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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286
  Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.  
  Pubblicato in GU, n. 191 del 18/08/1998


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  urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286

Indice

  TITOLO II - DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO
 
  CAPO I - DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO
  CAPO II - CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' articolo 87 della Costituzione  ;

Visto l' articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40  , recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40  , con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  , non compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998  , le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943  , e quelle dell' articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995 n. 335  , compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarieta' sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della sanita', con il Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:


   
  TITOLO I 

Articoli 1 - 3 

 
 
  TITOLO II 

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO


 
CAPO I 

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO

 
  Art. 4 

Ingresso nel territorio dello Stato

 
 
[1.  L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puo' avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.] [1]  
 
 
1.  L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, allo straniero in possesso del passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di validità, nonchè del visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio,  
 
[del 12 novembre 2018] [3]  
   
 
del 12 settembre 2018[4]  
  , o di un permesso di soggiorno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno 2002, anch'essi in corso di validità. [2]  
 
 
1-bis.  L'ingresso in Italia puo' avvenire, salvi i casi di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.[5]  
 
 
1-ter.  Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.[6]  
 
 
1-quater.  L'autorita' di frontiera assicura la registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (entry-exit system-EES) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad informare il cittadino straniero della durata massima del soggiorno autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo può essere resa anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità italiane in corso di validità, il personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di uscita.[7]  
 
 
1-quinquies.   
 
[Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4) e 26) del regolamento (UE) 2017/2226] [9]  
   
 
Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26), del regolamento (UE) 2017/2226[10]  
  , con uno o piu' decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, sono:
   a) determinate le autorita' di frontiera, nonche' quelle competenti in materia di immigrazione;
   b) designate le autorita' responsabili per finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
   c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonche' di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226.
[8]  
 
 
[2.  Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso e' adottato con provvedimento scritto e motivato che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorita' di frontiera.] [11]  
 
 
2.  Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorita' diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241  , e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22  , 24  , 26  , 27  , 28  , 29  , 36  e 39  . La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilita' penali, l'inammissibilita' della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorita' di frontiera. [12]  
 
 
2-bis.  L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1 e' richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, secondo le modalita' previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo regolamento. L'autorizzazione e' rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unita' nazionale ETIAS (European travel information ad authorisation system) in attuazione del Capo VI  
 
[,] [14]  
  del medesimo regolamento (UE) 2018/1240. Avverso le decisioni adottate dall'Unita' nazionale ETIAS la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal  
 
[codice del processo amministrativo di cui] [15]  
   
 
codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al[16]  
  decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104  . [13]  
 
 
2-ter.  Per l'adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, con uno o piu' decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia sono:
   a) determinate le autorita' di frontiera, nonche' quelle competenti in materia di immigrazione;
   b) designate le autorita' responsabili per finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
   c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (European travel information ad authorisation system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonche' di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240.
[17]  
 
  3.   
Ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 3, comma 4  , l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentira' l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonche' la disponibilita' di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all' articolo 3, comma 1  .  
 
[Non potra' essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.] [18]  
   
 
Non e' ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche  
 
con sentenza non definitiva, compresa quella adottata[20]  
  a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale , per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale  
 
, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale,[21]  
  ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite.  
 
 
 
Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633  , relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale  
 
, nonche' dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66[24]  
   
 
, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773[25]  
  . [23]  
  Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell' articolo 29  , non e' ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. [22]  
  [19]  
 
 
  4.  L'ingresso in Italia puo' essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
 
  5.  Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
 
  6.  Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
 
 
6-bis.  Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto regolamento, e' adottata dal direttore della Direzione centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all' articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124  . [26]  
 
  7.  L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalita' prescritti con il regolamento di attuazione.
 
 
 
Art. 4-bis 

Accordo di integrazione

 
  1.  Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa'.
 
 
1-bis.  Nell'ambito delle attivita' preordinate alla realizzazione del processo di integrazione di cui al comma 1  , sono fornite le informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno di cui all' articolo 5, comma 8.1  . [28]  
 
  2.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400  , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell' articolo 5  , di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalita' di cui all' articolo 13, comma 4  , ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo,  
 
[per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari,] [29]  
   
 
per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all' articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  , [30]  
  per motivi familiari, di  
 
[permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo] [31]  
   
 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[32]  
  , di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonche' dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
 
  3.  All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
[27]  
 
 
 
Art. 4-ter 

Proroga del visto

 
  1.  Il questore della provincia in cui lo straniero si trova puo' prorogare il visto d'ingresso per soggiorni di breve durata fino alla durata massima consentita dalla normativa europea, ai sensi dell' articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice europeo dei visti.
 
  2.  Lo straniero che richiede la proroga del visto ai sensi del comma 1 e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
 
  3.  La proroga del visto concessa dal questore consente il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale senza la necessita' di ulteriori adempimenti.
 
  4.  Le informazioni sulla proroga del visto, memorizzate nel sistema di informazione visti (VIS) conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il VIS e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), sono registrate negli archivi del Centro elaborazione dati di cui all' articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121  .
[33]  
 
 
  Art. 5 

Permesso di soggiorno

 
  1.  Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell' articolo 4  , che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati  
 
, e in corso di validita',[34]  
  a norma del presente testo unico o che siano in possesso  
 
della proroga del visto ai sensi dell'articolo 4-ter o[35]  
  di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
 
 
1-bis.  Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalita' e alle condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza.[36]  
 
 
[2.  Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.] [37]  
 
 
[2.  Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.] [38]  
 
 
2.  Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.[39]  
 
 
2-bis.  Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[40]  
 
 
2-ter.  La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del versamento nonche' le modalita' di attuazione della disposizione di cui all' articolo 14-bis, comma 2  . Non e' richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria,  
 
[per motivi umanitari] [42]  
   
 
per cure mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25[43]  
  . [41]  
 
  3.  La durata del permesso di soggiorno  
 
non rilasciato per motivi di lavoro[44]  
  e' quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non puo' comunque essere:
   
[a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;] [45]  
   
a) uperiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;[46]  
   
[b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;] [47]  
   
[c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso e' tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;] [48]  
   
c)  inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio  
 
di istituzioni scolastiche,  
 
istituti tecnici superiori, istituzioni[51]  
  universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica [50]  
  o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto  
 
secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso puo' essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto,  
 
[ secondo quanto disposto dall' articolo 22, comma 11-bis  ] [53]  
   
 
secondo quanto disposto dall'articolo 39-bis. 1[54]  
  [52]  
  ; [49]  
   
[d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;] [55]  
   e) superiore alle necessita' specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
 
 
3-bis.  Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all' articolo 5-bis  . La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo' superare:
   a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
   b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
   c)  in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.  
 
Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.[57]  
 
[56]  
 
 
[3-ter.  Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puo' essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.] [58]  
 
 
3-ter.  Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualita', con indicazione del periodo di validita' per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno e' revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita' annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell' articolo 24, comma 11  . [59]  
 
 
3-quater.  Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall' articolo 26  del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad un periodo di due anni.  
 
Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.[61]  
  [60]  
 
 
3-quinquies.  La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2  e 3  dell'articolo 4 , ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26  , ne da' comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS  
 
nonche' all'INAIL[63]  
  per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22  entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e' data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all' articolo 29  entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. [62]  
 
  3-sexies.  Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell' articolo 29  , la durata del permesso di soggiorno non puo' essere superiore a due anni.  
 
Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.[64]  
 
 
 
[4.  Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed e' sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.] [65]  
 
 
4.   
 
[ Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c)  , sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis  , e trenta giorni nei restanti casi, ed e' sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. ] [67]  
   
 
Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e' sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.[68]  
  Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. [66]  
 
 
4-bis.  Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[69]  
 
  5.  Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 22, comma 9  , e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.  
 
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell' articolo 29  , si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. [70]  
 
 
 
5-bis.  Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne  
 
[per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ,] [72]  
   
 
per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ,[73]  
  ovvero per i reati di cui all' articolo 12 , commi 1  e 3  . [71]  
 
 
5-ter.  Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all' articolo 29, comma 1-ter  . [74]  
 
 
[6.  Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.  
 
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione.[76]  
  ] [75]  
 
 
6.  Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti  
 
, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano[78]  
  . [77]  
 
 
[7.  Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalita' e nei termini di cui al comma 2  . Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puo' essere disposta l'espulsione amministrativa. ] [79]  
 
 
7.  Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2  . Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309. [80]  
 
 
7-bis.  Allo straniero di cui al comma 7  , che si e' trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validita'. [81]  
 
 
7-ter.  Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis  e' adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell' articolo 13, comma 2  .  
 
[L'allontanamento e' eseguito] [83]  
   
 
In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento e' eseguito[84]  
  verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell' articolo 13, comma 1  , ovvero dell' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144  , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155  , il provvedimento di espulsione e' adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento e' eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea. [82]  
 
 
7-quater.  E' autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validita', a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.[85]  
 
 
[8.  Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all' articolo 9  sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996. ] [86]  
 
 
[8.  Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all' articolo 9  sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno. ] [87]  
 
 
8.  Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all' articolo 9  sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  . [88]  
 
 
8.1.  Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione e' inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".[89]  
 
 
8.2.  La disposizione di cui al comma 8 .1 non si applica:
   a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
   b)  agli stranieri di cui all' articolo 24  ;
   c)  agli stranieri di cui all' articolo 26  ;
   d)  agli stranieri di cui all' articolo 27, comma 1 , lettere a)  , g)  , h)  , i)  e r)  ;
   e)  agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea  
 
[o per motivi umanitari] [91]  
   
 
e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25[92]  
  , ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
   f)  agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
   g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione.
   
g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.[93]  
[90]  
 
 
8-bis.  Chiunque contraffa' o altera un visto di ingresso o reingresso  
 
,[95]  
   
 
la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi,[96]  
   
 
una proroga del visto,[97]  
  un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso,  
 
di un'autorizzazione  
 
[ai viaggi] [99]  
   
 
ai viaggi,[100]  
  [98]  
   
 
della proroga del visto,[101]  
  di un permesso di soggiorno,  
 
oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati[102]  
  di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. [94]  
 
  9.  Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o convertito entro  
 
[venti giorni] [103]  
   
 
sessanta giorni[104]  
  dalla data in cui e' stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.
 
 
9-bis.  In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato  
 
[il termine di venti giorni] [106]  
   
 
il termine di sessanta giorni[107]  
  di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attivita' di' lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni:
   a)  che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4  , e dell' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394  , o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
   b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
[105]  
 
 
 
Art. 5-bis 

Contratto di soggiorno per lavoro subordinato

 
  1.  Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
   a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita' di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
   b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
 
  2.  Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a)  e b)  del comma 1 .
 
  3.  Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a quanto previsto dall' articolo 22  presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avra' luogo la prestazione lavorativa secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione.
[108]  
 
 
  Art. 6 

Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno

 
  1.  Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche per le altre attivita' consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione puo' essere convertito,  
 
al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,[109]  
  comunque prima della sua scadenza,  
 
e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall' articolo 26  , [110]  
  in permesso di soggiorno per motivi di lavoro  
 
[nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione] [111]  
  .
 
 
1-bis.  Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:
   
[a)  permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all' articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  , ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c),  
 
[e 16,] [114]  
   
 
e 16[115]  
  del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  ; ] [113]  
   
[b) permesso di soggiorno per calamita', di cui all'articolo 20-bis;] [116]  
   d)  permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all' articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso  
 
[per richiesta asilo] [117]  
   
 
per richiesta di asilo[118]  
  ;
   e) permesso di soggiorno per attivita' sportiva, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p);
   f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o);
   g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui all'articolo 5, comma 2;
   h)  permesso di soggiorno  
 
[per assistenza minori] [119]  
   
 
per assistenza di minori[120]  
  , di cui all'articolo 31, comma 3.
   
[h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis)] [121]  
[112]  
 
  2.  Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo  
 
[e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi,] [122]  
   
 
, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all' articolo 35  e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie [123]  
  i documenti inerenti al soggiorno di cui all' articolo 5, comma 8  , devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
 
 
[3.  Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.] [124]  
 
 
3.  Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito con l'arresto fino ad un ann o e con l'ammenda fino ad euro 2.000.[125]  
 
  4.  Qualora vi sia motivo di dubitare della idenlita' personale dello straniero, questi  
 
[puo' essere sottoposto a rilievi segnaletici] [126]  
   
 
e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici[127]  
  .
 
  5.  Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita' di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
 
  6.  Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localita' che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
 
  7.  Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita' previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura territorialmente competente.
 
  8.  Fuori dei casi di cui al comma 7  , gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
 
  9.  Il documento di identificazione per stranieri e' rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non e' valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
 
  10.  Contro i provvedimenti di cui  
 
[all'articolo] [128]  
   
 
agli articoli 4-ter,[129]  
  5 e al presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
 
 
 
[Art. 7 

Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro

 
  1.  Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine,  
 
[o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze] [131]  
  ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
 
  2.  La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.
 
 
2-bis.  Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.[132]  
] [130]  
 
 
 
Art. 7 

Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro

 
  1.  Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
 
  2.  La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.
 
  2-bis.  Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo  
 
[sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro] [134]  
   
 
sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro[135]  
  .
[133]  
 
 
  Art. 8 

Disposizioni particolari

 
  1.  Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.
 
 
 
[Art. 9 

Carta di soggiorno

 
  1.  Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno  
 
[cinque anni] [137]  
   
 
sei anni[138]  
  , titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, puo' richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per se', per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno e' a tempo indeterminato.
 
  2.  La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
 
  3.  La carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, e' rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
 
  4.  Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno puo':
   a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
   b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita' lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
   c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
   d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
 
  5.  Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa puo' essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall' articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  , come sostituito dall' articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327  , ovvero dall' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575  , come sostituito dall' articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646  , sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all' articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55  .
] [136]  
 
 
 
Art. 9 

 

 
[Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo] [140]  
   
 
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[141]  
 

 
  1.  Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell' articolo 29, comma 3, lettera b)  e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, puo' chiedere al questore il rilascio del  
 
[permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo] [142]  
   
 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[143]  
  , per se' e per i familiari di cui all' articolo 29, comma 1  .
 
 
[1-bis.  Il  
 
[permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo] [145]  
   
 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[146]  
  rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , reca, nella rubrica «annotazioni», la dicitura «protezione internazionale riconosciuta dall'Italia il» e riporta, di seguito, la data in cui la protezione e' stata riconosciuta. ] [144]  
 
 
1-bis.  Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma l, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilita' della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, e' trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]" e' aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa e' stata trasferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" e' apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". [147]  
 
 
1-ter.  Ai fini del rilascio del  
 
[permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo] [149]  
   
 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[150]  
  di cui al comma 1-bis  , non e' richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneita' dell'alloggio di cui al comma 1 , ferma restando la necessita' di indicare un luogo di residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilita' di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140  , la disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici per cento del relativo importo. [148]  
 
  2.  Il  
 
[permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo] [151]  
   
 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[152]  
   
 
[è a tempo indeterminato ed e' rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta] [153]  
   
 
attesta il riconoscimento permanente del relativo status, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis.[154]  
   
 
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e' rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, e' valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, e' automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di eta' inferiore agli anni diciotto la validita' del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e' di cinque anni. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validita' costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.[155]  
 
 
 
2-bis.  Il rilascio del  
 
[permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo] [157]  
   
 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[158]  
  e' subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.  
 
Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita' di ricerca presso le universita' e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213  , non e' richiesto il superamento del test di cui al primo periodo. [159]  
  [156]  
 
 
2-ter.  La disposizione di cui al comma 2-bis  non si applica allo straniero titolare di protezione internazionale. [160]  
 
  3.  La disposizione di cui al comma 1  non si applica agli stranieri che:
   a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
   b)  soggiornano a titolo di protezione temporanea  
 
[o per motivi umanitari] [161]  
   
 
, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonche' del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  , [162]  
  ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
   c)   
 
[soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato] [163]  
   
 
hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  [164]  
  e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
   d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
   e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
 
  4.  Il  
 
[permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo] [165]  
   
 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[166]  
  non puo' essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate  
 
[nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646] [167]  
   
 
negli articoli 1, 4  
 
[e 16, del] [169]  
   
 
e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al[170]  
  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 [168]  
  , ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale , nonche', limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresi' della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
 
 
4-bis.  Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis  e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  . Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto legislativo, allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis  ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico. [171]  
 
  5.  Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1  , non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d)  ed e)  del comma 3 .
 
 
5-bis.  Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1  , per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis  , e' effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale e' stata riconosciuta. [172]  
 
  6.  Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1  e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
 
  7.  Il permesso di soggiorno di cui al comma 1  e' revocato:
   a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
   b)  in caso di espulsione, di cui  
 
[al comma 9] [173]  
   
 
al comma 10[174]  
  ;
   c)  quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4  ;
   d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
   e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
 
  8.  Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7  , puo' riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1  , e' ridotto a tre anni.
 
  9.  Allo straniero, cui sia stato revocato il  
 
[permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo] [175]  
   
 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[176]  
  e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione e' rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.
 
 
[10.  Nei confronti del titolare del  
 
[permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo] [178]  
   
 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[179]  
  , l'espulsione puo' essere disposta:
   a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
   b)  nei casi di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144  , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155  ;
   c)  quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all' articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  , ovvero all' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575  , sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all' articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55  .
] [177]  
 
 
10.  Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo' essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
 
[e si applicano] [181]  
   
 
; si applicano[182]  
  le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione e' disposta dal prefetto. Avverso il provvedimento del prefetto puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150  . Si applica l'articolo 13, comma 3. [180]  
 
 
10-bis.  L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis  , e' disciplinata dall' articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  . [183]  
 
  11.  Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10  , si tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.
 
 
11-bis.  Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarita' di protezione internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , l'allontanamento puo' essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1. [184]  
 
  12.  Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del  
 
[permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo] [185]  
   
 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[186]  
  puo':
   a)  fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall' articolo 6, comma 6  ;
   b)  svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita' lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all' articolo 5-bis  ;
   c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
   d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
 
  13.  E' autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del  
 
[permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo] [187]  
   
 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[188]  
  di cui al comma 1  che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
 
 
13-bis.  E' autorizzata, altresi', la riammissione sul territorio nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare di protezione internazionale allontanato da altro Stato membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando nella rubrica 'annotazioni' del medesimo permesso e' riportato che la protezione internazionale e' stata riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta dall'Italia.[189]  
[139]  
 
 
 
Art. 9-bis 

Stranieri in possesso di un  

 
[permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo] [191]  
   
 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[192]  
  rilasciato da altro Stato membro

 
  1.  Lo straniero, titolare di un  
 
[permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo] [193]  
   
 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[194]  
  rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validita', puo' chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:
   a)  esercitare un'attivita' economica in qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui all' articolo 26  sono rilasciate dallo Sportello unico per l'immigrazione;
   b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;
   c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.
 
  2.  Allo straniero di cui al comma 1  e' rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalita' previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.
 
  3.  Ai familiari dello straniero titolare del  
 
[permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo] [195]  
   
 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[196]  
  e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30 , commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui all' articolo 29, comma 3  .
 
  4.  Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica l' articolo 5, comma 7  , con esclusione del quarto periodo.
 
  5.  Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 e' consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui all' articolo 22  .
 
  6.  Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 e' rifiutato e, se rilasciato, e' revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate  
 
[nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327 , o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646] [197]  
   
 
negli articoli 1, 4  
 
[e 16, del] [199]  
   
 
e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al[200]  
  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. [198]  
  , ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale , nonche', limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.
 
  7.  Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6  e' adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell' articolo 13, comma 2, lettera b)  , e l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell' articolo 13, comma 1  , e dell' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144  , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155  , l'espulsione e' adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e l'allontanamento e' effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea.  
 
Nei confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea riporta l'annotazione relativa alla titolarita' di protezione internazionale, come definita dall' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , e dei suoi familiari l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , l'allontanamento puo' essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all' articolo 19, comma 1  . [201]  
 
 
  8.  Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 9  , e' rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un  
 
[permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo] [202]  
   
 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[203]  
  . Dell'avvenuto rilascio e' informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente  
 
[permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo] [204]  
   
 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[205]  
  .  
 
Se il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro riporta, nella rubrica 'annotazioni', la titolarita' di protezione internazionale come definita dall' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente comma riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A tal fine, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di confermare se lo straniero benefici ancora della protezione internazionale ovvero se tale protezione sia stata revocata con decisione definitiva. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, e' trasferita all'Italia la responsabilita' della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, la rubrica 'annotazioni' del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e' aggiornata entro tre mesi in conformita' a tale trasferimento. [206]  
 
 
 
8-bis.  Entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite agli altri Stati membri dell'Unione europea le informazioni in merito allo status di protezione internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in tali Stati membri.[207]  
 
 
8-ter.  Entro trenta giorni dal riconoscimento della protezione internazionale ovvero dal trasferimento all'Italia della responsabilita' della protezione internazionale di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, si provvede a richiedere a tale Stato membro l'inserimento ovvero la modifica della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.[208]  
[190]  
 
 
 
Art. 9-ter 

Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE

 
  1.  Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall' articolo 27-quater  , puo' chiedere al Questore il rilascio del  
 
[permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo] [210]  
   
 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[211]  
  , di cui all' articolo 9  .
 
  2.  La disposizione di cui al comma 1  si applica agli stranieri che dimostrino:
   a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE;
   b)  di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell' articolo 27-quater  . Le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui al presente comma e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla lettera a)  .
 
  3.  Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al comma 2  , e' rilasciato dal questore un  
 
[permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo] [212]  
   
 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[213]  
  , recante la dicitura, nella rubrica 'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'.
 
  4.  Il permesso di soggiorno di cui al comma 1  e' revocato nelle ipotesi previste all' articolo 9, comma 7 , lettere a)  , b)  , c)  ed e)  , nonche' nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi consecutivi.
 
  5.  Ai familiari dello straniero titolare di un  
 
[permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo] [214]  
   
 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[215]  
  , concesso ai sensi del presente articolo, in possesso di un valido documento, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli articoli 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di cui all' articolo 29, comma 3  .
 
  6.  Ai familiari dello straniero titolare di un  
 
[permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo] [216]  
   
 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[217]  
  concesso ai sensi del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 9, comma 1  , e' rilasciato il  
 
[permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo] [218]  
   
 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[219]  
  qualora abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale.
[209]  
 
 

 
CAPO II 

CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE

 
  Art. 10 

Respingimento

 
  1.  La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti  
 
dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e[220]  
  dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
 
 
1-bis.  Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore puo' essere rilasciata innanzi all'autorita' consolare italiana competente per territorio.[221]  
 
  2.  Il respingimento con accompagnamento alla frontiera e' altresi' disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
   a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
   b)  che, nelle circostanze di cui al comma 1  , sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessita' di pubblico soccorso.
 
 
2-bis.  Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8.[222]  
 
 
2-ter.  Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.[223]  
 
 
2-quater.  Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.[224]  
 
 
2-quinquies.  Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.[225]  
 
 
2-sexies.  Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso.[226]  
 
 
[3.  Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all' articolo 4  o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo e' tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. ] [227]  
 
 
3.  Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all' articolo 4  , o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, e' tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato. [228]  
 
  4.  Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4 , commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
 
  5.  Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
 
  6.  I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorita' di pubblica sicurezza.
 
 
6-bis.  Il divieto di cui al comma 2-ter e' inserito, a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen.[229]  
 
 
 
Art. 10-bis 

Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

 
  1.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle di cui all' articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68  , e' punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale .
 
  2.  Le disposizioni di cui al comma 1  non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell' articolo 10, comma 1   
 
ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale[231]  
  .
 
  3.  Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1  si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274  .
 
  4.  Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1  non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all' articolo 13, comma 3  , da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all' articolo 10, comma 2  , all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato.
 
  5.  Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell' articolo 10, comma 2  , pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall' articolo 13, comma 14  , si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale .
 
  6.  Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , il procedimento e' sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi  
 
[di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico] [232]  
   
 
di cui all' articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  , nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all' articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47  , [233]  
  , il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere
[230]  
 
 
 
Art. 10-ter 

Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare

 
  1.  Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451  , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563  , e delle strutture di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  . Presso i medesimi punti di crisi sono altresi' effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed e' assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
 
 
1-bis.  Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attivita' di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza e' effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia.[235]  
 
  2.  Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale.
 
  3.  Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento e' disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali e' stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento e' disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , e' competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.  
 
Lo straniero e' tempestivamente informato dei diritti e delle facolta' derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.[236]  
 
 
  4.  L'interessato e' informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.
[234]  
 
 
  Art. 11 

Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera

 
  1.  Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento e il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilita' con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
 
 
1-bis.  Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresi' apposite misure di coordinamento tra le autorita' italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorita' europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388  . [237]  
 
 
[1-ter.  Il Ministro dell'interno, Autorita' nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell' articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121  , nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, puo' limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19,  
 
[comma 2] [239]  
   
 
paragrafo 2[240]  
  , lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982,  
 
[ratificata dalla] [241]  
   
 
resa esecutiva dalla[242]  
  legge 2 dicembre 1994, n. 689  . Il provvedimento e' adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri. ] [238]  
 
  2.  Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti e' data comunicazione all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
 
  3.  Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre e i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonche' le autorita' marittime e militari e i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.
 
 
[4.  Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.] [243]  
 
 
4.  Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesacon i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.[244]  
 
 
[5.  Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.] [245]  
 
 
5.  Per le finalita' di cui al comma 4  , il Ministro dell'interno predispone uno o piu' programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente. [246]  
 
 
5-bis.  Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi, interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.[247]  
 
 
6.  Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.[248]  
 
 
  Art. 12 

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

 
 
[1.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie attivita' dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.] [249]  
 
 
[1.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione  
 
[fino a tre anni] [251]  
   
 
da uno a cinque anni[252]  
  e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona. ] [250]  
 
 
1.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione  
 
[da uno a cinque anni] [254]  
   
 
da due a sei anni[255]  
  e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. [253]  
 
  2.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale , non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
 
 
[3.  Se il fatto di cui al comma 1  e' commesso a fine di lucro o da tre o piu' persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o piu' persone, e nei casi in cui il fatto e' commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto e' commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena e' della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. ] [256]  
 
 
[3.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione  
 
[da quattro a dodici anni] [258]  
   
 
da quattro a quindici anni[259]  
  e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.  
 
[La stessa pena si applica quando il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.] [260]  
  ] [257]  
 
 
3.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione  
 
[da cinque a quindici anni] [262]  
   
 
da sei a sedici anni[263]  
  e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
   a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone;
   b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
   c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
   d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
   e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti.
[261]  
 
 
[3-bis.  Le pene di cui  
 
[ al comma 3  ] [265]  
   
 
ai commi 1  e 3  [266]  
  sono aumentate se:
   a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone;
   b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumita';
   c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
   
c-bis) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.[267]  
] [264]  
 
 
3-bis.  Se i fatti di cui al comma 3  sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a)  , b)  , c)  , d)  ed e)  del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata. [268]  
 
 
[3-ter.  Se i fatti di cui al comma 3  sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento,  
 
[si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona] [270]  
   
 
la pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la `multa di 25.000 euro per ogni persona[271]  
  . ] [269]  
 
 
3-ter.  La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
   a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
   b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.
[272]  
 
 
3-quater.  Le circostanze attenuanti,  
 
[diverse da quella prevista dall'articolo 98] [274]  
   
 
diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale[275]  
  , concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. [273]  
 
 
3-quinquies.  Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.[276]  
 
 
3-sexies.   
All' articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354  , e successive modificazioni, dopo le parole:  
"609-octies del codice penale 
" sono inserite le seguenti: "  
nonche' dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ,
"
. [277]  
 
 
[3-septies.  In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3  , si applicano le disposizioni' dell' articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228  , e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni e' disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia, delle frontiere. ] [278]  
 
 
[4.  Nei casi previsti dai commi 1  e 3  , e' sempre consentito l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. ] [279]  
 
 
[4.  Nei casi previsti dai commi 1  e 3  e' obbligatorio l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasportovutilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. ] [280]  
 
 
4.  Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza.[281]  
 
 
4-bis.  Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3  , e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. [282]  
 
 
4-ter.  Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.[283]  
 
  5.  Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.  
 
Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.[284]  
 
 
 
5-bis.   
 
[Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilita' ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.] [286]  
   
 
 
 
[Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilita', ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.] [288]  
   
 
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni[289]  
  [287]  
  La condanna con provvedimento irrevocabile  
 
ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale , anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena,[290]  
  comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. [285]  
 
  6.  Il vettore aereo, marittimo o terrestre e' tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma  
 
[da lire un milione a lire cinque milioni] [291]  
   
 
da euro 3.500 a euro 5.500[292]  
  per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorita' amministrativa italiana, inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689  .
 
 
[6-bis.  Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave e' tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter.  
 
[In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica altresi' la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare.] [294]  
   
 
In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. E' sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.[295]  
  All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689  
 
[, ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 8-bis.] [296]  
  ] [293]  
 
 
[6-ter.  Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.] [297]  
 
 
[6-quater.  Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave e' acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter e', a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43  . ] [298]  
 
  7.  Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all' articolo 11, comma 3  , gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale .
 
 
[8.  I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attivita' di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309  . ] [299]  
 
 
8.  I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale  
 
o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalita' sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. Fino all'operativita' del registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del medesimo codice enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del medesimo codice[301]  
  . I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 100, commi 2  e 3  , del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 . [300]  
 
 
[8-bis.  I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8  , ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8  , non possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. ] [302]  
 
 
8-bis.  Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento,  
 
per mezzi di trasporto sequestrati[304]  
  si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,  
 
[approvato con] [305]  
   
 
di cui al[306]  
  decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43  ,  
 
[ come modificato dall' articolo 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92  ] [307]  
   
 
e successive modificazioni[308]  
  . [303]  
 
 
8-ter.  La distruzione puo' essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita' da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente.[309]  
 
 
8-quater.  Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter  sono altresi' fissate le modalita' di esecuzione. [310]  
 
 
8-quinquies.  I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati  
 
in via prioritaria[312]  
  all'amministrazione o trasferiti all'ente  
 
o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8[313]  
  che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8  .  
 
Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente.[314]  
  I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8  ,  
 
ovvero sono alienati o distrutti[315]  
  sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.  
 
Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita', si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43  , e successive modificazioni. [316]  
  [311]  
 
  9.  Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche' le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
 
 
9-bis.  La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.[317]  
 
 
9-ter.  Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis  . [318]  
 
 
9-quater.  I poteri di cui al comma 9-bis  possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. [319]  
 
 
9-quinquies.  Le modalita' di intervento delle navi della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.[320]  
 
 
9-sexies.  Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.[321]  
 
 
9-septies.  Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attivita' di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all' articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121  , con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno. [322]  
 
 
 
Art. 12-bis 

Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina

 
  1.  Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o  
 
in qualunque modo[324]  
  effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalita' tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumita' o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, e' punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di piu' persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o piu' persone e lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone.
 
  2.  Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.
 
  3.  Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena e' aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonche' nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.
 
  4.  Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
 
  5.  Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinqui4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.
 
  6.  Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta e' diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato e' punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.
[323]  
 
 
  Art. 13 

Espulsione amministrativa

 
  1.  Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
 
  2.  L'espulsione e' disposta dal prefetto  
 
, caso per caso,[325]  
  quando lo straniero:
   a)  e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell' articolo 10  ;
   
[b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo;] [326]  
   
[b)  si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all' articolo 5, comma 2  , o richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di 60 giorni e non e' stato chiesto il rinnovo oppure, avendo presentato la dichiarazione di presenza, si e' trattenuto sul territorio dello Stato oltre i novanta giorni o il minore termine stabilito nel visto d'ingresso; ] [327]  
   
[b)  si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all' articolo 27, comma 1-bis  , o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non e' stato chiesto il rinnovo; ] [328]  
   
b)  si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all' articolo 27, comma 1-bis  , o senza avere richiesto  
 
la proroga del visto o[330]  
  il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando  
 
la proroga del visto o[331]  
  il permesso di soggiorno  
 
[e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e'] [332]  
   
 
siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia[333]  
  scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell' articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68   
 
,  
 
ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi e' stata annullata o revocata ovvero se lo straniero e' un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1,  
 
[punto 19] [336]  
   
 
punto 19),[337]  
  del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, [335]  
  o nel caso in cui sia scaduta la validita' della proroga del visto [334]  
  ; [329]  
   
[c)  appartiene a taluna delle categorie indicate nell' articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  , come sostituito dall' articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327  , o nell' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575  , come sostituito dall' articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646  . ] [338]  
   
c)  appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1  , 4  e 16  , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ; [339]  
 
 
2-bis.  Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2 , lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell' articolo 29  , si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. [340]  
 
 
2-ter.  L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.  
 
In tali casi, lo straniero puo' essere destinatario di un divieto di reingresso nel territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14-bis. Il divieto di cui al presente comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale e opera per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.[342]  
  [341]  
 
 
2-quater.  Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226  
 
[,] [344]  
  di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste in uscita dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-ter. [343]  
 
 
2-quinquies.  L'autorita' di frontiera, all'atto della registrazione in uscita dello straniero, informa l'interessato che il divieto di cui al comma 2-ter e' disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro centoventi giorni, tenendo conto di tutte le circostanze  
 
[pertinenti il singolo caso] [346]  
   
 
pertinenti al singolo caso[347]  
  . L'autorita' di frontiera informa altresi' lo straniero che, nel caso in cui, in occasione del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di divieto saranno notificate, anche con ricorso a modalita' telematiche, all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta del visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7. L'autorita' di frontiera comunica allo straniero che entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del rintraccio in frontiera potra' far pervenire al questore, anche a mezzo del servizio postale o per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni. [345]  
 
 
2-sexies.  Contro il provvedimento di cui al comma 2-ter e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il questore che ha adottato il provvedimento. La procura al difensore puo' essere rilasciata innanzi all'autorita' consolare italiana competente per territorio.[348]  
 
 
[3.  L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale, l'autorita' giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale . Se tale misura non e' applicata o e' cessata, il questore puo' adottare la misura di cui all' articolo 14, comma 1  . ] [349]  
 
 
3.  L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4  . Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro  
 
[quindici] [351]  
   
 
sette[352]  
  giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo' adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell' articolo 14  .  
 
Salvo quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando lo straniero e' sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al  
 
[Titolo VIII del codice penale] [354]  
   
 
titolo VIII del libro primo del codice penale[355]  
  , l'espulsione e' disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso codice e del presente testo unico. Il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo  
 
del presente comma[356]  
  . [353]  
  [350]  
 
 
3-bis.  Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale , o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma 3  . [357]  
 
 
3-ter.  Le disposizioni di cui al comma 3  si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e' immediatamente comunicato al questore. [358]  
 
 
3-quater.  Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale . Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.[359]  
 
 
3-quinquies.  Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14  ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato piu' grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale . Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e' ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale . [360]  
 
 
[3-sexies.  Il nulla osta all'espulsione non puo' essere concesso qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale , nonche' dall' articolo 12  del presente testo unico. ] [361]  
 
 
3-septies.  Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' per i reati di cui all' articolo 10-bis  o all' articolo 14, commi 5-ter  e 5-quater  , l'espulsione prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell' articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274  . [362]  
 
 
[4.  L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:
   a)  e' espulso ai sensi del comma 1  o si e' trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;
   b)  e' espulso ai sensi del comma 2, lettera c)  , e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
] [363]  
 
 
[4.  L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5  . ] [364]  
 
 
4.  L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:
   a)  nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c)   
 
del presente articolo[366]  
  , ovvero all' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144  , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155  ;
   b)  quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis  ;
   c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
   d)  qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5  ;
   e)  quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5 .2 e di cui all' articolo 14, comma 1-bis  ;
   f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
   g)  nell'ipotesi di cui al comma 5  .
[365]  
 
 
4-bis.  Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b)  , qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
   a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validita';
   b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;
   c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita';
   d)  non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonche' dell' articolo 14  ;
   e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5 .2.
[367]  
 
 
[5.  Si procede altresi' all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a)  , qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identita' e nazionalita' e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. ] [368]  
 
 
[5.  Nei confronti dello straniero che si e' trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.] [369]  
 
 
5.  Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4  , puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all' articolo 14-ter  . Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all' articolo 14-ter  . La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall' articolo 10-bis  , ai fini di cui al comma 5  del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all' articolo 10 . [370]  
 
 
5.1.  Ai fini dell'applicazione del comma 5  , la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facolta' di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4  . [371]  
 
 
5.2.  Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi', una o piu' delle seguenti misure:
   a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza;
   b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
   c)  obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3  da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4  , anche mediante le modalita' previste all' articolo 14  .
[372]  
 
 
[5-bis.  Nei casi previsti ai commi 4  e 5  il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione  
 
[all'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale] [374]  
   
 
al tribunale in composizione monocratica[375]  
  territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera.  
 
Il provvedimento e' immediatamente esecutivo.[376]  
   
 
[Il Procuratore della Repubblica] [377]  
   
 
Il tribunale in composizione monocratica[378]  
  , verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione.  
 
[Il provvedimento e' immediatamente esecutivo.] [379]  
  ] [373]  
 
 
[5-bis.   
 
[Nei casi previsti ai commi 4 e 5] [381]  
   
 
Nei casi previsti al comma 4  [382]  
  il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera.  
 
[Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospeso] [383]  
   
 
L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa[384]  
  fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore  
 
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza[385]  
  .  
 
Si applicano le disposizioni' di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8  , in quanto compatibili. [386]  
  Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all' articolo 14   
 
, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili[387]  
  . Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.  
 
Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.[388]  
  ] [380]  
 
 
5-bis.  Nei casi previsti al comma 4   
 
, ad eccezione della lettera f),[390]  
  il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all' articolo 29  delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  , nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all' articolo 14  , salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili  
 
, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilita' di posti nei Centri di cui all'articolo 14  
 
[o in quelli] [392]  
  ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, puo' autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilita' dell'Autorita' di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice puo' autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida.  
 
Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignita' della persona.[393]  
  [391]  
  .  
 
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2.[394]  
  Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. [389]  
 
 
5-bis.1  La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero e' trattenuto, in conformita' alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell' articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  , e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6. [395]  
 
 
5-ter.  Al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all' articolo 14, comma 1  , le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale idoneo. [396]  
 
 
[6.  Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione e' disposta ai sensi del comma 2, lettera b)  , il questore puo' adottare la misura di cui all' articolo 14, comma 1  , qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. ] [397]  
 
  7.  Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14  , nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
 
 
[8.  Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine e' di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.] [398]  
 
 
[8.  Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato unicamente il ricorso al  
 
[tribunale in composizione monocratica] [400]  
   
 
giudice di pace[401]  
  del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Il termine e' di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il  
 
[tribunale in composizione monocratica] [402]  
   
 
giudice di pace[403]  
  accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma puo' essere sottoscritto anche personalmente, ed e' presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, e' autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorita' consolare. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all' articolo 29  delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  , nonche', ove necessario, da un interprete. ] [399]  
 
 
8.  Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall' articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150  . [404]  
 
 
[9.  Il ricorso e' presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14  , provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile . ] [405]  
 
 
[9.  Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, e' presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14  , provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile . ] [406]  
 
 
[10.  Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo' essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero  
 
[e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e] [408]  
  , qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all' articolo 29  delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  , e successive modificazioni, nonche', ove necessario, da un interprete. ] [407]  
 
 
[11.  Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1  e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. ] [409]  
 
 
11.  Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1   
 
 
 
del presente articolo[412]  
  e all'articolo 9, comma 10, primo periodo [411]  
  la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. [410]  
 
  12.  Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 19  , lo straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di provenienza.
 
 
[13.  Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, e' punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato.] [413]  
 
 
13.   
 
[Lo straniero espulso] [415]  
   
 
Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione[416]  
  non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e' punito  
 
[con l'arresto da sei mesi ad un anno] [417]  
   
 
con la reclusione da uno a quattro anni[418]  
  ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.  
 
La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell' articolo 13, comma 2 , lettere a)  e b)  , per il quale e' stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell' articolo 29  . [419]  
  [414]  
 
 
13-bis.  Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.  
 
[ La stessa pena si applica allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 13  ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale. ] [421]  
   
 
Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 13  ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. [422]  
  [420]  
 
 
[13-ter.  Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis e' sempre consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis  , e' consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo. ] [423]  
 
 
13-ter.  Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.[424]  
 
 
[14.  Il divieto di cui al comma 13  opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel territorio dello Stato. ] [425]  
 
 
[14.  Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13  opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione puo' essere previsto un termine piu' breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia. ] [426]  
 
 
14.  Il divieto di cui al comma 13  opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi  
 
dell'articolo 9, comma 10, nonche' ai sensi[428]  
  dei commi 1 e 2, lettera c)  
 
del presente articolo[429]  
  , ovvero ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144  , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155  , puo' essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5  , il divieto previsto al comma 13  decorre dalla scadenza del termine assegnato e puo' essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5  . [427]  
 
 
14-bis.  Il divieto di cui al comma 13   
 
, anche nel caso di espulsione disposta dal giudice,[431]  
  e' registrato dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen,  
 
[di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388] [432]  
   
 
di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen. [433]  
  . [430]  
 
 
14-ter.  In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2  puo' essere rinviato verso tali Stati. [434]  
 
  15.  Le disposizioni di cui al comma 5  non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40  . In tal caso, il questore puo' adottare la misura di cui all' articolo 14, comma 1  .
 
  16.  L'onere derivante dal comma 10  del presente articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
 
 
 
[Art. 13-bis 

Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio

 
  1.  Se il ricorso di cui all' articolo 13  e' tempestivamente proposto,  
 
[il pretore] [436]  
   
 
 
 
[il tribunale in composizione monocratica] [438]  
   
 
il giudice di pace[439]  
  [437]  
  fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento.
 
  2.  L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all' articolo 14, comma 4  .
 
  3.  Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
 
  4.  La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione.
] [435]  
 
 
  Art. 14 

Esecuzione dell'espulsione

 
 
[1.  Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perche' occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita', ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.] [440]  
 
 
1.  Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il  
 
[centro di identificazione ed espulsione] [442]  
   
 
centro di permanenza per i rimpatri[443]  
  piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  
 
A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189.[444]  
  Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all' articolo 13, comma 4-bis  , anche quelle riconducibili alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo. [441]  
 
 
1.1  Il trattenimento dello straniero di cui non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera e' disposto con priorita' per coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis, nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.[445]  
 
 
1-bis.  Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi dell'articolo  
 
9, comma 10, e dell'articolo[447]  
  13 , commi 1 e 2, lettera c)  
 
del presente testo unico[448]  
  , o ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144  , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155  , il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1  , puo' disporre una o piu' delle seguenti misure:
   a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza;
   b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
   c)  obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e' richiesto il rilascio del nulla osta  
 
[ di cui al comma 3  ] [449]  
   
 
di cui all' articolo 13, comma 3  , [450]  
  da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita' di cui all' articolo 13, comma 3  , il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis  
 
del presente articolo[451]  
  .
[446]  
 
 
[2.  Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita' tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto dall' articolo 2, comma 6  , e' assicurata in ogni caso la liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. ] [452]  
 
 
2.  Lo straniero e' trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalita' tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto disposto dall' articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  . Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. [453]  
 
 
2-bis.  Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al  
 
[garante nazionale] [455]  
   
 
Garante nazionale[456]  
  e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone  
 
[detenute o] [457]  
  private della liberta' personale. [454]  
 
  3.  Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti  
 
[al pretore] [458]  
   
 
 
 
[al tribunale in composizione monocratica] [460]  
   
 
al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida.[461]  
  [459]  
  , senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
 
 
[4.  Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all' articolo 13  e al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile  , sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida puo' essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. ] [462]  
 
 
[4.  L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore  
 
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza[464]  
  .  
 
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13  . [465]  
  Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall' articolo 13  e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza  
 
[ del centro di trattenimento di cui al comma 1  ] [466]  
   
 
del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1  [467]  
  , e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. ] [463]  
 
 
4.  L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all' articolo 29  delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  , nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall' articolo 13  e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1  , e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. [468]  
 
 
4-bis.  La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero e' trattenuto, in conformita' alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell' articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  , e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6. [469]  
 
 
[5.  La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore puo' prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena e' possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.] [470]  
 
 
[5.  La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita', ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.  
 
 
 
[ Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.  
 
Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell?ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all?espulsione in quanto, nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l?espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.[474]  
  ] [473]  
  [472]  
  ] [471]  
 
 
[5.  La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1  , il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore puo' chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo' essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace. ] [475]  
 
 
[5.  La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore puo' chiedere al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di identificazione e di espulsione non puo' essere superiore a  
 
[novanta] [477]  
   
 
 
 
[centottanta] [479]  
   
 
novanta giorni ed e'  
 
[prorogabile per altri trenta giorni] [481]  
   
 
prorogabile per altri quarantacinque giorni[482]  
  qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri [480]  
  [478]  
   
 
[giorni] [483]  
  . Lo straniero che sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di  
 
[novanta] [484]  
   
 
 
 
[centottanta] [486]  
   
 
novanta[487]  
  [485]  
  giorni indicato al periodo precedente, puo' essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni  
 
 
 
[prorogabile] [489]  
   
 
, prorogabile[490]  
   
 
[per altri trenta giorni] [491]  
   
 
per altri quarantacinque giorni[492]  
  qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri [488]  
  . Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni.  
 
Tale termine e' prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessita' delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio.[493]  
  A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento. ] [476]  
 
 
5.  La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi puo' essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata piu' a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi puo' essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.[494]  
 
 
[5-bis.  Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.] [495]  
 
 
[5-bis.  Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello Stato di provenienza.] [496]  
 
 
5-bis.  Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un  
 
[Centro di identificazione ed espulsione] [498]  
   
 
centro di permanenza per i rimpatri[499]  
  , ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale  
 
, ovvero dalle circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza[500]  
  . L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. [497]  
 
 
[5-ter.  Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis  e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. ] [501]  
 
 
[5-ter.  Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis  , e' punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione e' stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell' articolo 13, comma 2  , lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione e' stata disposta perche' il permesso di soggiorno e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di' espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. ] [502]  
 
 
[5-ter.  Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis  , e' punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell' articolo 13, comma 2  , lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione e' stata disposta perche' il permesso di soggiorno e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno e' stata rifiutata, ovvero se lo straniero si e' trattenutonel territorio dello Stato in violazione dell' articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68  . In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis  . Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui all' articolo 13, comma 3  . ] [503]  
 
 
5-ter.  La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis  e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell' articolo 13, comma 4  , o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all' articolo 14-ter  , vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione e' stata disposta in base all' articolo 13, comma 5  . Valutato il singolo caso e tenuto conto dell' articolo 13 , commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal  
 
del presente articolo[505]  
  questore ai sensi del comma 5-bis  . Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis  
 
del presente articolo[506]  
  , nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui all' articolo 13, comma 3  . [504]  
 
 
[5-quater.  Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter  che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. ] [507]  
 
 
[5-quater.  Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter  , primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter  , secondo periodo, la pena e' la reclusione da uno a quattro anni. ] [508]  
 
 
[5-quater.  Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter  e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis  , che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter  , terzo e ultimo periodo. ] [509]  
 
 
5-quater.  La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter  , terzo periodo, e' punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter  , quarto periodo. [510]  
 
 
5-quater.1.  Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis  , la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione. [511]  
 
 
[5-quinquies  Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore puo' disporre i provvedimenti di cui al comma 1  del presente articolo. ] [512]  
 
 
[5-quinquies  Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l'esecuzione dell'espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1  . Per il reato previsto dal comma 5-quater  e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto. ] [513]  
 
 
[5-quinquies.  Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1  . Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto. ] [514]  
 
 
[5-quinquies.  Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.] [515]  
 
 
5-quinquies.  Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274  . [516]  
 
 
5-sexies.  Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all' articolo 13, comma 3  , da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. [517]  
 
 
5-septies.  Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall' articolo 13, comma 14  , si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale . [518]  
 
  6.  Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5  e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
 
  7.  Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede  
 
[a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata] [519]  
   
 
, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento[520]  
  .  
 
Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5  . [521]  
 
 
 
7-bis.  Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter  
 
o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39[523]  
  , per i quali e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica,  
 
[risulta l'autore] [524]  
   
 
risulta essere autore[525]  
  del fatto e l'arresto e' consentito entro quarantotto ore dal fatto. [522]  
 
 
7-ter.  Per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.[526]  
 
  8.  Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza per stranieri.
 
  9.  Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
 
 
 
Art. 14-bis 

Fondo rimpatri

 
  1.  E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
 
  2.  Nel Fondo di cui al comma 1  confluiscono la meta' del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all' articolo 5, comma 2-ter  , nonche' i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all' articolo 5, comma 2-ter  , e' assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.
[527]  
 
 
 
Art. 14-ter 

Programmi di rimpatrio assistito

 
  1.  Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7  , attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3  .
 
  2.  Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita' dello straniero di cui all' articolo 19, comma 2  , nonche' i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1   
 
del presente articolo[529]  
  .
 
  3.  Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1  , la prefettura del luogo ove egli si trova ne da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6  , e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall' articolo 10-bis  , ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.
 
  4.  Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3  sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell' articolo 13, comma 4  , anche con le modalita' previste dall' articolo 14  .
 
  5.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:
   a)  hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1  ;
   b)  si trovano nelle condizioni di cui all' articolo 13, comma 4 , lettere a)  , d)  e f)  ovvero nelle condizioni di cui all' articolo 13, comma 4-bis , lettere d)  ed e)  ; ;
   c)  siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale  
 
ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale[530]  
  .
 
  6.  Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1  trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall' articolo 14, comma 5  .
 
  7.  Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1  si provvede nei limiti :
   a)  delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all' articolo 14-bis  , individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;
   b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di gestione.
[528]  
 
 
  Art. 15 

 

 
[Espulsione a titolo di misura di sicurezza] [531]  
   
 
Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione[532]  
 

 
  1.  Fuori dei casi previsti dal codice penale , il giudice  
 
[puo' ordinare] [533]  
   
 
ordina[534]  
  l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale , sempre che risulti socialmente pericoloso.
 
 
1-bis.  Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorita' consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.[535]  
 
 
 
[Art. 16 

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione

 
  1.  Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell' articolo 13, comma 2  , quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ne' le cause ostative indicate nell' articolo 14, comma 1  , del presente testo unico, puo' sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
 
  2.  L'espulsione e' eseguita dal questore anche se la sentenza non e' irrevocabile, secondo le modalita' di cui all' articolo 13, comma 4  .
] [536]  
 
 
 
Art. 16 

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione

 
  1.  Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell' articolo 13, comma 2  , quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale  
 
[ne' le cause ostative] [538]  
   
 
ovvero nel pronunciare sentenza dimcondanna per il reato di cui all' articolo 10-bis  , qualora non ricorrano le cause ostative [539]  
  indicate nell' articolo 14, comma 1  , del presente testo unico,  
 
che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,[540]  
  puo' sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione  
 
[per un periodo non inferiore a cinque anni] [541]  
  .  
 
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all' articolo 14  , commi 5-ter e 5-quater. [542]  
 
 
 
1-bis.  In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all' articolo 10-bis  o all' articolo 14, commi 5-ter  e 5-quater  , la misura dell'espulsione di cui al comma 1  puo' essere disposta per la durata stabilita dall' articolo 13, comma 14  . Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione puo' essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni. [543]  
 
  2.  L'espulsione di cui al comma 1  e' eseguita dal questore anche se la sentenza non e' irrevocabile, secondo le modalita' di cui all' articolo 13, comma 4  .
 
  3.  L'espulsione di cui al comma 1  non puo' essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale , ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
 
  4.  Se lo straniero espulso a norma del comma 1  rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall' articolo 13, comma 14  , la sanzione sostitutiva e' revocata dal giudice competente.
 
  5.  Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell' articolo 13, comma 2  , che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, e' disposta l'espulsione.  
 
[Essa non puo' essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale , ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.] [544]  
   
 
Essa non puo' essere disposta nei casi di condanna per i delitti  
 
[previsti dal presente testo unico, per i quali e' stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a] [546]  
   
 
previsti dall' articolo 12  , commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico [547]  
  due anni, ovvero per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale , fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma , del codice penale . [545]  
 
 
 
5-bis.  Nei casi di cui al comma 5  , all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identita' e nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento. [548]  
 
 
5-ter.  Le informazioni sulla identita' e nazionalita' del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230  . [549]  
 
 
[6.  Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5  e' il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalita', acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identita' e sulla nazionalita' dello straniero. Il decreto di espulsione e' comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, puo' proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.  
 
In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione e' disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.[551]  
  ] [550]  
 
 
6.  Salvo che il questore comunichi che non e' stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalita'. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.[552]  
 
  7.  L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6  e' sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalita' dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
 
  8.  La pena e' estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5  , sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione e' ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
 
  9.  L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all' articolo 19  .
 
 
9-bis.  Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non e' possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorita' giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.[553]  
[537]  
 
 
  Art. 17 

Diritto di difesa

 
  1.  Lo straniero  
 
parte offesa ovvero[554]  
  sottoposto a procedimento penale  
 
[e' autorizzato] [555]  
   
 
puo' essere autorizzato[556]  
  a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza.  
 
[L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta] [557]  
   
 
Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento o del suo difensore. Avverso il diniego di autorizzazione puo' essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.[558]  
   
 
 
 
[dellaparte offesa o] [560]  
  [559]  
   
 
[dell'imputato o del difensore.] [561]  
 
 
 

 
CAPO III 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 
  Art. 18 

Soggiorno per motivi di protezione sociale

 
  1.  Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all' articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75  , o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale , ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
 
  2.  Con la proposta o il parere di cui al comma 1  , sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
 
  3.  Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacita' di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
 
 
3-bis.  Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis  del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale , o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1  del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all' articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228  , un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell' articolo 13 della legge n. 228 del 2003  e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1  di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, e' definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative modalita' di attuazione e finanziamento. [562]  
 
  4.  Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo  
 
reca la dicitura casi speciali,[563]  
  ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
 
  5.  Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
 
  6.  Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore eta', e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
 
 
6-bis.  Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravita' ed attualita' di pericolo[564]  
 
  7.  L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
 
 
 
Art. 18-bis 

Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica

 
  1.  Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli  
 
558-bis,[566]  
  572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale , commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumita', come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore,  
 
[anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il con il parere favorevole della stessa autorita'] [567]  
   
 
con il parere favorevole dell'autorita' giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima[568]  
  , rilascia un permesso di soggiorno  
 
[ai sensi dell'articolo 5, comma 6,] [569]  
  per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica  
 
[tutti gli atti, non episodici] [570]  
   
 
uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici[571]  
  , di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o  
 
[tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa] [572]  
   
 
tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva[573]  
  , indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
 
 
1-bis.  Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonche' l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442  , o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalita' stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. [574]  
 
  2.  Con la proposta o il parere di cui al comma 1  , sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo per l'incolumita' personale.
 
  3.  Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali  
 
dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o[575]  
  dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2  e' valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali.  
 
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma 1  . [576]  
 
 
  4.  Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al coma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
 
 
4-bis.  Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale , per uno dei delitti di cui al comma 1  del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell' articolo 13  del presente testo unico. [577]  
 
  5.  Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.
[565]  
 
 
  Art. 19 

Divieti di espulsione e di respingimento.  

 
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.[578]  
 

 
  1.  In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso,  
 
di orientamento sessuale, di identita' di genere,[579]  
  di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
 
 
[1.1  Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.] [580]  
 
 
1.1  Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti  
 
o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.[582]  
  Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.  
 
[Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della] [583]  
   
 
[propria] [584]  
   
 
 
 
[sua] [586]  
  [585]  
   
 
[vita privata e familiare, a meno che esso] [587]  
   
 
[non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.] [588]  
   
 
 
 
[sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.] [590]  
  [589]  
   
 
[Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.] [591]  
  [581]  
 
 
1.2  Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette  
 
, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,[593]  
  gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.  
 
[Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.] [594]  
  [592]  
 
 
1-bis.  In nessun caso puo' disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.[595]  
 
  2.  Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall' articolo 13, comma 1  , nei confronti:
   a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
   b)  degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell' articolo 9  ;
   c)  degli stranieri conviventi con parenti  
 
[entro il quarto grado] [596]  
   
 
entro il secondo grado[597]  
  o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
   d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
   
d-bis)  degli stranieri che versano in  
 
[condizioni di salute di] [599]  
   
 
 
 
[gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie] [601]  
   
 
condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravita', non adeguatamente curabili nel Paese di origine[602]  
  [600]  
   
 
[eccezionale gravita', accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile] [603]  
   
 
 
 
[particolare gravita'] [605]  
  , accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante [604]  
  pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono le condizioni  
 
[di salute di] [606]  
   
 
di cui al periodo precedente[607]  
   
 
[eccezionale] [608]  
   
 
 
 
[particolare] [610]  
  [609]  
   
 
[gravita'] [611]  
  debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale  
 
 
 
[e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro] [613]  
  [612]  
  . [598]  
 
 
2-bis.  Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalita' compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.[614]  
 
 
  Art. 20 

Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali

 
  1.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarieta' sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all' articolo 45  , le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
 
  2.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.
 
 
 
Art. 20-bis 

Permesso di soggiorno per calamità

 
  1.  Fermo quanto previsto dall' articolo 20  , quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di  
 
[contingente ed eccezionale] [616]  
   
 
 
 
[grave] [618]  
   
 
contingente ed eccezionale[619]  
  [617]  
  calamita' che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamita'.
 
  2.  Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi,  
 
ed e' rinnovabile  
 
[per un periodo ulteriore di sei mesi] [621]  
   
 
per un periodo ulteriore di sei mesi[622]  
  se permangono le condizioni di  
 
[eccezionale] [623]  
   
 
 
 
[grave] [625]  
   
 
eccezionale[626]  
  [624]  
  calamita' di cui al comma 1; il permesso [620]  
  e' valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attivita' lavorativa  
 
[, ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro] [627]  
   
 
, ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro[628]  
  .
[615]  
 
 
 
 
  TITOLO III 

Articoli 21 - 27sexies 

 
 
  TITOLO IV 

Articoli 28 - 33 

 
 
  TITOLO V 

Articoli 34 - 46 

 
 
  TITOLO VI 

Articoli 47 - 49 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 25 luglio 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TURCO, Ministro per la solidarieta' sociale

DINI, Ministro degli affari esteri

NAPOLITANO, Ministro dell'interno

FLICK, Ministro di grazia e giustizia

CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

BINDI, Ministro della sanita'

BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: FLICK

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo18, comma1, letteraa, numero1, decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69. In vigore dal 02/09/1998 al 13/06/2023

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, letteraa, numero1, decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69.  In vigore dal 14/06/2023

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 10 agosto 2023, n. 103. In vigore dal 02/09/1998 al 10/08/2023

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 10 agosto 2023, n. 103.  In vigore dal 11/08/2023

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, letteraa, numero2, decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69.  In vigore dal 14/06/2023

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, letteraa, numero2, decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69.  In vigore dal 14/06/2023

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, letteraa, numero2, decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69.  In vigore dal 14/06/2023

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, letteraa, numero2, decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69.  In vigore dal 14/06/2023

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 10 agosto 2023, n. 103. In vigore dal 02/09/1998 al 10/08/2023

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 10 agosto 2023, n. 103.  In vigore dal 11/08/2023

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, letteraa, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letteraa, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, letteraa, numero3, decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69.  In vigore dal 14/06/2023

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 10 agosto 2023, n. 103. In vigore dal 02/09/1998 al 10/08/2023

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 10 agosto 2023, n. 103. In vigore dal 02/09/1998 al 10/08/2023

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 10 agosto 2023, n. 103.  In vigore dal 11/08/2023

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, letteraa, numero3, decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69.  In vigore dal 14/06/2023

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letteraa, numero1, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176.  In vigore dal 05/12/2023

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraa, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5.  In vigore dal 15/02/2007

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letteraa, numero2, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo23, comma2, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo15, comma1, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.  In vigore dal 18/02/2017

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma25, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40.  In vigore dal 06/04/2014

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 04/10/2018

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[33] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo16, comma1, letteraa, legge 23 dicembre 2021, n. 238.  In vigore dal 01/02/2022

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letteraa, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo16, comma1, letterab, legge 23 dicembre 2021, n. 238.  In vigore dal 01/02/2022

[36] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[37] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, letteraa, decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10. In vigore dal 02/09/1998 al 15/02/2007

[38] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letteraa, decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 6 aprile 2007, n. 46. In vigore dal 16/02/2007 al 11/04/2007

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 6 aprile 2007, n. 46.  In vigore dal 12/04/2007

[40] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letterab, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[42] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterab, numero1, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 04/10/2018

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, numero1, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letterac, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[45] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, letterab, decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10. In vigore dal 02/09/1998 al 15/02/2007

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 6 aprile 2007, n. 46.  In vigore dal 12/04/2007

[47] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, letterad, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104. In vigore dal 02/09/1998 al 11/09/2013

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.  In vigore dal 12/09/2013

[50] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 novembre 2013, n. 128.  In vigore dal 12/11/2013

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, numero1, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[52] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 novembre 2013, n. 128.  In vigore dal 12/11/2013

[53] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraa, numero2, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 12/11/2013 al 04/07/2018

[54] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, numero2, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[55] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, letterad, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[56] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letterae, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letteraa, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[58] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letterae, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203. In vigore dal 10/09/2002 al 23/11/2016

[59] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letterae, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203.  In vigore dal 24/11/2016

[60] - Modificato da: .  In vigore dal 10/09/2002

[61] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letterab, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[62] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letterae, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[63] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo80, comma10, legge 27 dicembre 2002, n. 289.  In vigore dal 01/01/2003

[64] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letterac, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[65] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, letteraf, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[66] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letteraf, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[67] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma22, letterac, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 02/09/1998 al 07/08/2009

[68] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letterac, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[69] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letterag, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[70] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterab, numero1, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5.  In vigore dal 15/02/2007

[71] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterab, numero2, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5.  In vigore dal 15/02/2007

[72] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma22, letterad, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 02/09/1998 al 07/08/2009

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letterad, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[74] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letterae, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[75] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterab, numero2, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 04/10/2018

[76] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letteraa, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[77] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, numero2, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[78] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[79] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letteraa, legge 30 ottobre 2014, n. 161. In vigore dal 02/09/1998 al 24/11/2014

[80] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letteraa, legge 30 ottobre 2014, n. 161.  In vigore dal 25/11/2014

[81] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterab, legge 30 ottobre 2014, n. 161.  In vigore dal 25/11/2014

[82] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterab, legge 30 ottobre 2014, n. 161.  In vigore dal 25/11/2014

[83] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, comma1, legge 29 luglio 2015, n. 115. In vigore dal 02/09/1998 al 17/08/2015

[84] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma1, legge 29 luglio 2015, n. 115.  In vigore dal 18/08/2015

[85] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterab, legge 30 ottobre 2014, n. 161.  In vigore dal 25/11/2014

[86] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, letterah, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[87] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letterah, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo11, comma1, decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144. In vigore dal 10/09/2002 al 27/07/2005

[88] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144.  In vigore dal 28/07/2005

[89] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40.  In vigore dal 06/04/2014

[90] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40.  In vigore dal 06/04/2014

[91] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterab, numero3, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 04/10/2018

[92] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, numero3, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[93] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, numero3, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[94] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letterai, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[95] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 10 agosto 2023, n. 103.  In vigore dal 11/08/2023

[96] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, letterab, decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69.  In vigore dal 14/06/2023

[97] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo16, comma1, letterab, numero2, legge 23 dicembre 2021, n. 238.  In vigore dal 01/02/2022

[98] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, letterab, decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69.  In vigore dal 14/06/2023

[99] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 10 agosto 2023, n. 103. In vigore dal 14/06/2023 al 10/08/2023

[100] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 10 agosto 2023, n. 103.  In vigore dal 11/08/2023

[101] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo16, comma1, letterab, numero2, legge 23 dicembre 2021, n. 238.  In vigore dal 01/02/2022

[102] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letteraf, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[103] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterac, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40. In vigore dal 02/09/1998 al 05/04/2014

[104] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterac, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40.  In vigore dal 06/04/2014

[105] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo40, comma3, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.  In vigore dal 06/12/2011

[106] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterad, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40. In vigore dal 02/09/1998 al 05/04/2014

[107] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterad, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40.  In vigore dal 06/04/2014

[108] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[109] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma2, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[110] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, comma1, letteraa, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[111] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo24, comma5, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75. In vigore dal 02/09/1998 al 22/06/2023

[112] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[113] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2023

[114] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 02/09/1998 al 19/12/2020

[115] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[116] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2023

[117] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 02/09/1998 al 19/12/2020

[118] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[119] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 02/09/1998 al 19/12/2020

[120] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[121] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 20/12/2020 al 05/05/2023

[122] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma22, letterag, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 02/09/1998 al 07/08/2009

[123] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letterag, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[124] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma22, letterah, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 02/09/1998 al 07/08/2009

[125] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letterah, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[126] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo7, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[127] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[128] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo16, comma1, letterac, legge 23 dicembre 2021, n. 238. In vigore dal 02/09/1998 al 31/01/2022

[129] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo16, comma1, letterac, legge 23 dicembre 2021, n. 238.  In vigore dal 01/02/2022

[130] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, letterac, decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10. In vigore dal 02/09/1998 al 15/02/2007

[131] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1184, legge 27 dicembre 2006, n. 296. In vigore dal 02/09/1998 al 31/12/2006

[132] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[133] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 6 aprile 2007, n. 46.  In vigore dal 12/04/2007

[134] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 13 novembre 2023, n. 159. In vigore dal 02/09/1998 al 14/11/2023

[135] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 novembre 2023, n. 159.  In vigore dal 15/11/2023

[136] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3. In vigore dal 02/09/1998 al 13/02/2007

[137] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[138] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[139] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3.  In vigore dal 14/02/2007

[140] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[141] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[142] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[143] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[144] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, letteraa, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. In vigore dal 11/03/2014 al 17/02/2017

[145] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[146] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[147] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, numero1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letteraa, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.  In vigore dal 18/02/2017

[148] - Modificato da: .  In vigore dal 11/03/2014

[149] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[150] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[151] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[152] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[153] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo15, comma1, letteraa, legge 23 dicembre 2021, n. 238. In vigore dal 02/09/1998 al 31/01/2022

[154] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo15, comma1, letteraa, legge 23 dicembre 2021, n. 238.  In vigore dal 01/02/2022

[155] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo15, comma1, letterab, legge 23 dicembre 2021, n. 238.  In vigore dal 01/02/2022

[156] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letterai, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[157] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[158] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[159] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 21 febbraio 2014, n. 9.  In vigore dal 22/02/2014

[160] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, numero2, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[161] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterac, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 04/10/2018

[162] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterac, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[163] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraa, numero3, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[164] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, numero3, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[165] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[166] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[167] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraa, numero1, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133. In vigore dal 02/09/1998 al 05/10/2023

[168] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, numero1, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133.  In vigore dal 06/10/2023

[169] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176. In vigore dal 06/10/2023 al 04/12/2023

[170] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176.  In vigore dal 05/12/2023

[171] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, numero4, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[172] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, numero5, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[173] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraa, numero2, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133. In vigore dal 02/09/1998 al 05/10/2023

[174] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, numero2, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133.  In vigore dal 06/10/2023

[175] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[176] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[177] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraa, numero3, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133. In vigore dal 02/09/1998 al 05/10/2023

[178] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[179] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[180] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, numero6, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, numero3, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133.  In vigore dal 06/10/2023

[181] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176. In vigore dal 02/09/1998 al 04/12/2023

[182] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176.  In vigore dal 05/12/2023

[183] - Modificato da: .  In vigore dal 11/03/2014

[184] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letteraa, numero2, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.  In vigore dal 18/02/2017

[185] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[186] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[187] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[188] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[189] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, numero7, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[190] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3.  In vigore dal 14/02/2007

[191] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[192] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[193] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[194] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[195] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[196] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[197] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterab, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133. In vigore dal 02/09/1998 al 05/10/2023

[198] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133.  In vigore dal 06/10/2023

[199] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176. In vigore dal 06/10/2023 al 04/12/2023

[200] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176.  In vigore dal 05/12/2023

[201] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, numero1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[202] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[203] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[204] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[205] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[206] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, numero2, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[207] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, numero3, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[208] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, numero3, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[209] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108.  In vigore dal 08/08/2012

[210] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[211] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[212] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[213] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[214] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[215] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[216] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[217] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[218] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[219] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[220] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, letterac, decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69.  In vigore dal 14/06/2023

[221] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 10 agosto 2023, n. 103.  In vigore dal 11/08/2023

[222] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[223] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[224] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[225] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[226] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[227] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 87. In vigore dal 02/09/1998 al 07/05/2003

[228] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 87.  In vigore dal 08/05/2003

[229] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[230] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma16, letteraa, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[231] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterab, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[232] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterad, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 04/10/2018

[233] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterad, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[234] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, comma1, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.  In vigore dal 18/02/2017

[235] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[236] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letteraa, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[237] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[238] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterac, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 15/06/2019 al 21/10/2020

[239] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 8 agosto 2019, n. 77. In vigore dal 02/09/1998 al 09/08/2019

[240] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 agosto 2019, n. 77.  In vigore dal 10/08/2019

[241] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 8 agosto 2019, n. 77. In vigore dal 02/09/1998 al 09/08/2019

[242] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 agosto 2019, n. 77.  In vigore dal 10/08/2019

[243] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380. In vigore dal 02/09/1998 al 17/11/1998

[244] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380.  In vigore dal 18/11/1998

[245] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380. In vigore dal 02/09/1998 al 17/11/1998

[246] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380.  In vigore dal 18/11/1998

[247] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271.  In vigore dal 14/11/2004

[248] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380.  In vigore dal 18/11/1998

[249] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo11, comma1, letteraa, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[250] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letteraa, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma26, letteraa, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 10/09/2002 al 07/08/2009

[251] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 12 novembre 2004, n. 271. In vigore dal 02/09/1998 al 13/11/2004

[252] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271.  In vigore dal 14/11/2004

[253] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma26, letteraa, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[254] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, comma1, letteraa, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2023

[255] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, letteraa, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[256] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo11, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[257] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma26, letterab, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 10/09/2002 al 07/08/2009

[258] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 12 novembre 2004, n. 271. In vigore dal 02/09/1998 al 13/11/2004

[259] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271.  In vigore dal 14/11/2004

[260] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 12 novembre 2004, n. 271. In vigore dal 02/09/1998 al 13/11/2004

[261] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma26, letterab, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[262] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, comma1, letteraa, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2023

[263] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, letteraa, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[264] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letterac, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma26, letterac, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 10/09/2002 al 07/08/2009

[265] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 12 novembre 2004, n. 271. In vigore dal 02/09/1998 al 13/11/2004

[266] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271.  In vigore dal 14/11/2004

[267] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271.  In vigore dal 14/11/2004

[268] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma26, letterac, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[269] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letterac, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma26, letterad, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 10/09/2002 al 07/08/2009

[270] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 12 novembre 2004, n. 271. In vigore dal 02/09/1998 al 13/11/2004

[271] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271.  In vigore dal 14/11/2004

[272] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma26, letterad, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[273] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letterac, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[274] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma2, legge 14 febbraio 2003, n. 34. In vigore dal 02/09/1998 al 11/03/2003

[275] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma2, legge 14 febbraio 2003, n. 34.  In vigore dal 12/03/2003

[276] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letterac, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[277] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letterac, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[278] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma11, letterac, legge 16 marzo 2006, n. 146. In vigore dal 14/11/2004 al 11/04/2006

[279] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 11/05/1999

[280] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma26, letterae, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 12/05/1999 al 07/08/2009

[281] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma26, letterae, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[282] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma26, letteraf, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[283] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma26, letteraf, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[284] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 luglio 2008, n. 125.  In vigore dal 26/07/2008

[285] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.  In vigore dal 27/05/2008

[286] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 luglio 2008, n. 125. In vigore dal 02/09/1998 al 25/07/2008

[287] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 luglio 2008, n. 125.  In vigore dal 26/07/2008

[288] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma14, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 26/07/2008 al 07/08/2009

[289] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma14, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[290] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 luglio 2008, n. 125.  In vigore dal 26/07/2008

[291] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 87. In vigore dal 02/09/1998 al 07/05/2003

[292] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 87.  In vigore dal 08/05/2003

[293] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterad, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 15/06/2019 al 21/10/2020

[294] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 8 agosto 2019, n. 77. In vigore dal 02/09/1998 al 09/08/2019

[295] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 agosto 2019, n. 77.  In vigore dal 10/08/2019

[296] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 8 agosto 2019, n. 77. In vigore dal 02/09/1998 al 09/08/2019

[297] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 agosto 2019, n. 77. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterad, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 10/08/2019 al 21/10/2020

[298] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 8 agosto 2019, n. 77. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterad, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 10/08/2019 al 21/10/2020

[299] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma2, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 11/05/1999

[300] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma2, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113.  In vigore dal 12/05/1999

[301] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[302] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma2, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51. In vigore dal 12/05/1999 al 08/04/2002

[303] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51.  In vigore dal 09/04/2002

[304] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 7 giugno 2002, n. 106.  In vigore dal 09/06/2002

[305] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 7 giugno 2002, n. 106. In vigore dal 02/09/1998 al 08/06/2002

[306] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 7 giugno 2002, n. 106.  In vigore dal 09/06/2002

[307] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 7 giugno 2002, n. 106. In vigore dal 02/09/1998 al 08/06/2002

[308] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 7 giugno 2002, n. 106.  In vigore dal 09/06/2002

[309] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51.  In vigore dal 09/04/2002

[310] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51.  In vigore dal 09/04/2002

[311] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51.  In vigore dal 09/04/2002

[312] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[313] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[314] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[315] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 7 giugno 2002, n. 106.  In vigore dal 09/06/2002

[316] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 7 giugno 2002, n. 106.  In vigore dal 09/06/2002

[317] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letterad, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[318] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letterad, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[319] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letterad, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[320] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letterad, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[321] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letterad, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[322] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.  In vigore dal 18/02/2017

[323] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, letterab, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[324] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[325] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterac, numero1, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[326] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, letterad, decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10. In vigore dal 02/09/1998 al 15/02/2007

[327] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letterad, decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 6 aprile 2007, n. 46. In vigore dal 16/02/2007 al 11/04/2007

[328] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 6 aprile 2007, n. 46. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterac, numero1, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 12/04/2007 al 23/06/2011

[329] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterac, numero1, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[330] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo16, comma1, letterad, numero1, legge 23 dicembre 2021, n. 238.  In vigore dal 01/02/2022

[331] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo16, comma1, letterad, numero2, legge 23 dicembre 2021, n. 238.  In vigore dal 01/02/2022

[332] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo16, comma1, letterad, numero3, legge 23 dicembre 2021, n. 238. In vigore dal 02/09/1998 al 31/01/2022

[333] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo16, comma1, letterad, numero3, legge 23 dicembre 2021, n. 238.  In vigore dal 01/02/2022

[334] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo16, comma1, letterad, numero4, legge 23 dicembre 2021, n. 238.  In vigore dal 01/02/2022

[335] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, letterad, numero1, decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69.  In vigore dal 14/06/2023

[336] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 10 agosto 2023, n. 103. In vigore dal 14/06/2023 al 10/08/2023

[337] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 10 agosto 2023, n. 103.  In vigore dal 11/08/2023

[338] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma2, decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7. In vigore dal 02/09/1998 al 19/02/2015

[339] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma2, decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7.  In vigore dal 20/02/2015

[340] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterac, numero1, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5.  In vigore dal 15/02/2007

[341] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterac, numero2, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[342] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, letterad, numero2, decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69.  In vigore dal 14/06/2023

[343] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, letterad, numero3, decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69.  In vigore dal 14/06/2023

[344] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 10 agosto 2023, n. 103. In vigore dal 02/09/1998 al 10/08/2023

[345] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, letterad, numero3, decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69.  In vigore dal 14/06/2023

[346] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 10 agosto 2023, n. 103. In vigore dal 02/09/1998 al 10/08/2023

[347] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 10 agosto 2023, n. 103.  In vigore dal 11/08/2023

[348] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, letterad, numero3, decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69.  In vigore dal 14/06/2023

[349] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letteraa, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[350] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letteraa, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[351] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 luglio 2008, n. 125. In vigore dal 02/09/1998 al 25/07/2008

[352] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 luglio 2008, n. 125.  In vigore dal 26/07/2008

[353] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterac, numero1, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133.  In vigore dal 06/10/2023

[354] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176. In vigore dal 06/10/2023 al 04/12/2023

[355] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176.  In vigore dal 05/12/2023

[356] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176.  In vigore dal 05/12/2023

[357] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[358] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[359] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[360] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[361] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma7, decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144. In vigore dal 10/09/2002 al 27/07/2005

[362] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterac, legge 30 ottobre 2014, n. 161.  In vigore dal 25/11/2014

[363] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letterac, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[364] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterac, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterac, numero3, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 10/09/2002 al 23/06/2011

[365] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterac, numero3, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[366] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 2 agosto 2011, n. 129.  In vigore dal 06/08/2011

[367] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterac, numero4, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[368] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letterad, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[369] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterad, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterac, numero5, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 10/09/2002 al 23/06/2011

[370] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterac, numero5, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[371] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterac, numero6, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[372] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterac, numero6, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[373] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241. In vigore dal 09/04/2002 al 14/09/2004

[374] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 7 giugno 2002, n. 106. In vigore dal 02/09/1998 al 08/06/2002

[375] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 7 giugno 2002, n. 106.  In vigore dal 09/06/2002

[376] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 7 giugno 2002, n. 106.  In vigore dal 09/06/2002

[377] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 7 giugno 2002, n. 106. In vigore dal 02/09/1998 al 08/06/2002

[378] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 7 giugno 2002, n. 106.  In vigore dal 09/06/2002

[379] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 7 giugno 2002, n. 106. In vigore dal 02/09/1998 al 08/06/2002

[380] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma19, letteraa, decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 15/09/2004 al 05/10/2011

[381] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterac, numero7, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 02/09/1998 al 23/06/2011

[382] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterac, numero7, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[383] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 12 novembre 2004, n. 271. In vigore dal 02/09/1998 al 13/11/2004

[384] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271.  In vigore dal 14/11/2004

[385] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271.  In vigore dal 14/11/2004

[386] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271.  In vigore dal 14/11/2004

[387] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271.  In vigore dal 14/11/2004

[388] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271.  In vigore dal 14/11/2004

[389] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo34, comma19, letteraa, decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.  In vigore dal 06/10/2011

[390] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma2, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[391] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[392] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132. In vigore dal 05/10/2018 al 03/12/2018

[393] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[394] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterab, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[395] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[396] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241.  In vigore dal 15/09/2004

[397] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letteraf, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[398] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letterae, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[399] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterae, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma19, letterab, decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 10/09/2002 al 05/10/2011

[400] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma2, decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241. In vigore dal 02/09/1998 al 14/09/2004

[401] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma2, decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241.  In vigore dal 15/09/2004

[402] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma2, decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241. In vigore dal 02/09/1998 al 14/09/2004

[403] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma2, decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241.  In vigore dal 15/09/2004

[404] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo34, comma19, letterab, decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.  In vigore dal 06/10/2011

[405] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 11/05/1999

[406] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letteraf, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 12/05/1999 al 09/09/2002

[407] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letteraf, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[408] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo299, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In vigore dal 02/09/1998 al 30/06/2002

[409] - Sostituzione (testo eliminato) da: allegato4, articolo3, comma7, decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In vigore dal 02/09/1998 al 15/09/2010

[410] - Sostituzione (testo inserito) da: allegato4, articolo3, comma7, decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  In vigore dal 16/09/2010

[411] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterac, numero2, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133.  In vigore dal 06/10/2023

[412] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176.  In vigore dal 05/12/2023

[413] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letterag, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[414] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterag, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[415] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterac, numero8, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 02/09/1998 al 23/06/2011

[416] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterac, numero8, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[417] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 12 novembre 2004, n. 271. In vigore dal 02/09/1998 al 13/11/2004

[418] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271.  In vigore dal 14/11/2004

[419] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterac, numero2, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5.  In vigore dal 15/02/2007

[420] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterag, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[421] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 12 novembre 2004, n. 271. In vigore dal 02/09/1998 al 13/11/2004

[422] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271.  In vigore dal 14/11/2004

[423] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterag, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 12 novembre 2004, n. 271. In vigore dal 10/09/2002 al 13/11/2004

[424] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271.  In vigore dal 14/11/2004

[425] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letterah, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[426] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterah, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterac, numero9, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 10/09/2002 al 23/06/2011

[427] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterac, numero9, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[428] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterac, numero3, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133.  In vigore dal 06/10/2023

[429] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 2 agosto 2011, n. 129.  In vigore dal 06/08/2011

[430] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterad, legge 30 ottobre 2014, n. 161.  In vigore dal 25/11/2014

[431] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, letteraa, numero4, decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69.  In vigore dal 14/06/2023

[432] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 04/10/2018

[433] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[434] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterad, legge 30 ottobre 2014, n. 161.  In vigore dal 25/11/2014

[435] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma19, letterac, decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 12/05/1999 al 05/10/2011

[436] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo28, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[437] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo28, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[438] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma3, decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241. In vigore dal 10/09/2002 al 14/09/2004

[439] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241.  In vigore dal 15/09/2004

[440] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterad, numero1, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 02/09/1998 al 23/06/2011

[441] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterad, numero1, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[442] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo19, comma1, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. In vigore dal 02/09/1998 al 17/02/2017

[443] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo19, comma1, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.  In vigore dal 18/02/2017

[444] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterac, numero1, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[445] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterac, numero2, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[446] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterad, numero2, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[447] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterad, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133.  In vigore dal 06/10/2023

[448] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 2 agosto 2011, n. 129.  In vigore dal 06/08/2011

[449] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 2 agosto 2011, n. 129. In vigore dal 02/09/1998 al 05/08/2011

[450] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 2 agosto 2011, n. 129.  In vigore dal 06/08/2011

[451] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 2 agosto 2011, n. 129.  In vigore dal 06/08/2011

[452] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma4, letteraa, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 02/09/1998 al 21/10/2020

[453] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma4, letteraa, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[454] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma4, letterab, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[455] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 02/09/1998 al 19/12/2020

[456] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[457] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 02/09/1998 al 19/12/2020

[458] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo28, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[459] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo28, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[460] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241. In vigore dal 10/09/2002 al 14/09/2004

[461] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241.  In vigore dal 15/09/2004

[462] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma5, decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241. In vigore dal 02/09/1998 al 14/09/2004

[463] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma5, decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma19, letterad, decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 15/09/2004 al 05/10/2011

[464] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271.  In vigore dal 14/11/2004

[465] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271.  In vigore dal 14/11/2004

[466] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 12 novembre 2004, n. 271. In vigore dal 02/09/1998 al 13/11/2004

[467] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271.  In vigore dal 14/11/2004

[468] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo34, comma19, letterad, decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.  In vigore dal 06/10/2011

[469] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[470] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma1, letteraa, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[471] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma1, letteraa, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterad, numero3, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 10/09/2002 al 23/06/2011

[472] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11.  In vigore dal 25/02/2009

[473] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 23 aprile 2009, n. 38. In vigore dal 25/02/2009 al 24/04/2009

[474] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letteral, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[475] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterad, numero3, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterae, legge 30 ottobre 2014, n. 161. In vigore dal 24/06/2011 al 24/11/2014

[476] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterae, legge 30 ottobre 2014, n. 161. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo20, comma1, decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. In vigore dal 25/11/2014 al 19/09/2023

[477] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 04/10/2018

[478] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[479] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterac, numero3, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 05/10/2018 al 21/10/2020

[480] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterac, numero3, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[481] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 22/10/2020 al 05/05/2023

[482] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[483] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterac, numero3, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 02/09/1998 al 21/10/2020

[484] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 04/10/2018

[485] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[486] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterac, numero3, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 05/10/2018 al 21/10/2020

[487] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterac, numero3, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[488] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterac, numero3, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[489] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 22/10/2020 al 19/12/2020

[490] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[491] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 22/10/2020 al 05/05/2023

[492] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[493] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo19, comma2, letteraa, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.  In vigore dal 18/02/2017

[494] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo20, comma1, decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.  In vigore dal 20/09/2023

[495] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 10/09/2002 al 07/08/2009

[496] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letteram, legge 15 luglio 2009, n. 94. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterad, numero4, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 08/08/2009 al 23/06/2011

[497] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterad, numero4, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[498] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo19, comma1, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. In vigore dal 02/09/1998 al 17/02/2017

[499] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo19, comma1, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.  In vigore dal 18/02/2017

[500] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letteraf, legge 30 ottobre 2014, n. 161.  In vigore dal 25/11/2014

[501] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 12 novembre 2004, n. 271. In vigore dal 10/09/2002 al 13/11/2004

[502] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma22, letteram, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 14/11/2004 al 07/08/2009

[503] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letteram, legge 15 luglio 2009, n. 94. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterad, numero5, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 08/08/2009 al 23/06/2011

[504] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterad, numero5, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[505] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 2 agosto 2011, n. 129.  In vigore dal 06/08/2011

[506] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 2 agosto 2011, n. 129.  In vigore dal 06/08/2011

[507] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 12 novembre 2004, n. 271. In vigore dal 10/09/2002 al 13/11/2004

[508] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma22, letteram, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 14/11/2004 al 07/08/2009

[509] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterad, numero6, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 08/08/2009 al 23/06/2011

[510] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterad, numero6, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[511] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterad, numero7, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[512] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma6, decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241. In vigore dal 10/09/2002 al 14/09/2004

[513] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma6, decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 12 novembre 2004, n. 271. In vigore dal 15/09/2004 al 13/11/2004

[514] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma22, letteram, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 14/11/2004 al 07/08/2009

[515] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letteram, legge 15 luglio 2009, n. 94. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterad, numero8, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 08/08/2009 al 23/06/2011

[516] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterad, numero8, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[517] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterad, numero9, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[518] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterad, numero9, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[519] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterad, numero10, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 02/09/1998 al 23/06/2011

[520] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterad, numero10, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[521] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 2 agosto 2011, n. 129.  In vigore dal 06/08/2011

[522] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[523] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[524] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 02/09/1998 al 19/12/2020

[525] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[526] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[527] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letteran, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[528] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterae, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[529] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 2 agosto 2011, n. 129.  In vigore dal 06/08/2011

[530] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 2 agosto 2011, n. 129.  In vigore dal 06/08/2011

[531] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo14, comma2, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[532] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma2, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[533] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176. In vigore dal 02/09/1998 al 04/12/2023

[534] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176.  In vigore dal 05/12/2023

[535] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[536] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo15, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[537] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo15, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[538] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma16, letterab, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 02/09/1998 al 07/08/2009

[539] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma16, letterab, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[540] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letterao, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[541] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterag, legge 30 ottobre 2014, n. 161. In vigore dal 02/09/1998 al 24/11/2014

[542] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letteraf, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[543] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterah, legge 30 ottobre 2014, n. 161.  In vigore dal 25/11/2014

[544] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo6, comma1, letteraa, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146. In vigore dal 02/09/1998 al 23/12/2013

[545] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, letteraa, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146.  In vigore dal 24/12/2013

[546] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10. In vigore dal 24/12/2013 al 21/02/2014

[547] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 21 febbraio 2014, n. 10.  In vigore dal 22/02/2014

[548] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, letterac, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146.  In vigore dal 24/12/2013

[549] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, letterac, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146.  In vigore dal 24/12/2013

[550] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo6, comma1, letterad, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146. In vigore dal 02/09/1998 al 23/12/2013

[551] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, letterab, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146.  In vigore dal 24/12/2013

[552] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, letterad, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146.  In vigore dal 24/12/2013

[553] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo19, comma1, letterab, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.  In vigore dal 18/02/2017

[554] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo16, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[555] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterae, numero1, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133. In vigore dal 02/09/1998 al 05/10/2023

[556] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterae, numero1, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133.  In vigore dal 06/10/2023

[557] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterae, numero2, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133. In vigore dal 02/09/1998 al 05/10/2023

[558] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterae, numero2, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133.  In vigore dal 06/10/2023

[559] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo16, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[560] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterae, numero2, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133. In vigore dal 10/09/2002 al 05/10/2023

[561] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterae, numero2, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133. In vigore dal 02/09/1998 al 05/10/2023

[562] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.  In vigore dal 28/03/2014

[563] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterae, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[564] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 26 febbraio 2007, n. 17.  In vigore dal 27/02/2007

[565] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.  In vigore dal 17/08/2013

[566] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[567] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 15 ottobre 2013, n. 119. In vigore dal 02/09/1998 al 15/10/2013

[568] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 15 ottobre 2013, n. 119.  In vigore dal 16/10/2013

[569] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraf, numero1, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 04/10/2018

[570] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 15 ottobre 2013, n. 119. In vigore dal 02/09/1998 al 15/10/2013

[571] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 15 ottobre 2013, n. 119.  In vigore dal 16/10/2013

[572] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 15 ottobre 2013, n. 119. In vigore dal 02/09/1998 al 15/10/2013

[573] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 15 ottobre 2013, n. 119.  In vigore dal 16/10/2013

[574] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraf, numero2, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[575] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 15 ottobre 2013, n. 119.  In vigore dal 16/10/2013

[576] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 15 ottobre 2013, n. 119.  In vigore dal 16/10/2013

[577] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 15 ottobre 2013, n. 119.  In vigore dal 16/10/2013

[578] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterag, numero1, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[579] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[580] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, legge 14 luglio 2017, n. 110. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterae, numero1, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 18/07/2017 al 21/10/2020

[581] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterae, numero1, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[582] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[583] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo7, comma1, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2023

[584] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 02/09/1998 al 19/12/2020

[585] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[586] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo7, comma1, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20. In vigore dal 20/12/2020 al 10/03/2023

[587] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo7, comma1, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2023

[588] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 02/09/1998 al 19/12/2020

[589] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[590] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo7, comma1, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20. In vigore dal 20/12/2020 al 10/03/2023

[591] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo7, comma1, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2023

[592] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterae, numero2, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[593] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[594] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2023

[595] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letteraa, legge 7 aprile 2017, n. 47.  In vigore dal 06/05/2017

[596] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma22, letterap, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 02/09/1998 al 07/08/2009

[597] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letterap, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[598] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterag, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[599] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterae, numero3, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 02/09/1998 al 21/10/2020

[600] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterae, numero3, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[601] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 22/10/2020 al 05/05/2023

[602] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[603] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132. In vigore dal 02/09/1998 al 03/12/2018

[604] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[605] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterae, numero3, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 04/12/2018 al 21/10/2020

[606] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 02/09/1998 al 19/12/2020

[607] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[608] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132. In vigore dal 02/09/1998 al 03/12/2018

[609] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[610] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 04/12/2018 al 19/12/2020

[611] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 02/09/1998 al 19/12/2020

[612] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[613] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 20/12/2020 al 05/05/2023

[614] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterag, numero2, decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[615] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterah, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[616] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraf, numero1, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 02/09/1998 al 21/10/2020

[617] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraf, numero1, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[618] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 22/10/2020 al 05/05/2023

[619] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[620] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[621] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraf, numero2, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 04/12/2018 al 21/10/2020

[622] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[623] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraf, numero2, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 04/12/2018 al 21/10/2020

[624] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraf, numero2, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[625] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 22/10/2020 al 05/05/2023

[626] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[627] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraf, numero3, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 02/09/1998 al 21/10/2020

[628] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023