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DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1993, n. 6

Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-1-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 marzo 1993, n. 63 (in G.U. 18/03/1993, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2007)
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Testo in vigore dal:  16-1-1993

Art. 2

Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi
1. I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale. Il codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto, deve essere pertanto indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione. L'Amministrazione finanziaria comunica il codice fiscale e i dati anagrafici registrati nel proprio sistema informativo agli organismi legittimati a richiederli.
2. Le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono estese a tutte le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione e di fornitura di servizi, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 del presente articolo. L'acquisizione del codice fiscale alle anagrafi automatizzate dei vari enti deve essere completata entro il 30 giugno 1993.
3. I comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati, ovvero che sono collegabili alla rete videotel gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni italiani, devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilità. Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso, da parte di detti organismi, a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali e, da parte dei comuni, ai dati informatizzati degli organismi sopracitati, purché funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei comuni stessi.
4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza alle anagrafi dello stato civile, nonché alle risultanze degli archivi automatizzati costituiti per la gestione delle licenze di esercizio.
I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che inviano agli organismi centrali i dati per via telematica sono sollevati dall'onere di inviare i medesimi dati con le modalità precedentemente adottate.
5. Qualora i comuni non dispongono di collegamenti automatizzati per la gestione delle licenze di esercizio, i dati sono resi disponibili agli altri enti indicati nel presente articolo dall'Amministrazione finanziaria, che li rileva dalle comunicazioni rese dai comuni stessi con le modalità attualmente in vigore.
6. Le modalità tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e l'Associazione nazionale comuni italiani.
7. Il mancato scambio delle informazioni e dei dati comporta la sospensione dall'incarico, disposta con decreto del Ministro vigilante, per un periodo di sei mesi, dei legali rappresentanti degli enti di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1, o dei dirigenti specificamente preposti al compimento degli atti necessari.