Regione Toscana
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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104
  Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca. (Estratti)  
  Pubblicato in GU, n. 214 del 12/09/2013
  Vigente al 12/09/2013 


 
  urn:nir:stato:decreto.legge:2013-09-12;104


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77  e 87, quinto comma  , della Costituzione ;

RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza, per l'avvio dell'anno scolastico, di emanare disposizioni a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l'istruzione, ad arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e a semplificare le procedure nelle universita' e negli enti di ricerca;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:


   
  Art. 9 

Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione

 
  1.   
All' articolo 5, comma 3  ,  
  del decreto[1]
   
 
  legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , la lettera c)  e' sostituita dalla seguente: "  
   c)  inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studiodi istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreuticao per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto;  
 
 
".
 
  2.  Entro sei mesi  
  dall'entrata[4]
   
 
  in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del  
  regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del[6]
   
 
  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 . La disposizione di cui al comma 1  si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento.
 
  3.  Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 
  Art. 16 

Formazione del personale scolastico

 
  1.  Al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti ed e' maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacita' organizzative del personale scolastico, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attivita' di formazione obbligatoria del personale scolastico con particolare riferimento:
   a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessario per aumentare l'attesa di successo formativo, in particolare nelle regioni ove i risultati delle valutazioni sugli apprendimenti effettuate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), anche in relazione alle rilevazioni OCSE-Pisa, risultano inferiori alla media nazionale;
   b) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati;
   c) all'aumento delle capacita' nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;
   d) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;
   e) all'aumento delle competenze dei docenti degli istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
[8]
 
 
 
  2.  Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita' di organizzazione e gestione delle attivita' formative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con le universita' statali e non statali,  
 
  da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.  
 
 
 
  3.  Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola,  
 
  con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' per l'accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal fine e' istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali un Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito al personale docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l'anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite le modalita' di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addìm 12 settembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 8 novembre 2013, n. 128. In vigore dal 12/09/2013 al 11/11/2013

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 novembre 2013, n. 128.  In vigore dal 12/11/2013

[3] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 novembre 2013, n. 128. - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 novembre 2013, n. 128.  In vigore dal 12/11/2013

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 8 novembre 2013, n. 128. In vigore dal 12/09/2013 al 11/11/2013

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 novembre 2013, n. 128.  In vigore dal 12/11/2013

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 8 novembre 2013, n. 128. In vigore dal 12/09/2013 al 11/11/2013

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 novembre 2013, n. 128.  In vigore dal 12/11/2013

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 8 novembre 2013, n. 128. In vigore dal 12/09/2013 al 11/11/2013

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 novembre 2013, n. 128.  In vigore dal 12/11/2013

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 novembre 2013, n. 128.  In vigore dal 12/11/2013

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 novembre 2013, n. 128.  In vigore dal 12/11/2013

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 novembre 2013, n. 128.  In vigore dal 12/11/2013