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LEGGE 5 marzo 2001, n. 57

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

note: Entrata in vigore della legge: 4-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
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Testo in vigore dal:  4-4-2001

Art. 21

(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese)
1. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo le parole: "enti pubblici," sono inserite le seguenti: "da regioni nonché dalle province autonome di Trento e Bolzano e da società finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni o dalle province autonome,".
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: "e di factoring" sono sostituite dalle seguenti: ", di factoring e di general trading".
3. L'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295".
4. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti a favore di soggetti esteri che realizzino nei loro Paesi, diversi da quelli dell'Unione europea, strutture e reti di vendita di prodotti italiani, quali strutture e reti in franchising. Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini dell'intervento agevolativo.
Per la gestione degli interventi di cui al presente comma la SIMEST Spa stipula con il Ministero del commercio con l'estero apposito addendum alla convenzione sottoscritta il 16 ottobre 1998 con il predetto Ministero per la gestione degli interventi di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, anche al fine di determinare i relativi compensi e rimborsi, in ogni caso a carico del fondo stesso, sostenuti per la gestione degli interventi di cui al presente comma.
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è inserito il seguente:
"6-bis. Una quota delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere utilizzata per la concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del predetto articolo 2. La determinazione della quota massima delle disponibilità da destinare alla concessione della garanzia, nonché la percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabilite con i decreti di attuazione di cui al comma 7 del presente articolo.".
7. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per agevolare il sostegno finanziario ai processi esportativi delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, secondo finalità, forme tecniche, modalità e condizioni da definire con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al fine di assicurare il miglior servizio alle imprese artigiane e ai loro consorzi export, il soggetto gestore del predetto fondo si avvale anche degli interventi di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, e stipula apposito contratto con il Ministero del commercio con l'estero nel quale può essere previsto un regime di convenzionamento con la SIMEST Spa.
8. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e di successione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto del medesimo Istituto; non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio del medesimo Istituto in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.
9. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare sui mercati esteri;";
b) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le unità operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo status di Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio. Ove necessario, il Ministero degli affari esteri promuove a tal fine la stipula di specifici accordi o intese con gli Stati ospitanti le unità operative dell'ICE. In presenza di particolari situazioni il Ministero degli affari esteri può valutare l'opportunità di notificare come personale delle rappresentanze diplomatiche il personale di ruolo che presta servizio presso le unità operative dell'ICE all'estero senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
10. Ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al fine dello sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici in sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento al settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, è stanziata la somma di lire 110 miliardi a valere sul fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Allo scopo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione, a valere su detta somma, di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis. Sulla stessa somma gravano altresì gli oneri per le azioni e le iniziative per la formazione di tecnici specializzati nelle metodologie, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie anzidette, con riferimento alle filiere produttive del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2000, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.