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LEGGE 16 febbraio 1977, n. 37

Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007)
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Testo in vigore dal:  1-1-2008
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Art. 7



Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 è dovuto a decorrere dal 1° gennaio 1977, in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 40 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi mediante una dichiarazione, convalidata dalla commissione locale per la manodopera agricola prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, da produrre all'Istituto erogatore e da allegare alla domanda per l'indennità di disoccupazione, attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui è richiesta la prestazione e i datori di lavoro presso i quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.
Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizione negli elenchi nominativi compilati secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto alla reiscrizione negli elenchi a validità prorogata di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento speciale è corrisposto per il periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.
A decorrere dal 1 gennaio 1977 il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stabilito nella misura dell'1,25 per cento della retribuzione imponibile fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. (1)
((5))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 29 luglio 1981, n.402 convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1981, n.537 ha disposto (con l'art. 11) che "Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevato dal 1,25 al
2,75 per cento."
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 24 dicembre 2007, n.247 ha disposto (con l'art. 1 comma 55) che "Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro
annuo di riferimento."