Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005, n. 226
  Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53  .  
  Pubblicato in GU, n. 257 del 04/11/2005
  Vigente al 16/06/2010 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76  , 87   e 117   della Costituzione ;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53  , recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 7;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59  , recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell' articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53  ;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286  , concernente istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53  ;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76  , recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma del-l' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53  ;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77  , recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell' articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53  ;

Vista la legge 27 dicembre 2004, n. 306  , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266  , ed, in particolare, l' articolo 3  , che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53  ;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62  ;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30  ;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  , e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297  , e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59  , e successive modificazioni ed, in particolare, l' articolo 21  ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275  ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , espresso nella seduta del 15 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto legislativo:


 
 
Capo I  

Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

 
  Art. 1.  

Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

 
  1.  Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e' costituito dal sistema  
 
dell'istruzione secondaria superiore[1]  
   
 
[ ... ] [2]  
  e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale.  
 
[ ... ] [3]  
   
 
Assolto l'obbligo di istruzione di cui all' articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296  , nel secondo ciclo [4]  
  si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76  .
 
  2.  Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
 
  3.  Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunita' locale, alla collettivita' nazionale ed alla civilta' europea.
 
  4.  Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.
 
  5.  I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignita' e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonche' di incrementare l'autonoma capacita' di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilita', delle capacita' e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalita' e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.
 
  6.  Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77  .
 
  7.  Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilita' di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonche' di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
 
  8.  La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7  . Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all' articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196  e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realta' culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all' articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  .
 
  9.  Le modalita' di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n. 53  .
 
  10.  Le corrispondenze e modalita' di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 
  11.  Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attivita' sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.
 
  12.  Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
 
  13.  Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III  .
 
  14.  La continuita' dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all' articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144  e successive modificazioni e' realizzata per il tramite di accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  e successive modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II  .
 
  15.  I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identita' ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui all' articolo 2, comma 8  , possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato «Campus» o «Polo formativo». Le convenzioni predette prevedono modalita' di gestione e coordinamento delle attivita' che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
 

 
Capo II  

I percorsi liceali

 
 
[ Art. 2.   ] [5]  
 
 
 
[ Art. 3.   ] [13]  
 
 
 
[ Art. 4.   ] [16]  
 
 
 
[ Art. 5.   ] [17]  
 
 
 
[ Art. 6.   ] [18]  
 
 
 
[ Art. 7.   ] [19]  
 
 
 
[ Art. 8.   ] [20]  
 
 
 
[ Art. 9.   ] [21]  
 
 
 
[ Art. 10.   ] [22]  
 
 
 
[ Art. 11.   ] [23]  
 
 
 
[ Art. 12.   ] [24]  
 
 
  Art. 13.  

Valutazione e scrutini

 
  1.  La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilita' e capacita' da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attivita' educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
 
  2.  Ai fini della validita' dell'anno, per la valutazione dello studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all' articolo 3  .
 
 
[ 3.  ] [25]  
 
 
[ 4.  ] [26]  
 
  5.  All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall' articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425  e dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323  .
 
  6.  Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima previa valutazione delle conoscenze, competenze, abilita' e capacita' possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze, competenze, abilita' e capacita' necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono stabilite le modalita' di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.
 
  7.  Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6  . Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al comma 6  i richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' non oltre il giorno precedente quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di eta' sono altresi' dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
 
 
 
[ Art. 14.   ] [27]  
 
 

 
Capo III  

I percorsi di istruzione e formazione professionale

 
  Art. 15.  

Livelli essenziali delle prestazioni

 
  1.  L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76  , e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.
 
  2.  Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.
 
  3.  I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1  da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all' articolo 1, comma 4  .
 
  4.  Le modalita' di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall' articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53  .
 
  5.  I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2  costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144  , fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
 
  6.  I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'universita' e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le universita' e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilita' di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
 
  7.  Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all' articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II  e al presente Capo, secondo  le modalita' di riconoscimento indicate dall' art. 51, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003  .
 
 
  Art. 16.  

Livelli essenziali dell'offerta formativa

 
  1.  Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all'offerta formativa:
   a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;
   b) l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuita' del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'universita' o nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;
   c)  l'adozione di misure che favoriscano la continuita' formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui all' articolo 19  nella stessa sede per l'intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;
   d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi.
 
  2.  Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1 lettera a)  , e' considerata anche l'offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all' articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  .
 
 
  Art. 17.  

Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi

 
  1.  Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:
   a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale;
   b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.
 
  2.  Ai fini di cui al comma 1  , anche per offrire allo studente una contestuale pluralita' di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.
 
 
  Art. 18.  

Livelli essenziali dei percorsi

 
  1.  Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all' articolo 1, comma 5  , le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:
   a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella societa', nel mondo del lavoro e nelle professioni;
   b)  l'acquisizione, ai sensi dell' articolo 1, comma 5  , di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonche' di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
   c)  l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121  , e dalle conseguenti intese, e delle attivita' fisiche e motorie;
   d)  il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata, a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.
 
  2.  Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b)  sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , ai fini della spendibilita' nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi.
 
 
  Art. 19.  

Livelli essenziali dei requisiti dei docenti

 
  1.  Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attivita' educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
 
 
  Art. 20.  

Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze

 
  1.  Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:
   a)  che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all' articolo 19  ;
   b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
   c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;
   d)  che, ai fini della continuita' dei percorsi, di cui all' articolo 1, comma 13  , il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di «diploma professionale di tecnico superiore»;
   e)  che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c)  sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all' articolo 19  ;
   f)  che le competenze certificate siano registrate sul «libretto formativo del cittadino» di cui all' articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  .
 
  2.  Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami e' necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.
 
 
  Art. 21.  

Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi

 
  1.  Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative:
   a) la previsione di organi di governo;
   b) l'adeguatezza delle capacita' gestionali e della situazione economica;
   c) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;
   d)  la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all' articolo 17, comma 1  , lettere a) e b);
   e)  lo svolgimento del corso annuale integrativo di cui all' articolo 15, comma 6  ;
   f) l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attivita' didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;
   g) l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilita' di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;
   h) l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;
   i) la disponibilita' di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;
   l) la capacita' di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.
 
  2.  Gli standard minimi relativi ai livelli di cui al presente articolo sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  .
 
 
  Art. 22.  

Valutazione

 
  1.  Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo i  percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell' articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53  e dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286  .
 
 

 
Capo IV  

Raccordo e continuita' tra il primo e il secondo ciclo

 
 
[ Art. 23.   ] [28]  
 
 
  Art. 24.  

Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti

 
  1.  Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei talenti, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, possono prevedere, nell'ambito della programmazione delle proprie attivita', l'attivazione di laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti educativi.
 
 
 
[ Art. 25.   ] [29]  
 
 
 
[ Art. 26.   ] [30]  
 
 

 
Capo V  

Norme transitorie e finali

 
  Art. 27.  

Passaggio al nuovo ordinamento

 
 
[ 1.  ] [31]  
 
  2.  Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III  e' avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III  , previa definizione con accordi in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , dei seguenti aspetti:
   a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
   b)  standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonche' alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a)  ;
   c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.
 
 
[ 3.  ] [32]  
 
 
[ 4.  ] [33]  
 
 
[ 5.  ] [40]  
 
 
[ 6.  ] [41]  
 
  7.  Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III  , i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.
 
 
[ 8.  ] [42]  
 
 
[ 9.  ] [43]  
 
 
  Art. 28.  

Gradualita' dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

 
  1.  A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76  , ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.
 
  2.  I percorsi sperimentali di cui al comma 1  sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286  e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.
 
  3.  All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III  sono destinate le risorse di cui all' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76  sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4  del medesimo articolo, nonche' una quota delle risorse di cui all' articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53  , da ripartirsi con le medesime modalita'.
 
  4.  Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza unificata, sono individuati modalita' e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in stretta correlazione con l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo III  . Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7  , commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131  . Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento e' disposto con le modalita' previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono gia' state attribuite.
 
 
  Art. 29.  

Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

 
  1.  All'attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  .
 
 
  Art. 30.  

Norme finanziarie

 
  1.  All'onere derivante dal presente decreto, valutato in 44.930.239 euro per l'anno 2006 e in 43.021.470 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall' articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311  .
 
  2.  Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1  , sono destinati: per l'anno 2006, euro 30.257.263 e, a decorrere dall'anno 2007 euro 15.771.788 alle assegnazioni per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche; per l'anno 2006 euro 6.288.354 e a decorrere dall'anno 2007 euro 18.865.060, per le spese di personale. E' destinata, altresi', alla copertura del mancato introito delle tasse scolastiche la somma di euro 8.384.622 a decorrere dall'anno 2006.
 
  3.  Con periodicita' annuale, e comunque fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento del sistema dei licei, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della riforma di cui al presente decreto, anche ai fini dell'applicazione della procedura di cui all' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468  , e successive modificazioni.
 
 
  Art. 31.  

Norme finali e abrogazioni

 
  1.  Sono fatti salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104  , e successive modificazioni.
 
  2.   
Le seguenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297  , continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo 82, esclusi i commi 3 e 4; articolo 191, escluso il comma 7; articolo 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10, e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.
 
  3.   
I commi 1 e 2 dell' articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144  , sono abrogati. I finanziamenti gia' previsti per l'obbligo formativo dal comma 4 del predetto articolo 68 sono destinati all'assolvimento del diritto-dovere, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76  .
 
  4.   
Fatto salvo quanto previsto al comma 3  , e' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.
 
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 17 ottobre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Baccini, Ministro per la funzione pubblica

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli



ALLEGATI:  
- Allegato A   -

 
- Allegato B   -

 
- Allegato c   -

 
- Allegato D   -

 
- Allegato D-bis   -

 
- Allegato E   -

 
- Allegato F   -

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 8bis legge 2 aprile 2007, n. 40.  In vigore dal 03/04/2007

[2] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 8bis legge 2 aprile 2007, n. 40. In vigore dal 19/11/2005 al 02/04/2007

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 8bis legge 2 aprile 2007, n. 40. In vigore dal 19/11/2005 al 02/04/2007

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 8bis legge 2 aprile 2007, n. 40.  In vigore dal 03/04/2007

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. In vigore dal 19/11/2005 al 15/06/2010

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 8bis Lettera b legge 2 aprile 2007, n. 40. In vigore dal 19/11/2005 al 02/04/2007

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 8bis Lettera b legge 2 aprile 2007, n. 40. In vigore dal 19/11/2005 al 02/04/2007

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7. In vigore dal 19/11/2005 al 01/02/2007

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7. In vigore dal 19/11/2005 al 01/02/2007

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7. In vigore dal 19/11/2005 al 01/02/2007

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7. In vigore dal 19/11/2005 al 01/02/2007

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7.  In vigore dal 02/02/2007

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. In vigore dal 19/11/2005 al 15/06/2010

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 8bis Lettera c legge 2 aprile 2007, n. 40. In vigore dal 19/11/2005 al 02/04/2007

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 8bis Lettera c legge 2 aprile 2007, n. 40. In vigore dal 19/11/2005 al 02/04/2007

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. In vigore dal 19/11/2005 al 15/06/2010

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. In vigore dal 19/11/2005 al 15/06/2010

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7. In vigore dal 19/11/2005 al 01/02/2007

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. In vigore dal 19/11/2005 al 15/06/2010

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. In vigore dal 19/11/2005 al 15/06/2010

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. In vigore dal 19/11/2005 al 15/06/2010

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7. In vigore dal 19/11/2005 al 01/02/2007

[23] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. In vigore dal 19/11/2005 al 15/06/2010

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. In vigore dal 19/11/2005 al 15/06/2010

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 4 legge 1 settembre 2008, n. 137. In vigore dal 19/11/2005 al 31/08/2008

[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 3 Lettera b legge 11 gennaio 2007, n. 1. In vigore dal 19/11/2005 al 13/01/2007

[27] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 3 Lettera b legge 11 gennaio 2007, n. 1. In vigore dal 19/11/2005 al 13/01/2007

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. In vigore dal 19/11/2005 al 15/06/2010

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. In vigore dal 19/11/2005 al 15/06/2010

[30] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. In vigore dal 19/11/2005 al 15/06/2010

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. In vigore dal 19/11/2005 al 15/06/2010

[32] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. In vigore dal 19/11/2005 al 15/06/2010

[33] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. In vigore dal 19/11/2005 al 15/06/2010

[34] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 8 legge 12 luglio 2006, n. 228. In vigore dal 19/11/2005 al 12/07/2006

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 8 legge 12 luglio 2006, n. 228.  In vigore dal 13/07/2006

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1quater legge 2 aprile 2007, n. 40. In vigore dal 13/07/2006 al 02/04/2007

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1quater legge 2 aprile 2007, n. 40.  In vigore dal 03/04/2007

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 1 decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207. In vigore dal 03/04/2007 al 30/12/2008

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 1 decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.  In vigore dal 31/12/2008

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. In vigore dal 19/11/2005 al 15/06/2010

[41] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. In vigore dal 19/11/2005 al 15/06/2010

[42] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. In vigore dal 19/11/2005 al 15/06/2010

[43] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. In vigore dal 19/11/2005 al 15/06/2010