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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1998, n. 268

Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO, a norma dell'articolo 14, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-8-1998
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Testo in vigore dal:  22-8-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 14, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, il quale prevede che all'organizzazione ed al funzionamento del Comitato EURO si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4 -bis, della citata legge n. 400 del 1988;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996, con la quale sono state impartite istruzioni per il coordinamento delle iniziative correlate all'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 settembre 1996, con il quale è stato istituito il Comitato di indirizzo per il coordinamento delle citate iniziative;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 30 settembre 1996, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato di indirizzo ed il segretario generale;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1997, relativa all'introduzione dell'EURO nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Competenze
1. Il Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO (Comitato EURO, di seguito denominato Comitato) di cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, coordina le problematiche e le azioni correlate con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano, svolgendo, a tale fine, compiti di indirizzo, consulenza, assistenza tecnica e coordinamento in materia di attuazione della moneta unica europea.
2. Il Comitato, in particolare:
a) promuove, programma e attua a livello nazionale, anche fornendo direttive e indirizzi generali, le iniziative dirette ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, comprese attività di studio, di formazione e di informazione al pubblico;
b) formula proposte al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'adozione delle iniziative di sua competenza;
c) fornisce assistenza, informazioni e consulenza giuridica in ordine alle problematiche di cui al comma 1, anche attraverso la soluzione di quesiti che vengono sottoposti al suo esame, a tutti i soggetti interessati all'attuazione dell'EURO;
d) verifica lo stato del processo di attuazione della moneta unica ed i risultati conseguiti; acquisisce i dati e gli elementi affinchè il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, su sua de1ega, il Presidente del Comitato riferisca semestralmente alle competenti commissioni parlamentari.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle emanazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 17 dicembre 1997, n. 433, reca: "Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO"; l'art. 14, comma 3, prevede che l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO siano disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e che fino alla entrata in vigore del predetto regolamento il Comitato EURO continua ad essere disciplinato dal decreto del Ministro del tesoro 12 settembre 1996, istitutivo del Comitato stesso.
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) concerne l'emanazione di regolamenti; il comma 4-bis dell'art. 17 riguarda, in particolare, i regolamenti intesi a determinare l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1996, reca la direttiva sul coordinamento delle iniziative correlate all'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano.
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1997, reca: "Problematiche connesse all'introduzione dell'EURO".
- Il titolo del decreto ministeriale 6 agosto 1997 è il seguente: "Costituzione in ciascuna provincia di un comitato provinciale per l'EURO (CEP)".
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, reca: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"; l'art. 3, comma 1, lettera c), tra gli atti non aventi forza di legge sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, individua, in particolare, gli atti normativi a rilevanza esterna, gli atti di programmazione comportanti spese e gli atti generali attuativi di norme comunitarie.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge 7 dicembre 1997, n. 433, recante "Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO":
"Art. 14 (Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO). - 1. Il Comitato di indirizzo strategico di cui alla direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996, istituito con decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996 con il compito di coordinare tutte le problematiche correlate con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano, continua ad operare, non oltre i sei mesi successivi alla cessazione del corso legale della lira, quale organismo straordinario presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, assumendo la denominazione di Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO (Comitato EURO).
2. Il Comitato EURO ha compiti di indirizzo e di coordinamento in materia di attuazione della moneta unica europea nel sistema economico e nell'ordinamento nazionale. A tal fine promuove ed attua le iniziative necessarie ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, ivi comprese le attività di studio e di informazione, di proposta nei confronti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di consulenza giuridica, anche attraverso la soluzione di quesiti nelle materie di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, su sua delega, il presidente del Comitato EURO riferisce ogni sei mesi alle competenti Commissioni parlamentari sul processo di attuazione della moneta unica e sui risultati dell'attività svolta dal Comitato.
3. All'organizzazione e al funzionamento del Comitato EURO si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento il Comitato EURO continua ad essere disciplinato dal decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, ulteriori rispetto all'utilizzo delle risorse destinate al concorso in programmi cofinanziati dalla Comunità europea, valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo specialè' dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".