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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15

Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»). (16G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2016
Testo in vigore dal:  10-2-2016

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini italiani che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori del territorio nazionale.
1-ter. Gli articoli da 5-bis a 5-sexies si applicano:
a) ai cittadini italiani titolari di un qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia;
b) ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche professionali in più di uno Stato membro tra cui l'Italia;
c) ai cittadini dell'Unione europea legalmente stabiliti in Italia, che richiedono il rilascio di una tessera professionale europea ai fini della libera prestazione di servizi o dello stabilimento in un altro Stato membro.".
Note all'art. 2:
- Il testo dell' articolo 2 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.
1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini italiani che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori del territorio nazionale.
1-ter. Gli articoli da 5-bis a 5-sexies si applicano:
a) ai cittadini italiani titolari di un qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia;
b) ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche professionali in più di uno Stato membro tra cui l'Italia;
c) ai cittadini dell'Unione europea legalmente stabiliti in Italia, che richiedono il rilascio di una tessera professionale europea ai fini della libera prestazione di servizi o dello stabilimento in un altro Stato membro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.
3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.".