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LEGGE 10 maggio 1983, n. 212

((Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
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Testo in vigore dal:  9-10-2010
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Art. 52

((
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dagli ispettori o dai sovrintendenti in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.
))