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DECRETO LEGISLATIVO 14 aprile 1948, n. 496

Disciplina delle attività di giuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/02/1999)
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Testo in vigore dal:  18-2-1999
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Art. 6


È riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli enti predetti.
La disposizione del comma precedente non si applica a quelle attività che il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine non intendano svolgere. In tal caso si osservano le disposizioni dell'art. 2, salvo che si tratti di attività che turbino il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.
Il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine sono tenuti, per le attività da essi svolte a norma del primo comma, a corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16% di tutti gli introiti lordi. Il provento della tassa deve affluire al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze indicato nell'art. 3.
Nulla è innovato circa l'applicazione degli altri tributi attualmente in vigore. (1)
((3))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1951, n.1379 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che assume la denominazione di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, è elevata al 23 per cento."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D. Lgs. 23 dicembre 1998, n.504 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, assume la denominazione di imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."