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DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 1996, n. 239

Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-5-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/09/2015)
Testo in vigore dal:  7-10-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Altre disposizioni
1. La ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, è applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica per gli interessi, premi ed altri frutti maturati a partire dal 1 gennaio 1997.
2. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli similari, ai fini della determinazione della differenza di emissione o di rimborso di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della "prima" tranche del prestito. Per i titoli diversi da quelli di Stato ed equiparati la disposizione si applica a condizione che la riapertura avvenga entro dodici mesi dalla data di emissione del prestito e che la differenza fra prezzo di emissione delle tranche successive e quello della prima tranche sia in valore assoluto non superiore all'1% del valore nominale rapportato a ciascun anno di durata del prestito.
3. I riferimenti alle ritenute di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono come fatti anche alle imposte sostitutive di cui all'art. 2.
4. Con uno o più decreti, da emanare entro il 30 giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce:
a) le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), nonché le modalità ed i termini di conservazione della stessa;
b) il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'Amministrazione finanziaria in via telematica ai sensi degli articoli 7 e 8;
((
c) l'elenco degli Stati e territori di cui all'articolo 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni; tale elenco è aggiornato con cadenza semestrale.
))
((22))
4-bis. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le modalità per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato.
5. Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze.

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AGGIORNAMENTO (22)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
medesimo.