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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1989, n. 416
  Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.  
  Pubblicato in GU, n. 303 del 30/12/1989
  Vigente al 27/03/1998 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77  e 87  della Costituzione ;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare immediate disposizioni in materia di asilo politico e di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, nonchè di regolarizzare tali cittadini e gli apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:


   
 
[ Art. 1.  ] [1]  
 
 
 
Art. 1 

Rifugiati

 
  1.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722  , poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.
 
  2.  Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400  , a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.
 
  3.  Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 e' riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.
 
  4.  Non e' consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:
   a) sia stato gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non e' consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;
   b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non e' consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;
   c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;[4]
   d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.[5]
[3]
 
  5.  Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora di tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato.  
  Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.[7]
   
 
  [6]
 
  6.  Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4  e 5  e' ammesso ricorso giurisdizionale. [9]
 
  7.  Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilita' iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno e' autorizzato a concedere, ai richiedenti lo status di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalita' in Italia.[10]
 
  8.  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversio e del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalita' di erogazione di cui al comma 7.
 
  9.  All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore del lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.
 
  10.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
  11.  I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza.
[2]  
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
[ Art. 2.  ] [46]  
 
 
 
[ Art. 2  ] [47]  
 
 
 
[ Art. 3.  ] [48]  
 
 
 
[ Art. 3  ] [49]  
 
 
 
[ Art. 4.  ] [56]  
 
 
 
[ Art. 4  ] [57]  
 
 
 
[ Art. 5.  ] [64]  
 
 
 
[ Art. 5  ] [65]  
 
 
 
[ Art. 6.  ] [66]  
 
 
 
[ Art. 7.  ] [67]  
 
 
 
[ Art. 7  ] [68]  
 
 
 
[ Art. 7-bis.  ] [77]  
 
 
 
[ Art. 8.  ] [78]  
 
 
 
[ Art. 9.  ] [79]  
 
 
 
[ Art. 9  ] [80]  
 
 
 
[ Art. 10.  ] [81]  
 
 
 
[ Art. 10  ] [82]  
 
 
 
[ Art. 11.  ] [83]  
 
 
 
[ Art. 11  ] [84]  
 
 
 
[ Art. 12.  ] [85]  
 
 
 
[ Art. 12  ] [86]  
 
 
 
[ Art. 13.  ] [87]  
 
 
 
[ Art. 13  ] [88]  
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTELLI, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri

GAVA, Ministro dell'interno

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari sociali

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39.  In vigore dal 01/03/1990

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 31/12/1989 al 01/03/2008

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma1, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. In vigore dal 31/12/1989 al 18/01/2008

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma1, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. In vigore dal 31/12/1989 al 18/01/2008

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 31/12/1989 al 01/03/2008

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo31, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 31/12/1989 al 09/09/2002

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo31, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 31/12/1989 al 01/03/2008

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo32, comma1, letteraa, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 31/12/1989 al 09/09/2002

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 10/09/2002 al 01/03/2008

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 10/09/2002 al 01/03/2008

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 10/09/2002 al 01/03/2008

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 10/09/2002 al 01/03/2008

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma2, legge 7 aprile 2017, n. 47. In vigore dal 31/12/1989 al 05/05/2017

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma2, legge 7 aprile 2017, n. 47. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma3, letteraa, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 06/05/2017 al 21/10/2020

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letterad, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 06/05/2017 al 04/10/2018

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterad, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma3, letteraa, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 31/12/1989 al 04/10/2018

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, letterab, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 05/10/2018 al 21/10/2020

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letterab, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 31/12/1989 al 05/05/2023

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 31/12/1989 al 19/12/2020

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma3, letterab, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 31/12/1989 al 19/12/2020

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[33] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132. In vigore dal 31/12/1989 al 03/12/2018

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[38] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma3, letterac, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132. In vigore dal 31/12/1989 al 03/12/2018

[41] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 31/12/1989 al 04/10/2018

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[43] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letterac, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 31/12/1989 al 04/10/2018

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterac, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[46] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[50] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma2, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma1, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388. In vigore dal 31/12/1989 al 02/10/1993

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[54] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388. In vigore dal 31/12/1989 al 02/10/1993

[55] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[56] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[58] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo14, comma1, legge 30 settembre 1993, n. 388. In vigore dal 31/12/1989 al 02/10/1993

[59] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma1, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma2, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[61] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[62] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[63] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[64] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[65] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[66] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 31/12/1989 al 26/03/1998

[67] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[68] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[69] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo15, comma1, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[70] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[71] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo21, comma2, legge 8 agosto 1995, n. 332. In vigore dal 31/12/1989 al 22/08/1995

[72] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma2, legge 8 agosto 1995, n. 332.  In vigore dal 23/08/1995

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[74] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[75] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[76] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[77] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma2, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 15/06/1993 al 26/03/1998

[78] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[79] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[80] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[81] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[82] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[83] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[84] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[85] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[86] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[87] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[88] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998