stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 marzo 1963, n. 320

Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-3-1963
la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sezioni specializzate - Competenza


Le Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari, attualmente costituite presso i Tribunali e le Corti d'appello, sono soppresse.
La competenza alle stesse attribuita dalle norme in vigore è devoluta a sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti, costituite a sensi della presente legge.