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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
  Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (ESTRATTI)  
 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6  , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13  ;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9  ;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11  ;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14  ;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6  , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13  ;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9  ;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11  ;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14  ;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonche' di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare altresi' disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell'universita';

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali; Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo e' stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell' articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243  , allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:


   
  Art. 13 

Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie  

 
e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione[1]  
 

 
  1.  Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394  e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al  
 
[decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206] [2]  
   
 
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206[3]  
  e successive modificazioni, e' consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli  
 
[articoli 1 e 2 deldecreto legge 9 marzo 2020, n. 14] [4]  
   
 
articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto[5]  
  .
 
 
1-bis.  Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario sono consentite, in deroga all' articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge. [6]  
 
 
  Art.78 

Misure in favore del settore agricolo e della pesca

 
  3.  Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all' articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83  , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134  , e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020  
 
,anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla grande distribuzione organizzata e ai punti vendita al dettaglio delle comunita' urbane in virtu' della chiusura delle aste per l'emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati[7]  
  .
 
 
3-sexies.  La validita' dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, e' prorogata al 31 dicembre 2020. 3-septies. Ai fini del contenimento del virus COVID-19, sono disposti, d'intesa con le regioni, i comuni interessati e le autorita' sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti. [8]  
 
 
 
Art. 86-bis 

Disposizioni in materia di immigrazione

 
  1.  1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di protezione di cui all' articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attivita' sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attivita' e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  , fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  , nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all' articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989  .
 
  2.  Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono rimanere in accoglienza nelle strutture del sistema di protezione di cui al comma 1 del presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  , i soggetti di cui all' articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonche' i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore eta', per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.
 
  3.  Le strutture del sistema di protezione di cui al comma 1, eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle prefetture, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sentiti il dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria, sottoposti alle misure di quarantena di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  . Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al termine dello stato di emergenza, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, che indica altresi' le condizioni di utilizzo e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di necessita', senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
 
  4.  Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, le prefetture-uffici territoriali del Governo sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11 e 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  , e di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  , nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita', correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  .
 
  5.  Agli oneri derivanti dal comma 2, pari complessivamente a 42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell' articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145  .
[9]  
 
 
  Art. 87 

Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali

 
  1.   
 
Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. [10]  
  Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , che, conseguentemente:
   a)  limitano la presenza del personale  
 
[negli uffici] [11]  
   
 
nei luoghi di lavoro[12]  
  per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente  
 
[la presenza sul luogo di lavoro] [13]  
   
 
tale presenza[14]  
  , anche in ragione della gestione dell'emergenza;
   b)  prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81  .
 
  2.  La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della  
 
[legge 23 maggio] [15]  
   
 
legge 22 maggio[16]  
  2017, n. 81 non trova applicazione.
 
  3.  Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1,  
 
[lett. b) ,] [17]  
   
 
lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6  , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13  , e dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  [18]  
  le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita' le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui all' articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  .
 
 
3-bis.  All' articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  , al primo periodo, dopo le parole: "di qualunque durata," sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),". Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. [19]  
 
 
3-ter.  La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attivita' didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attivita' previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62  , e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122  , e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62  . [20]  
 
  4.  Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche' le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.
 
 
4.  Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed e' comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, e' a titolo gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.[21]  
 
  5.  Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica,  
 
[sono sospese] [22]  
   
 
e' sospeso[23]  
  per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati, nonche' la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1  , che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalita' lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all' articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75  .
 
  6.   
 
[Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9] [24]  
   
 
Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19[25]  
  , in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalita' delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  , con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo e' equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista, e non e' computabile nel limite di cui all' articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  .
 
  7.   
 
[Fino alla stessa data di cui al comma 6 , il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 ,] [26]  
   
 
Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19,[27]  
  e' collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'  
 
[articolo 37, comma 3, del] [28]  
   
 
articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al[29]  
  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008  
 
, pubblicati nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008,[30]  
  di recepimento dell'accordo sindacale integrativo  
 
[del personale direttivo e dirigente e non direttivo] [31]  
   
 
, rispettivamente, del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo[32]  
  e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista.
 
 
[8.  Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9  , la parola "provvedono" e' sostituita dalle seguenti "possono provvedere". ] [33]  
 
 
8.  Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari.[34]  
 
 
  Art. 103 

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

 
  1.  Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
 
 
1-bis.  Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresi' applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonche' ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.[35]  
 
 
[2.  Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validita' fino al 15 giugno 2020".] [36]  
 
 
2.  Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  , in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. [37]  
 
 
2-bis.  Il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all' articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150  , ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all' articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150  , ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonche' dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all' articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98  . [38]  
 
 
2-ter.  Nei contratti tra privati, in corso di validita' dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente e' tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.[39]  
 
 
2-quater.  I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validita' fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:
   a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
   b)  le autorizzazioni al soggiorno di cui all' articolo 5,comma 7  , del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ;
   c)  i documenti di viaggio di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  ;
   d)  la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ;
   e)  la validita' dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28  , 29  e 29-bis  del decreto legislativo n. 286 del 1998 ;
   f)  la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998  , tra cui ricerca, blue card,trasferimenti infrasocietari.
[40]  
 
 
2-quinquies.  Le disposizioni di cui al comma 2-quater  si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22  , 24  , 26  , 30  , 39-bis  e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. . Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione. [41]  
 
  3.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge  
 
[23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11] [42]  
   
 
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19[43]  
  , nonche' dei relativi decreti di attuazione.
 
  4.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennita' di disoccupazione e altre indennita' da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
 
  5.  I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
 
  6.  L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al  
 
[30 giugno 2020] [44]  
   
 
1° settembre 2020[45]  
  .
 
 
6-bis.  Il termine di prescrizione di cui all' articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689  , relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689  . [46]  
 
 
  Art. 104 

Proroga della validita' dei documenti di riconoscimento

 
  1.  La validita' ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  , rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogata al  
 
[31 agosto 2020] [47]  
   
 
 
 
[31 dicembre] [49]  
   
 
 
 
[30 aprile 2021] [51]  
   
 
30 settembre 2021[52]  
  [50]  
  [48]  
  . La validita' ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 17 marzo 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[2] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[3] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[33] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[37] - Modificato da: .  In vigore dal 30/04/2020

[38] - Modificato da: .  In vigore dal 30/04/2020

[39] - Modificato da: .  In vigore dal 30/04/2020

[40] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[42] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[44] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[47] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 17 luglio 2020, n. 77. In vigore dal 17/03/2020 al 18/07/2020

[48] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 17 luglio 2020, n. 77.  In vigore dal 19/07/2020

[49] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 27 novembre 2020, n. 159. In vigore dal 19/07/2020 al 03/12/2020

[50] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 27 novembre 2020, n. 159.  In vigore dal 04/12/2020

[51] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56. In vigore dal 04/12/2020 al 29/04/2021

[52] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56.  In vigore dal 30/04/2021