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DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (19G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
Testo in vigore dal:  30-4-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 16-bis

(Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione)
1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018, ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis:
a) in caso di esercizio della predetta facoltà, la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019;
b) il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 è effettuato alternativamente:
1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
2) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;
((13))
c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si determinano alla data del 30 novembre 2019;
e) i debiti di cui al comma 23 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 possono essere definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.
2. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può rendere la dichiarazione prevista dal comma 189 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano le disposizioni dei commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, nonché quelle del comma 1, lettere a) e d), del presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo:
a) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) non si applicano alla definizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 68, comma 3) che "Sono differiti al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".