Capo I
Disposizioni Generali
Art. 1
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile ;
b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile ;
c) Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile .
Art. 2
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro
1.
Nelle controversie disciplinate dal
Capo II
, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma , 425, 426, 427, 429, terzo comma , 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma , e 439 del codice di procedura civile .
2.
L'ordinanza prevista dall'articolo 423, secondo comma, del codice di procedura civile puo' essere concessa su istanza di ciascuna parte.
3.
L'articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna delle parti.
4.
Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori previsti dall'articolo 421, secondo comma, del codice di procedura civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice civile .
Art. 3
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione
1.
Nelle controversie disciplinate dal
Capo III
, non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile .
2.
Quando la causa e' giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.
3.
Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando e' competente la corte di appello in primo grado il procedimento e' regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile .
Art. 4
Mutamento del rito
1.
Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.
2.
L'ordinanza prevista dal
comma 1
viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
3.
Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
4.
Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto.
5.
Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
Art. 5
Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
1.
Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
2.
In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al
comma 1
.
Capo II
Delle controversie regolate dal rito del lavoro
Art. 6
Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione
2.
L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
3.
Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4.
L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
5.
L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale:
a) se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
6.
Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
7.
L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'
articolo 5
.
8.
Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
9.
Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'
articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
, il prefetto puo' farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.
10.
Alla prima udienza, il giudice:
a)
quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al
comma 6
, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b)
quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al
comma 8
.
11.
Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
12.
Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che e' determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile .
Art. 7
Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada
2.
L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
3.
Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e' altresi' inammissibile se e' stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'
articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
.
4.
L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5.
La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
6.
L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'
articolo 5
.
7.
Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al
comma 5
.
8.
Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
9.
Alla prima udienza, il giudice:
a)
nei casi previsti dal
comma 3
dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;
b)
quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al
comma 7
.
10.
Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente. Non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile .
11.
Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalita' di pagamento da questa determinate.
12.
Quando rigetta l'opposizione, il giudice non puo' escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Art. 8
Dell'opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti
2.
Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Art. 9
Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato
1.
Ove non diversamente disposto dal presente articolo, le controversie in materia di recupero degli aiuti di Stato previste dall'
articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101
, sono regolate dalle disposizioni contenute nell'
articolo 6
del presente decreto, in quanto compatibili, ad eccezione dei
commi
2
,
3
,
4
,
5
,
9
e
13
.
2.
Nelle controversie di cui al
comma 1
, in deroga a quanto previsto dall'
articolo 5
, e nei giudizi civili aventi ad oggetto un titolo giudiziale di pagamento conseguente a una decisione di recupero, il giudice, su richiesta di parte, puo' sospendere l'efficacia esecutiva del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
3.
Quando accoglie l'istanza di sospensione per motivi attinenti alla illegittimita' della decisione di recupero, il giudice provvede all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, se ad essa non sia stata gia' deferita la questione di validita' dell'atto comunitario contestato. L'istanza di sospensione non puo' in ogni caso essere accolta per motivi attinenti alla legittimita' della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facolta' perche' individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 278 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
4.
Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, quando accoglie l'istanza di sospensione il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni.
5.
Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al
comma 4
e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte di appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal presidente del tribunale.
[Art. 10
Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali
3.
Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4.
L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'
articolo 5
.
5.
Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
6.
La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e puo' prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'
articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248
, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno.
]
[1]
Art. 10
Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
2.
Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato.
3.
Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un reclamo dell'interessato, e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5.
L'interessato puo' dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di esercitare per suo conto l'azione, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile .
6.
Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
7.
L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8.
Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9.
Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante puo' presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali. Il giudice dispone che sia data comunicazione al Garante circa la pendenza della controversia, trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire l'eventuale presentazione delle osservazioni.
10.
La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e puo' prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'
articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248
, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno.
[2]
Art. 11
Delle controversie agrarie
1.
Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
3.
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal
comma 1
e' tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
4.
Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al
comma 3
, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione.
5.
Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.
6.
Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
7.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 3
, ciascuna delle parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria competente.
8.
Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosita', il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosita'.
9.
Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro in favore dell'affittuario, si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile .
10.
Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile , anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrita' economica dell'azienda o per l'allevamento di animali.
11.
Il rilascio del fondo puo' avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale e' stata emessa la sentenza che lo dispone.
Art. 12
Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti
1.
Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall'
articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77
, e quelle avverso la mancata decisione sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro.
2.
E' competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.
Art. 13
Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato
1.
Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento di diniego di riabilitazione di cui all'
articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108
, ovvero al decreto di riabilitazione ai sensi del
comma 4
del medesimo articolo sono soggette al rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2.
E' competente la corte di appello.
3.
Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'
articolo 17, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108
, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4.
Il provvedimento che accoglie il ricorso e' pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari.
Capo III
Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 14
Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato
1.
Le controversie previste dall'
articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794
, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2.
E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.
3.
Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4.
L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
Art. 15
Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia
2.
Il ricorso e' proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale e' competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e' competente il presidente della corte di appello.
3.
Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4.
L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'
articolo 5
.
5.
Il presidente puo' chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
6.
L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
Art. 16
Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
2.
E' competente il tribunale
[del luogo ove dimora il ricorrente]
[3]
sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora
[4]
.
Art. 17
Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
1.
Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'
articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
, nonche' per i motivi di cui all'
articolo 21
del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2.
E' competente il tribunale,
[in composizione monocratica,]
[5]
sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
[6]
del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato.
3.
Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4.
Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente.
5.
L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'
articolo 5
. L'allontanamento dal territorio italiano non puo' avere luogo fino alla pronuncia sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.
6.
Quando il ricorso e' rigettato, il ricorrente deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.
Art. 18
Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea
1.
Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2.
E' competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione.
3.
Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4.
Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'
articolo 29
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
, nonche', ove necessario, da un interprete.
5.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorita' che ha emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza.
6.
L'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato puo' costituirsi fino alla prima udienza e puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.
7.
Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
8.
Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
9.
L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
[Art. 19
Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale
2.
E' competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale
che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e' competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale
che ha pronunciato il provvedimento di cui e' stata dichiarata la revoca o la cessazione.
[
Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
, e' competente il tribunale, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente e' accolto o trattenuto.
]
[10]
3.
Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
.
[4.
La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria, ovvero
d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto legislativo.
]
[14]
4.
La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
[15]
5.
Nei casi previsti dal
comma 4 , lettere
a)
,
b)
,
c)
e
d)
, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'
articolo 5
.
L'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 1, e' adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 4, quando l'istanza di sospensione e' accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.
[17]
6.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.
7.
Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile .
8.
La Commissione che ha adottato l'atto impugnato puo' depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice puo' procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.
[9.
L'ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria ed e' comunicata alle parti a cura della cancelleria.]
[19]
9.
Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello.
[20]
9-bis.
L'ordinanza di cui al
comma 9
, nonche' i provvedimenti di cui all'
articolo 5
sono comunicati alle parti a cura della cancelleria.
[21]
10.
La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
]
[7]
Art. 19-bis
Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia
1.
Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia
e di cittadinanza italiana
[23]
sono regolate dal rito sommario di cognizione.
2.
E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.
[22]
Art. 19-ter
Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario
2.
E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato.
3.
Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia e' designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio.
4.
Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi alla autorita' consolare.
5.
Quando e' presentata l'istanza di cui all'
articolo 5
, l'ordinanza e' adottata entro 5 giorni.
6.
L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione e' di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
[24]
Art. 20
Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare
2.
E' competente il tribunale
[in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza]
[25]
sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato
[26]
.
3.
L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.
4.
Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.
Art. 21
Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio
2.
E' competente il tribunale in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4.
Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso puo' essere presentato a mezzo del servizio postale.
5.
In deroga a quanto previsto dall'
articolo 5
, il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, puo' sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione e d'ufficio. Sulla richiesta di sospensione il presidente provvede entro dieci giorni.
6.
Il tribunale puo' assumere informazioni e disporre l'assunzione di prove d'ufficio.
7.
Il procedimento e' esente dal contributo unificato e la decisione non e' soggetta a registrazione.
Art. 22
Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilita', decadenza ed incompatibilita' nelle elezioni comunali, provinciali e regionali
1.
Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo comma , del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570
, quelle previste dall'
articolo 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147
, quelle previste dall'
articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108
, e quelle previste dall'
articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2.
Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui e' compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui e' compreso il capoluogo della provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del capoluogo della regione.
3.
Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4.
Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' deve essere proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando e' necessaria. Il termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5.
I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
6.
L'ordinanza che definisce il giudizio e' immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perche' entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente.
7.
Contro l'ordinanza pronunciata dal tribunale puo' essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, nonche' dal prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilita'.
8.
L'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata dal tribunale e' sospesa in pendenza di appello.
9.
Il termine di cui all'articolo 702-quater decorre, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza nell'albo dell'ente.
10.
Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
11.
Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti della meta'.
12.
Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
13.
Il provvedimento che definisce il giudizio e' immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione e' data al prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.
14.
Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
15.
Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
16.
La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
Art. 23
Delle azioni in materia di eleggibilita' e incompatibilita' nelle elezioni per il Parlamento europeo
2.
E' competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3.
Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'
articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18
, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4.
I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
5.
L'ordinanza che definisce il giudizio, ove non sia stato proposto ricorso per cassazione, e' immediatamente trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.
6.
Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
7.
Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'. La sentenza e' immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.
8.
Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9.
La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
Art. 24
Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo
2.
E' competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede la Commissione elettorale circondariale che ha emesso la decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4.
Il ricorso e' notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione elettorale.
5.
Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta' fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.
6.
Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
7.
Il provvedimento che definisce il giudizio e' comunicato immediatamente dalla cancelleria al presidente della Commissione elettorale circondariale e al sindaco che ne cura, senza spesa, l'esecuzione e la notificazione agli interessati.
8.
Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9.
La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
Art. 25
Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche
Art. 26
Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai
1.
Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies della
legge 16 febbraio 1913, n. 89
, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2.
E' competente la corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari pronunciati dalla corte di appello ai sensi dell'
articolo 158-septies, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89
, e' competente la corte di appello nel cui distretto e' ubicata la sede della Commissione piu' vicina. Al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3.
Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso avverso la misura cautelare va proposto, a pena di inammissibilita', entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4.
Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare e' ammesso ricorso per cassazione nei soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile .
5.
Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento cautelare e' ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.
6.
La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.
Art. 27
Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
2.
E' competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista e' iscritto od ove la elezione contestata si e' svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3.
Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio e' integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.
4.
Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5.
L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.
Art. 28
Delle controversie in materia di discriminazione
1.
Le controversie in materia di discriminazione di cui all'
articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
, quelle di cui all'
articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215
, quelle di cui all'
articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216
, quelle di cui all'
articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67
, e quelle di cui all'
articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2.
E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.
3.
Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.
4.
Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si puo' presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.
5.
Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice puo' condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice puo' ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano e' adottato sentito l'ente collettivo ricorrente.
6.
Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.
7.
Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza e' data comunicazione nei casi previsti dall'
articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
, dall'
articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215
, dall'
articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216
, e dall'
articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
.
Art. 29
Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilita'
2.
E' competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.
3.
L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilita', entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4.
Il ricorso e' notificato all'autorita' espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore e' il proprietario del bene, ovvero all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se attore e' il promotore dell'espropriazione. Il ricorso e' notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennita'.
Art. 30
Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
2.
E' competente la corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento.
Capo IV
Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione
Art. 31
Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
1.
Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'
articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164
, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2.
E' competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.
3.
L'atto di citazione e' notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4.
Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento e' regolato dai commi 1, 2 e 3.
4-bis.
Fino alla precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volonta', in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.
[27]
5.
Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove e' stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
6.
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del
codice civile
e della
legge 1° dicembre 1970, n. 898
.
Art. 32
Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
1.
Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2.
E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
3.
L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'
articolo 5
.
Art. 33
Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici
2.
Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di Palermo, per i provvedimenti pronunciati dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana, e la corte di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai commissari regionali delle restanti regioni.
3.
L'appello e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4.
L'appello contro decisioni preparatorie o interlocutorie puo' essere proposto soltanto dopo la decisione definitiva e unitamente all'impugnazione di questa.
5.
L'atto di citazione e' notificato a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
6.
Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti gli atti istruttori compiuti nella causa.
7.
La sentenza che definisce il giudizio e' comunicata, a cura della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.