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LEGGE 16 novembre 1939, n. 1823

Istituzione di Uffici di statistica nel Comuni con popolazione di 100.000 o più abitanti. (039U1823)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  18-12-1939

Art. 1



Fermo il disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1926-IV, n. 1577, convertito nella legge 21 aprile 1927-V, n. 678, tutti i Comuni aventi al 21 aprile 1936-XIV una popolazione residente di 100.000 o più abitanti provvederanno ad istituire, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, qualora già non esista, un Ufficio di statistica in conformità alle disposizioni del R. decreto-legge 24 marzo 1930-VIII, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1748.

Detti Uffici di statistica funzionano da organi periferici dell'Istituto centrale di statistica. Il disposto di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1926-IV, n. 1577, convertito nella legge 21 aprile 1927-V, n. 678, non si applica ai comuni di Messina, Brescia, Cagliari ed Apuania, per quanto riguarda l'assunzione del dirigente l'Ufficio di statistica fornito del titolo di abilitazione nelle discipline statistiche in conformità del R. decreto-legge 24 marzo 1930-VIII, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1748.