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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2003
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Art. 146

(Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali)
1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed intenzionale da parte delle emittenti televisive locali, è stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001
((e di 2 milioni di euro per l'anno 2003))
da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. La somma di cui al comma 1 è erogata entro il 30 giugno 2001 dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.