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LEGGE 22 novembre 1988, n. 516

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

note: Entrata in vigore della legge: 17-12-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
Testo in vigore dal:  21-12-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 30

((
1. A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito
))
((1))
2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
((
3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse
))
((1))
4. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente all'Unione, entro il mese di giugno, la somma di cui al comma 1 calcolata su importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.
5. La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 20 dicembre 1996, n. 637 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.