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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2013, n. 159

Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (14G00009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal:  8-2-2014

Art. 11

Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE
1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU è conservata dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione.
2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, di cui agli articoli 4 e 5, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, e già presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS. Sono altresì trasmesse, seppure autodichiarate ai sensi dell'articolo 10, comma 8, le informazioni relative all'esistenza di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché il valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, laddove disponibili nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tal fine l'INPS, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati. L'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della richiesta da parte dell'INPS.
3. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS, negli stessi tempi e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico di cui al secondo periodo del comma precedente. L'INPS procede altresì al controllo dei dati di cui all'articolo 10, comma 8, di concerto con l'Agenzia delle entrate, con riguardo alla concreta disponibilità degli stessi. Per i dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti.
4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.
Il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare, eventualmente acquisito ai sensi del comma 2, è utilizzato ai fini della determinazione dell'ISEE, seppure autodichiarato dal dichiarante. L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, è resa disponibile dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria. Sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione e le informazioni di cui al periodo precedente possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 10 comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6. A tale riguardo il disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, individua le misure e gli accorgimenti atti a garantire che l'accesso alla attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della consegna al dichiarante, nonché ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi. Nel caso di richiesta di prestazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, l'attestazione riporta anche il valore dell'ISEE relativo alle medesime prestazioni. L'attestazione può, in ogni caso, essere richiesta da qualunque componente il nucleo familiare, nel periodo di validità della DSU, all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti.
5. L'attestazione, di cui al comma 4, riporta analiticamente anche le eventuali omissioni ovvero difformità, di cui al comma 3, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU. Alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
6. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.
Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13.
7. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito ai sensi del comma 2, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante può altresì compilare il modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e), autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso, analogamente a quanto previsto al comma 5, l'attestazione dovrà riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze. Con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell'ISEE, le modalità di acquisizione dei dati in caso di difformità delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonché i tempi per la comunicazione al dichiarante dell'attestazione definitiva.
8. Il dichiarante che trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al medesimo comma, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e). In tal caso è rilasciata al dichiarante una attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione di cui al comma 4.
9. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, di cui al comma 1. L'ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.
10. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità. L'ente erogatore richiede, in particolare, all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede ai controlli, ai sensi del comma 6, ovvero all'accertamento dei requisiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, per il mantenimento dei trattamenti, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), da esso erogati, nonché richiede le informazioni analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli interventi.
11. Laddove non sia già stato acquisito il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare ai sensi del comma 2, ai fini dei successivi controlli relativi alla consistenza del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate effettua, nei modi e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore, sulla base di criteri selettivi tra i quali la presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 3 sull'esistenza non dichiarata di rapporti con i medesimi operatori ovvero la presenza di incongruenze tra la componente reddituale e quella patrimoniale, apposite richieste ai suddetti operatori di informazioni pertinenti ai fini del controllo, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 13.
12. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13, sono autodichiarati dal dichiarante gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU.
13. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
14. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni, nonché le informazioni medesime, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
15. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei richiedenti, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione, con modalità da sottoporre al Garante per la protezione dei dati personali, laddove queste comportino il trattamento di dati personali.
16. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): «Art. 3. (Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni). - 3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
- Per il riferimento al sesto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 605 del 1973, vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: «Art. 71. (Modalità dei controlli). - 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'art. 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.