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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 5 maggio 2017
  Modifica del decreto 6 ottobre 2011  relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno.  
  Pubblicato in GU, n. 131 del 08/06/2017


  Vigente dal: 09/06/2017
  urn:nir:ministero.economia.finanze:decreto:2017-05-05;nir-1

Indice


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia», ivi, in particolare, gli articoli 5, comma 2-ter e 14-bis, come modificati dalla legge 15 luglio 2009, n. 94  , recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione;

Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002  che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, come modificato dal successivo regolamento (CE) n. 380/2008 del 18 aprile 2008 , recante «Modello uniforme per i permessi di soggiorno nell'Unione europea»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e innovazione, del 3 agosto 2004, recante «Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno»;

Visto l' art. 7-vicies ter, lettera b), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7  , convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43  , che prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2006, il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;

Visto l' art. 7-vicies quater del citato decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7  , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2005  che, tra l'altro:

- pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonche' per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi;

- prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei documenti elettronici siano determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, del 6 ottobre 2011  concernente il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno;

Visto il decreto 23 luglio 2013 del Ministero dell'interno recante le regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno;

Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 settembre 2015 C-309/14;

Vista la lettera della Commissione europea - Direzione generale migrazione e affari interni - del 9 novembre 2015, con la quale viene richiesto di comunicare le misure atte a conformarsi alla citata sentenza della Corte di giustizia;

Vista la procedura di infrazione 2014/4253;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II-quater, n. 6095/2016 con la quale e' stato annullato il decreto ministeriale 6 ottobre 2011 «limitatamente ai seguenti articoli (in quanto esplicitano e/o presuppongono direttamente la rilevata radicale illegittimita' dell'istituzione del contributo): art. 1, comma 1 ; art. 2 , commi 1 e 2, nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art. 1 ; art. 3 »;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato del 26 ottobre 2016 n. 4487 che, nel confermare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II-quater, n. 6095/2016, ha, tra l'altro, stabilito che: «f) nel caso di specie, deve essere disapplicata, per effetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 settembre 2015, in C-309/14, la disposizione del comma 2-ter dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998  , nella misura in cui fissa gli importi dei contributi richiesti per tutti i permessi di soggiorno da un minimo di E 80,00 ad un massimo di E 200,00, in quanto costituenti nel loro complesso un ostacolo, per il loro importo eccessivamente elevato, ai diritti conferiti ai cittadini stranieri richiedenti i permessi UE di lungo soggiorno, con conseguente illegittimita' del decreto ministeriale qui impugnato, nelle parti gia' annullate dal T.a.r.»; «21.1. In ottemperanza della presente decisione e previa disapplicazione, nei limiti sopra esplicati, del comma 2-ter dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998  , alla luce di quanto stabilito dalla Corte di giustizia, le Amministrazioni competenti ridetermineranno l'importo dei contributi, nell'esercizio della loro discrezionalita', in modo tale che la loro equilibrata e proporzionale riparametrazione non costituisca un ostacolo all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva n. 2003/109/CE »;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, dell'11 ottobre 2016, n. 11727;

Considerata la necessita' di adeguare la disciplina a quanto previsto dall' art. 1, comma 1, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253  ;

Considerato che, conseguentemente, e' necessario riformare il citato decreto interministeriale del 6 ottobre 2011;

Ritenuto di dover rideterminare la misura del contributo previsto dall' art. 5, comma 2-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di eta' superiore ad anni diciotto, tenuto conto dei costi di istruttoria e di integrazione degli stranieri;

Decreta:


   
  Art. 1   
  1.   
L' art. 1, comma 1  , del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 6 ottobre 2011, e' sostituito dal seguente: «  
 
  Art. 1   
  1.  Ai sensi dell' art. 1, comma 22, lettera b) della legge 15 luglio 2009, n. 94  , la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di eta' superiore ad anni diciotto e' determinata come segue:
   a) Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
   b) Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
   c)  Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 27, comma 1, lettera a)  , 27-quinquies, comma 1, lettere a)  e b)  e 27-sexies, comma 2  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e successive modificazioni e integrazioni
 
».
 
 
  Art. 2   
  1.   
All' art. 3, comma 1, lettera e)  , del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 6 ottobre 2011, dopo la parola «  
richiedenti
», sono inserite le seguenti: «  
il duplicato,
».
 
  2.  All' art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  , di concerto con il Ministro dell'interno 6 ottobre 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «  
Riparto delle sommesoggette a riassegnazione
»;
   b)  
i commi 1 e 2 sono soppressi;
   c)  al comma 3  :
   1)  
l'espressione «  
La restante quota del gettito conseguitoattraverso la riscossione del contributo di cui all'art. 1,
» e' sostituita dalla seguente: «   »;
   2)  
le parole «  
40%
» e «  
30%
», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «  
60%
» e «  
20%
»;
   3)  
dopo la locuzione «  
di competenza del Dipartimento dellaPubblica sicurezza
», sono aggiunte le parole «  
, finalizzata alleattivita' istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permessodi soggiorno, secondo quanto previsto dall' art. 14-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998  ,
».
 
 
  Art. 3   
  1.  Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
  2.  Il Ministero dell'interno provvede allo svolgimento delle attivita' finanziate con i proventi di cui all' art. 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , con le risorse disponibili a legislazione vigente nel proprio stato di previsione.
 
 
  Art. 4   
  1.  Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno del 6 ottobre 2011  .
 
  2.  Il presente decreto sara' registrato a norma di legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
 

 

Roma, 5 maggio 2017

Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

Il Ministro dell'interno Minniti