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LEGGE 11 ottobre 1990, n. 289

Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi.

note: Entrata in vigore della legge: 1-11-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
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Testo in vigore dal:  1-11-1990

Art. 3

Incompatibilità
1. L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai minori beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Resta salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole.
Note all'art. 3:
- La legge n. 406/1968 reca: "Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili".
- La legge n. 18/1980 reca: "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".
- Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 508/1988 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) è il seguente:
"Art. 3 (Istituzione, misura e periodicità di una speciale indennità in favore dei ciechi parziali). - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilità.
2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. L'indennità speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili.
4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
Art. 4 (Istituzione, misura e periodicità di una indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali). - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici mensilità.
2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non reversibile dall'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalità previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656".