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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 479

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/8/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal:  16-8-1994

Art. 7

Disposizioni transitorie
1. In attesa della costituzione degli organi ordinari degli enti di cui all'art. 1, comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è disposta, per ciascuno degli enti stessi, una gestione commissariale.
2. Fino alla costituzione dei collegi dei sindaci, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, per l'INPS e l'INAIL, nonché per le casse soppresse di cui all'art. 2, continuano ad operare i collegi dei sindaci in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Per l'INPDAP il collegio dei sindaci operante alla data di entrata in vigore del presente decreto è integrato secondo le previsioni di cui al comma 7 dell'art. 3.
4. I direttori generali degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, nonché degli enti soppressi ai sensi del presente decreto, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono collocati in posizione soprannumeraria presso gli enti di appartenenza fino alla scadenza del rispettivo contratto, ed entro trenta giorni dalla medesima data si provvede al conferimento delle rispettive funzioni.
5. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto legislativo, all'INPDAP, all'INPS, all'INAIL e all'lPSEMA, si applicano le disposizioni delle legge 9 marzo 1989, n. 88.
Nota all'art. 7:
- Per il titolo della legge 9 marzo 1989, n. 88, si veda in nota all'art. 3.