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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2021)
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Testo in vigore dal:  24-2-1995

Art. 9

Mutui per lo sviluppo
1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 540 miliardi per l'anno 1996.
2. A valere sul limite di impegno di cui al comma 1 il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito nazionale ed esteri, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato.
3. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 2 sono destinate al mantenimento e allo sviluppo della base produttiva nonché al potenziamento della dotazione infrastrutturale nelle aree di cui al comma 1. Al riparto delle somme stesse tra le predette finalità provvede il CIPE, che individua altresì, con riferimento all'utilizzo di tutte le risorse che si rendono disponibili per lo scopo, le modalità dell'intervento pubblico in favore del settore produttivo. A tale fine dovranno tra l'altro essere disciplinati meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici e previste misure idonee a favorire, anche attraverso un apposito fondo di garanzia, il consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese, in linea con quanto disposto dall'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro.