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DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124

Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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Testo in vigore dal:  24-9-2015
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'articolo 8;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004;

Sulla

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale. Resta ferma la competenza del Ministero dell'interno in materia di coordinamento e di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e di cui all'articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78, nonché dei prefetti in sede. Resta altresì ferma la competenza delle aziende sanitarie locali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
((7))
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. medesimo.