stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 dicembre 1999, n. 493

Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-1-2000

Art. 11

(Disposizioni finali).
1. Le modalità di attuazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 10 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I servizi comunali di anagrafe dello stato civile e l'Amministrazione finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 7, comma 3, e per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2. Il decreto o i decreti predetti sono emanati entro lo stesso termine di cui al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, modifica l'entità del premio assicurativo e i limiti reddituali, rispettivamente previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 8, allo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo medesimo.
4. Il comitato amministratore del Fondo è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'obbligo contributivo di cui all'articolo 8 e il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 9 insorgono dal sesto mese successivo alla data di emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.