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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 542

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 (in G.U. 23/12/1996, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
Testo in vigore dal:  23-10-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi nel campo della ricerca
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996.
2. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito al 18 aprile 1995 dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.