Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA - Vedi in PDF


 
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286
  Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.  
  Pubblicato in GU, n. 191 del 18/08/1998


  >> Visualizza i testi vigenti a altre date
  urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' articolo 87 della Costituzione  ;

Visto l' articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40  , recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40  , con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  , non compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998  , le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943  , e quelle dell' articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995 n. 335  , compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarieta' sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della sanita', con il Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:


   
  TITOLO I 

Articoli 1 - 3 

 
 
  TITOLO II 

Articoli 4 - 20bis 

 
 
  TITOLO III 

Articoli 21 - 27sexies 

 
 
  TITOLO IV 

DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

 
  Art. 28 

Diritto all'unita' familiare

 
 
[1.  Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei confronti dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.] [1]  
 
 
1.  Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei confronti dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.[2]  
 
  2.  Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni el decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656  , fatte salve quelle piu' favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.
 
  3.  In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unita' familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall' articolo 3, comma 1  , della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176  .
 
 
 
[Art. 29 

Ricongiungimento familiare

 
  1.  Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
   a) coniuge non legalmente separato;
   b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
   
b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;[4]  
   c)  genitori a carico  
 
qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute[5]  
  ;
   
[d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.] [6]  
 
  2.  Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
 
  3.  Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
   a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';
   b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
 
  4.  E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3  .
 
  5.  Oltre a quanto previsto dall' articolo 28, comma 2  , e' consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento.
 
  6.  Salvo quanto disposto dall' articolo 4, comma 6  , e' consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3  .
 
 
[7.  La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, e' presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.] [7]  
 
 
7.  La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore eta', autenticata dall'autorita' consolare italiana, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.[8]  
 
 
[8.  Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.] [9]  
 
 
8.  Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.[10]  
 
 
[9.  Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresi' il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5  . ] [11]  
 
 
9.  Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresi' il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5  . [12]  
] [3]  
 
 
 
Art. 29 

Ricongiungimento familiare

 
 
[1.  Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
   a) coniuge;
   b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
   c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;
   d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.
] [14]  
 
 
1.  Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
   a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni;
   b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
   c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
   d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
[15]  
 
 
1-bis.  Ove gli stati di cui al comma 1  , lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200  , sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati. [16]  
 
 
1-ter.  Non e' consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1  , quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento e' coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. [17]  
 
  2.  Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
 
  3.  Salvo quanto previsto dall' articolo 29-bis  , lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
   
[a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';] [18]  
   
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';[19]  
   
[b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.] [20]  
   
b)  di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici  
 
[ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria] [22]  
  e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. [21]  
   
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.[23]  
 
  4.  E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3  .
 
 
[5.  Salvo quanto disposto dall' articolo 4, comma 6  , e' consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3  . ] [24]  
 
 
5.  Salvo quanto disposto dall' articolo 4, comma 6  , e' consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, gia' regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3  . Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore. [25]  
 
  6.  Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell' articolo 31, comma 3  , e' rilasciato, in deroga a quanto previsto dall' articolo 5, comma 3-bis  , un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma non puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
 
  7.   
 
[La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3 , e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.] [26]  
   
 
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, e' inviata, con modalita' informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalita', ne rilascia ricevuta.[27]  
  L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3  , rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore eta' o stato di salute.
 
 
[8.  Trascorsi  
 
[novanta giorni] [29]  
   
 
centottanta giorni[30]  
  dalla richiesta del nulla osta, l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione. ] [28]  
 
 
8.  Il nulla osta al ricongiungimento familiare e' rilasciato  
 
[entro centottanta giorni] [32]  
   
 
entro novanta giorni[33]  
  dalla richiesta. [31]  
 
  9.  La richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.
 
  10.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
   a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non e' ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
   b)  agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85  , ovvero delle misure  
 
[di cui all'articolo 20] [34]  
   
 
di cui agli articoli 20 e 20-bis[35]  
  ;
   
[c)  nelle ipotesi di cui all' articolo 5, comma 6  . ] [36]  
[13]  
 
 
 
Art. 29-bis 

Ricongiungimento familiare dei rifugiati

 
  1.  Lo straniero al quale e' stato riconosciuto lo status di rifugiato puo' richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all' articolo 29  . Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all' articolo 29, comma 3  .
 
  2.  Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorita' riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei documenti rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003 , le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200  , sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Puo' essere fatto ricorso, altresi', ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non puo' essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.
 
  3.  Se il rifugiato e' un minore non accompagnato, e' consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.
[37]  
 
 
  Art. 30 

Permesso di soggiorno per motivi familiari

 
  1.  Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato:
   a)  allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall' articolo 29  , ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
   b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
   c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare e' convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione puo' essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
   d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potesta' genitoriale secondo la legge italiana.
 
 
1-bis.  Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b)  , e' immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non e' seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole.  
 
La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a)  , e' rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato. [39]  
  [38]  
 
  2.  Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
 
  3.  Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell' articolo 29  ed e' rinnovabile insieme con quest'ultimo.
 
 
[4.  Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea,  
 
[ ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all' articolo 9  ] [41]  
  , e' rilasciata una carta di soggiorno. ] [40]  
 
  5.   
 
In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e[42]  
  In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di eta', il permesso di soggiorno puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
 
 
[6.  Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile . Il decreto che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma e' valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.] [43]  
 
 
6.  Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' proporre opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall' articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150  . [44]  
 
 
  Art. 31 

Disposizioni a favore dei minori

 
 
[1.  Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante e' iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di eta' e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la piu' favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di eta' il minore che risulta affidato ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184  , e' iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale e' affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se piu' favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione. ] [45]  
 
 
1.  Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la piu' favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184  , segue la condizione giuridica dello straniero al quale e' affidato, se piu' favorevole. Al minore e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta' ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza. [46]  
 
 
[2.  Al compimento del quattordicesimo anno di eta' al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta', ovvero una carta di soggiorno.] [47]  
 
  3.  Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, puo' autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione e' revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivita' del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
 
  4.  Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento e' adottato,  
 
, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore[48]  
  su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.  
 
Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.[49]  
 
 
 
  Art. 32 

Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore eta'

 
  1.  Al compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state applicate  
 
[le disposizioni di cui all'articolo 31 , commi 1 e 2] [50]  
   
 
le disposizioni di cui all' articolo 31, comma 1  [51]  
  ,  
 
[e ai minori comunque affidati] [52]  
   
 
e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis  , ai minori che sono stati affidati [53]  
  ai sensi dell' articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184  , puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all' articolo 23  .
 
 
[1-bis.  Il permesso di soggiorno di cui al comma 1  puo' essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore eta',  
 
[ sempreche' non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all' articolo 33  , ] [55]  
  ai minori stranieri non accompagnati  
 
, affidati ai sensi de ll'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n.184  , ovvero sottoposti a tutela, [56]  
   
 
previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all' articolo 33  del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati [57]  
  che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  .  
 
 
 
[ Il mancato rilascio del parere richiesto non puo' legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applical'articolo 20, commi 1 , 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.  
 
Il mancato rilascio del parere richiesto non puo' legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.[60]  
  ] [59]  
  [58]  
  ] [54]  
 
 
1-bis.  Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo' essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore eta', ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell' articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184  , ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  . [61]  
 
 
1-bis.1.  La verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di cui al comma 1-bis e' demandata ai professionisti di cui all' articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12  , ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti di cui al primo periodo  
 
[,] [63]  
  consegue la revoca del permesso di soggiorno e di cio' viene data notizia al pubblico ministero competente. [62]  
 
 
1-ter.  L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui al comma 1-bis  , che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. [64]  
 
 
1-quater.  Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo e' portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.[65]  
 
 
  Art. 33 

Comitato per i minori stranieri

 
  1.  Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate e' istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
 
 
[2.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176  , e sono stabilite le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei minori stranieri, limitatamente a quelli in eta' superiore a sei anni che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi. ] [66]  
 
 
2.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1  , concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176  . In particolare sono stabilite:
   a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
   b)  le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1  con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
[67]  
 
 
2-bis.  Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2  , e' adottato  
 
[ dal Comitato di cui al comma 1  ] [69]  
   
 
dal tribunale per i minorenni competente[70]  
  .  
 
[Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.] [71]  
  [68]  
 
 
[3.  Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.] [72]  
 
 
3.  All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.[73]  
 
 
 
  TITOLO V 

Articoli 34 - 46 

 
 
  TITOLO VI 

Articoli 47 - 49 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 25 luglio 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TURCO, Ministro per la solidarieta' sociale

DINI, Ministro degli affari esteri

NAPOLITANO, Ministro dell'interno

FLICK, Ministro di grazia e giustizia

CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

BINDI, Ministro della sanita'

BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: FLICK

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letterad, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5. In vigore dal 02/09/1998 al 14/02/2007

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterad, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5.  In vigore dal 15/02/2007

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letterae, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5. In vigore dal 02/09/1998 al 14/02/2007

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo23, comma1, letteraa, numero1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo23, comma1, letteraa, numero2, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo23, comma1, letteraa, numero3, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo23, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo23, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo23, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo23, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo23, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo23, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterae, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5.  In vigore dal 15/02/2007

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160. In vigore dal 02/09/1998 al 04/11/2008

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160.  In vigore dal 05/11/2008

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160.  In vigore dal 05/11/2008

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letteras, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma19, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 02/09/1998 al 07/08/2009

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma19, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterac, decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160. In vigore dal 02/09/1998 al 04/11/2008

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterac, decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160.  In vigore dal 05/11/2008

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18. In vigore dal 02/09/1998 al 21/03/2014

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterad, decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160.  In vigore dal 05/11/2008

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma22, letterat, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 02/09/1998 al 07/08/2009

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letterat, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, letterab, numero1, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. In vigore dal 02/09/1998 al 17/02/2017

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letterab, numero1, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.  In vigore dal 18/02/2017

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma22, letterau, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 02/09/1998 al 07/08/2009

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterae, decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160. In vigore dal 02/09/1998 al 04/11/2008

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterae, decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160.  In vigore dal 05/11/2008

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letterau, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[32] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, letterab, numero2, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. In vigore dal 02/09/1998 al 17/02/2017

[33] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letterab, numero2, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.  In vigore dal 18/02/2017

[34] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteran, numero1, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 04/10/2018

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteran, numero1, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteran, numero2, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 04/10/2018

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraf, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5.  In vigore dal 15/02/2007

[38] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo29, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterag, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5.  In vigore dal 15/02/2007

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma3, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. In vigore dal 02/09/1998 al 10/04/2007

[41] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3. In vigore dal 02/09/1998 al 13/02/2007

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo24, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[43] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma21, decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 02/09/1998 al 05/10/2011

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo34, comma21, decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.  In vigore dal 06/10/2011

[45] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, comma1, letteraa, legge 7 luglio 2016, n. 122. In vigore dal 02/09/1998 al 22/07/2016

[46] - Modificato da: .  In vigore dal 23/07/2016

[47] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, comma1, letterab, legge 7 luglio 2016, n. 122. In vigore dal 02/09/1998 al 22/07/2016

[48] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterab, legge 7 aprile 2017, n. 47.  In vigore dal 06/05/2017

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterab, legge 7 aprile 2017, n. 47.  In vigore dal 06/05/2017

[50] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, comma1, letterac, legge 7 luglio 2016, n. 122. In vigore dal 02/09/1998 al 22/07/2016

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma1, letterac, legge 7 luglio 2016, n. 122.  In vigore dal 23/07/2016

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma22, letterav, numero1, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 02/09/1998 al 07/08/2009

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letterav, numero1, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[54] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 10/09/2002 al 05/05/2023

[55] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 2 agosto 2011, n. 129. In vigore dal 02/09/1998 al 05/08/2011

[56] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letterav, numero2, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 2 agosto 2011, n. 129.  In vigore dal 06/08/2011

[58] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma1, legge 7 aprile 2017, n. 47.  In vigore dal 06/05/2017

[59] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132. In vigore dal 06/05/2017 al 03/12/2018

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterah, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[61] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[62] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133.  In vigore dal 06/10/2023

[63] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176. In vigore dal 02/09/1998 al 04/12/2023

[64] - Modificato da: .  In vigore dal 10/09/2002

[65] - Modificato da: .  In vigore dal 10/09/2002

[66] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 11/05/1999

[67] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113.  In vigore dal 12/05/1999

[68] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma2, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113.  In vigore dal 12/05/1999

[69] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, comma2, letteraa, legge 7 aprile 2017, n. 47. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2017

[70] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma2, letteraa, legge 7 aprile 2017, n. 47.  In vigore dal 06/05/2017

[71] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, comma2, letteraa, legge 7 aprile 2017, n. 47. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2017

[72] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, comma1, letterab, legge 7 aprile 2017, n. 47. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2017

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, letterab, legge 7 aprile 2017, n. 47.  In vigore dal 06/05/2017