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LEGGE 29 novembre 1952, n. 2388

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/1969)
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Testo in vigore dal:  26-1-1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, è ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 2. - Sono aggiunti i seguenti commi:
"L'Ente, che ha la sua sede legale in Roma, svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica. Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge foro competente è quello di Roma.
Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, i privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'istituto nazionale della previdenza sociale".
Art. 3. - Alle parole: "Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente gli appartenenti alle seguenti categorie", sono aggiunte le parole: "di qualsiasi nazionalità".
Alla categoria n. 5, sono aggiunte le parole: "segretari di edizione".
Alla categoria n. 8 sono aggiunte le parole: "orchestrali e bandisti".
Sono aggiunte le seguenti categorie:
"20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla Radio Audizioni Italia, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati;
"21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti".
Art. 6. - Al primo comma sono aggiunti i seguenti:

"Le

imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico non potranno fare agire nei propri locali le compagnie della prosa, della rivista e del varietà, e le orchestre, che non siano in possesso del certificato di agibilità di cui al successivo art. 10. In caso di inosservanza alla disposizione suddetta l'impresa è punita con l'ammenda da L. 5000 a L. 20.000".

Art. 1

Art. 10. - Al primo comma sono aggiunti i seguenti:
"Il rilascio dei certificato sarà subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico.
Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilità, l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all'art. 9, il rilascio del certificato di agibilità sarà subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell'ente.
Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo, sarà effettuato dietro esibizione di una apposita dichiarazione dell'ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'ente stesso".
((1))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 24 gennaio 1969, n. 4 (in G.U. 1a s.s. 25/01/1969, n. 25), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388, recante "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.P.A.L.S.)", nella parte in cui, nell'aggiungere due commi all'art. 2 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dispone al primo comma, secondo periodo "Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge foro competente è quello di Roma"."