stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 febbraio 1998, n. 45

Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/3/1998
nascondi
Testo in vigore dal:  31-3-1998

Art. 7

Prova preliminare
1. Qualora le domande di partecipazione superino di oltre cento volte il numero dei posti messi a concorso e non siano inferiori a quindicimila, l'ammissione agli accertamenti psicofisici ed attitudinali è preceduta dalla prova preliminare a carattere generale mediante idonei tests prevista dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1990, n. 359.
2. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 5 della legge 30 novembre 1990, n. 359, è il seguente:
"1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti.
2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o più degli altri requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.
3. La prova preliminare di cui al comma 1 può essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o più commissioni. Le modalità della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.
4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso.
4-bis. Il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è prorogato di quattro anni; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'art. 5, comma 3, e il secondo ciclo di corso di cui all'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 325 del 1987 sono effettuati secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'interno, tenuto conto delle disponibilità ricettive degli istituti di istruzione".