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LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150

Legge urbanistica. (042U1150)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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Testo in vigore dal:  16-12-2005
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Art. 41-sexies

1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.

((Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse))
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AGGIORNAMENTO (11)

La L. 28 febbraio 1985, n. 47, nel modificare l'art. 18 della L. 6 agosto 1967, n. 765, ha conseguentemente disposto (con l'art. 26, comma 4) che gli spazi di cui al presente articolo costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile.