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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286
  Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.  
  Pubblicato in GU, n. 191 del 18/08/1998
  Vigente al 10/02/2012 


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  urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286@2012-02-09


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' articolo 87 della Costituzione  ;

Visto l' articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40  , recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40  , con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  , non compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998  , le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943  , e quelle dell' articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995 n. 335  , compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarieta' sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della sanita', con il Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:


   
  TITOLO I 

Articoli 1 - 3 

 
 
  TITOLO II 

Articoli 4 - 20bis 

 
 
  TITOLO III 

DISCIPLINA DEL LAVORO

 
  Art. 21 

Determinazione dei flussi di ingresso

 
  1.  L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all' articolo 3, comma 4  .  
 
Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio.[1]  
  Con tali decreti sono altresi' assegnate in via preferenziale quote riservate  
 
ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonche'[2]  
  agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorita' nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
 
 
 
  2.  Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1  possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.
 
  3.  Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalita' per il rilascio delle autorizzazioni di lavoro.
 
  4.  I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.
 
 
4-bis.  Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresi' essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7  . Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. [4]  
 
 
4-ter.  Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.[5]  
 
  5.  Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1  possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonche' gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 
  6.  Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo' predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
 
  7.  Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalita' di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
 
  8.  L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
 
 
 
[ Art. 22  ] [6]  
 
 
 
Art. 22 

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

 
  1.  In ogni provincia e' istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
 
  2.  Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare  
 
  allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
   a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
   b) idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
   c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
   d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
   
 
  3.  Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2  , il nulla osta al lavoro di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all' articolo 21, comma 5  , selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
 
  4.  Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469  , competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall' articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181  . Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresi' al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5  . [10]
 
  5.  Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di  
  quaranta giorni[11]
   
 
  dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2  e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso,  
  sentito il questore[13]
   
 
  , il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell' articolo 21  , e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6.  Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita' consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
 
 
 
  7.  Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, e' punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e' competente il prefetto.[29]
 
  8.  Salvo quanto previsto dall' articolo 23  , ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
 
  9.  Le questure forniscono all'INPS  
 
e all'INAIL[30]  
  , tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV  ; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.
 
  10.  Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
 
  11.  La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo'  
  essere iscritto nelle liste di collocamento[31]
   
 
  per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,  
  per un periodo non inferiore a sei mesi[33]
   
 
  . Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini  
  dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento[35]
   
 
  con priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
 
 
11-bis.  Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario  
  di secondo livello[38]
   
 
  , alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442  , per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo' chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. [37]  
 
  12.  Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito  
 
[ ... ] [40]  
   
 
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato[41]  
  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  13.  Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall' articolo 25, comma 5  , in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall' articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335  .
 
  14.  Le attribuzioni de gli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152  , sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro in Italia.
 
  15.  I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
 
  16.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.
[7]  
 
 
 
[ Art. 23  ] [48]  
 
 
 
Art. 23 

 

  Titoli di prelazione[50]
   
 
 

 
  1.  Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
  e dal Ministero dell'istruzione,[52]
   
 
  dell'universita' e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivita' di istruzione e di formazione professionale  
 
  nei Paesi di origine.
 
  2.  L'attivita' di cui al comma 1  e' finalizzata:
   a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
   b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
   c) allo sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
 
 
 
  3.   
  Gli stranieri[61]
   
 
  che abbiano partecipato alle attivita' di cui al comma 1  sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita' si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all' articolo 22  , commi 3, 4 e 5, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.
 
  4.  Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1  .
 
 
 
 
[49]  
 
 
 
[ Art. 24  ] [70]  
 
 
 
Art. 24 

Lavoro stagionale

 
  1.  Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell' articolo 22  . Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalita' previste dall' articolo 22  , deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni  
  di cui all' articolo 22, comma 3  [72]
   
 
  .
 
  2.  Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1  e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
 
 
2-bis.  Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2  , non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
   a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
   b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.
[74]  
 
  3.  L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validita' da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
 
 
3-bis.  Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3  , l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro. [75]  
 
  4.  Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo', inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
 
  5.  Le commissioni regionali tripartite, di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469  , possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza. 6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e' punito ai sensi dell' articolo 22, comma 12  .
[71]  
 
 
   
 
   
 
  Art. 25 

Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali

 
  1.  In considerazione della durata limitata dei contratti nonche' della loro specificita', agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivita':
   a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
   b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
   c) assicurazione contro le malattie;
   d) assicurazione di maternita'.
 
  2.  In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalita' stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all' articolo 45  .
 
  3.  Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalita' degli interventi di cui al comma 2  .
 
  4.  Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attivita' lavorativa.
 
  5.   
 
[ ... ] [85]  
   
 
Ai contributi di cui al comma 1, lettera a)  , si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13  , concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza [86]  
  E' fatta salva la possibilita' di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
 
 
  Art. 26 

Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

 
  1.  L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attivita' non occasionale di lavoro autonomo puo' essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attivita' non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
 
  2.  In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivita' industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire societa' di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresi' dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attivita', compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorita' competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende svolgere.
 
  3.  Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria  
 
[ ... ] [87]  
  .
 
  4.  Sono fatte salve le norme piu' favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
 
  5.  La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attivita' che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attivita' cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell' articolo 3, comma 4  , e dell' articolo 21  .  
 
La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresi', allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall' articolo 5, comma 3-quater  , per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. [88]  
 
 
  6.  Le procedure di cui al comma 5  sono effettuate secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
 
  7.  Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
 
 
7-bis.  La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633  , e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. [89]  
 
 
   
 
  Art. 27 

Ingresso per lavoro in casi particolari

 
  1.  Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all' articolo 3, comma 4  , il regolamento di attuazione disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
   a) dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
   b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
   
[ c)  ] [98]  
   
c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;[99]  
   d) traduttori e interpreti;
   e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
   f)  persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani  
  , effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato[100]
  ;
   g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;[101]
   h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
   i)  lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile , della legge 23 ottobre 1960, n. 1369  , e delle norme internazionali e comunitarie;
   
   l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
   m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
   n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
   o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
   p)  stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa' sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91  ;
   q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
   
   r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o sono persone collocate "alla pari".
   
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.[104]  
 
 
1-bis.  Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1  siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. [105]  
 
 
1-ter.  Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1,  
  lettere a), c)[107]
   
 
   
  e g)[109]
  , e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall' articolo 5-bis  . La comunicazione e' presentata con modalita' informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell' articolo 31, comma 1  , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno. [106]  
 
 
1-quater.  Le disposizioni di cui al comma 1-ter  si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria. [110]  
 
 
1-quinquies.  I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attivita', in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove piu' favorevole.[111]  
 
 
 
  2.  In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono,  
 
[ ... ] [113]  
  , previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tra mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  
 
[ ... ] [114]  
  , determina le procedure e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presenta comma.
 
  3.  Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'.
 
  4.  Il regolamento di cui all' articolo 1  contiene altresi' norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
 
  5.  L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
 
 
5-bis.  Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.[115]  
 
 
 
Art. 27-bis 

Ingresso e soggiorno per volontariato

 
  1.  Con decreto del Ministero della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico.[117]
 
 
 
  2.  Nell'ambito del contingente di cui al comma 1  e' consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:
   a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:
   1)  enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222  , nonche' enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell' articolo 8, terzo comma, della Costituzione  ;
   2)  organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49  ;
   3)  associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383  ;
   b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficera' per espletare tali funzioni, l'orario cui sara' tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonche', ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
   c)  sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso terzi e assunzione della piena responsabilita' per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza e' obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell' articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383  , in deroga a quanto previsto dal comma 5  del medesimo articolo.
[119]
 
 
 
  3.  La domanda di nulla osta e' presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui  
  al comma 1[121]
   
 
  , rilascia  
 
  il nulla osta.
 
  4.  Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali e' richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.
 
 
 
 
 
  5.   
  Il permesso di soggiorno e' richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno.[126]
   
 
  In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso puo' avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non e' rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, puo' avere durata superiore a diciotto mesi.
 
 
 
  6.  Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non e' computabile ai fini del rilascio del  
  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo[129]
   
 
  di cui all' articolo 9-bis  .
 
 
[116]  
 
 
 
Art. 27-ter 

 

  Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica[133]
   
 
 

 
  1.  L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e' consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo  
 
  di studio superiore, che nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, e' selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
 
 
 
  2.  L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1  , valida per cinque anni, e' disciplinata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca e, fra l'altro, prevede:
   a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attivita' di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa', e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;
   b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;
   c)  l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarita' del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3  ;
   d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.
 
 
 
  3.  Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1  stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilita' delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale. [140]
 
 
 
 
 
  4.  La domanda di nulla osta  
  per ricerca scientifica[146]
   
 
  , corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1  e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3  , e' presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca.  
  Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta.[148]
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5.  La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.  
 
 
 
  6.  Il visto di ingresso puo' essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione, ed e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.[154]
 
 
 
  7.   
  Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e' richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca[156]
   
 
  e consente lo svolgimento dell'attivita' indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno e' rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza.  
 
  Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca. Per le finalita' di cui all' articolo 9  , ai titolari di permesso di soggiorno  
  per ricerca scientifica[159]
   
 
  rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.
 
 
 
  8.  Il ricongiungimento familiare e' consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall' articolo 29   
 
  . Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore. [162]
 
 
 
  9.   
  La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea.[165]
   
 
  In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7  in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4  .
 
 
 
 
 
 
 
  10.  I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7  possono essere ammessi, a parita' di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attivita' di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca. [173]
 
 
 
 
 
  11.  Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea puo' fare ingresso in Italia senza necessita' del visto per proseguire la ricerca gia' iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non e' richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4  e' sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui e' svolta l'attivita' di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione e' corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse, nonche' una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attivita'. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno e' subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1  e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4  e 7  . In attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca. [176]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[132]  
 
 
   
 
   
 
   
 
 
  TITOLO IV 

Articoli 28 - 33 

 
 
  TITOLO V 

Articoli 34 - 46 

 
 
  TITOLO VI 

Articoli 47 - 49 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 25 luglio 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TURCO, Ministro per la solidarieta' sociale

DINI, Ministro degli affari esteri

NAPOLITANO, Ministro dell'interno

FLICK, Ministro di grazia e giustizia

CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

BINDI, Ministro della sanita'

BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: FLICK

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, comma1, letteraa, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[3] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, comma1, letterac, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, comma1, letterac, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo18, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma7, letteraa, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76.  In vigore dal 28/06/2013

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraa, numero1, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma7, letterab, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76. In vigore dal 02/09/1998 al 27/06/2013

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterae, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40. In vigore dal 02/09/1998 al 05/04/2014

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterae, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40.  In vigore dal 06/04/2014

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letteraa, numero2, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2023

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraa, numero2, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 11/03/2023 al 05/05/2023

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraa, numero3, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2023

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2023

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraf, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40.  In vigore dal 06/04/2014

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.  In vigore dal 09/08/2012

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.  In vigore dal 09/08/2012

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraa, numero4, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2023

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraa, numero5, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterac, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. In vigore dal 02/09/1998 al 08/08/2012

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo80, comma11, legge 27 dicembre 2002, n. 289.  In vigore dal 01/01/2003

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma2, letteraa, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma2, letteraa, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[33] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma30, legge 28 giugno 2012, n. 92. In vigore dal 02/09/1998 al 17/07/2012

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma30, legge 28 giugno 2012, n. 92.  In vigore dal 18/07/2012

[35] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma2, letterab, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[36] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma2, letterab, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letteraq, legge 15 luglio 2009, n. 94. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma2, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 08/08/2009 al 04/07/2018

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, comma5, letteraa, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145. In vigore dal 02/09/1998 al 23/12/2013

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 9 agosto 2013, n. 99.  In vigore dal 23/08/2013

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 luglio 2008, n. 125. In vigore dal 02/09/1998 al 25/07/2008

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 luglio 2008, n. 125.  In vigore dal 26/07/2008

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.  In vigore dal 09/08/2012

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.  In vigore dal 09/08/2012

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.  In vigore dal 09/08/2012

[45] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterai, numero1, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 04/10/2018

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.  In vigore dal 09/08/2012

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterai, numero2, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo19, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo19, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[50] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letteraa, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2023

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letteraa, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterab, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2023

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterab, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[54] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterab, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[55] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterac, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[56] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[57] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2023

[58] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[59] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2023

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[61] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterad, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2023

[62] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterad, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[63] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterae, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[64] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2023

[65] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[66] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[67] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2023

[68] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[69] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[70] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo20, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[71] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo20, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203. In vigore dal 10/09/2002 al 23/11/2016

[72] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterad, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. In vigore dal 02/09/1998 al 08/08/2012

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterad, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.  In vigore dal 09/08/2012

[74] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, comma2, letteraa, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.  In vigore dal 10/02/2012

[75] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, comma2, letterab, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.  In vigore dal 10/02/2012

[76] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203.  In vigore dal 24/11/2016

[77] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterab, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[78] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 11/03/2023 al 05/05/2023

[79] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[80] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterac, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[81] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[82] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[83] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2023

[84] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[85] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo28, comma2, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[86] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo28, comma2, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[87] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo28, comma3, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[88] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma2, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[89] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[90] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma148, legge 11 dicembre 2016, n. 232.  In vigore dal 01/01/2017

[91] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 11 settembre 2020, n. 120.  In vigore dal 15/09/2020

[92] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo38, comma10, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In vigore dal 02/09/1998 al 18/05/2020

[93] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo38, comma10, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.  In vigore dal 19/05/2020

[94] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 11 settembre 2020, n. 120.  In vigore dal 15/09/2020

[95] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 11 settembre 2020, n. 120.  In vigore dal 15/09/2020

[96] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, comma14, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90. In vigore dal 02/09/1998 al 03/07/2017

[97] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 11 settembre 2020, n. 120.  In vigore dal 15/09/2020

[98] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17. In vigore dal 02/09/1998 al 20/02/2008

[99] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17.  In vigore dal 21/02/2008

[100] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, letteraa, numero1, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253. In vigore dal 02/09/1998 al 10/01/2017

[101] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, letteraa, numero2, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253. In vigore dal 02/09/1998 al 10/01/2017

[102] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 10 agosto 2023, n. 112.  In vigore dal 17/08/2023

[103] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 marzo 2022, n. 25.  In vigore dal 29/03/2022

[104] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo22, comma1, letteraa, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[105] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letterae, decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10.  In vigore dal 16/02/2007

[106] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letterar, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[107] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 10 agosto 2023, n. 112. In vigore dal 02/09/1998 al 16/08/2023

[108] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 10 agosto 2023, n. 112.  In vigore dal 17/08/2023

[109] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, letterab, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253. In vigore dal 02/09/1998 al 10/01/2017

[110] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letterar, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[111] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, legge 4 novembre 2010, n. 183.  In vigore dal 24/11/2010

[112] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 marzo 2022, n. 25.  In vigore dal 29/03/2022

[113] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, comma2, decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64. In vigore dal 02/09/1998 al 30/04/2010

[114] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, comma2, decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64. In vigore dal 02/09/1998 al 30/04/2010

[115] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo22, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[116] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 154.  In vigore dal 02/10/2007

[117] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma3, letteraa, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[118] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, letteraa, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[119] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma3, letteraa, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma3, letteraa, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[120] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, letteraa, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[121] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma3, letterab, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[122] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, letterab, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[123] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, letterab, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[124] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, letterac, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[125] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, letterac, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[126] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma3, letterad, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[127] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, letterad, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[128] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, letterae, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[129] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[130] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[131] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, letteraf, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[132] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17.  In vigore dal 21/02/2008

[133] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letteraa, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[134] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteraa, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[135] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteraa, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[136] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterab, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[137] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteral, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 04/10/2018

[138] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteral, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[139] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterac, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[140] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letterad, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[141] - Modificato da: .  In vigore dal 05/07/2018

[142] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma5, letterab, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.  In vigore dal 24/12/2013

[143] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterae, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[144] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letterae, numero2, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[145] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterae, numero2, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[146] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letteraf, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[147] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteraf, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[148] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letteraf, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[149] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteraf, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[150] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterag, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[151] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterag, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[152] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterag, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[153] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterah, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[154] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letterai, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[155] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterai, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[156] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letterai, numero1, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[157] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterai, numero1, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[158] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteral, numero2, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[159] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letteral, numero3, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[160] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteral, numero3, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[161] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteram, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[162] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letteran, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[163] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma8, letterac, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.  In vigore dal 24/12/2013

[164] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteran, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[165] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letterao, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[166] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterao, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[167] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterap, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[168] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterag, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 02/09/1998 al 21/10/2020

[169] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterag, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[170] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterap, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[171] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 02/09/1998 al 19/12/2020

[172] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterap, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[173] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letteraq, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[174] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteraq, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[175] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterar, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[176] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letteras, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[177] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteras, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[178] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteras, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[179] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteras, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[180] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteras, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[181] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteras, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[182] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteras, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[183] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteras, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[184] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteras, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[185] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteras, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[186] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[187] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108.  In vigore dal 08/08/2012

[188] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[189] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma8, letterad, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145. In vigore dal 02/09/1998 al 23/12/2013

[190] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma8, letterad, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.  In vigore dal 24/12/2013

[191] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[192] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteram, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 04/10/2018

[193] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteram, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[194] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterab, numero1, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[195] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, numero1, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[196] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterab, numero3, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[197] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterab, numero2, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[198] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterac, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[199] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterad, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[200] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterac, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[201] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterae, numero1, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[202] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterae, numero1, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[203] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterae, numero2, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[204] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterae, numero2, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[205] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraf, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[206] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma8, letterae, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145. In vigore dal 02/09/1998 al 23/12/2013

[207] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraf, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[208] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterag, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[209] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterag, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[210] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterah, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[211] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterah, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[212] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterai, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[213] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteral, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[214] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteram, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[215] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteran, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[216] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteran, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[217] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterao, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[218] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterap, numero2, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[219] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterap, numero1, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[220] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterap, numero1, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[221] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterap, numero2, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[222] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterap, numero2, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[223] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraq, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[224] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraq, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[225] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterar, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[226] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterar, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[227] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteras, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[228] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterat, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[229] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterat, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[230] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterau, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[231] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterau, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[232] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterau, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[233] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253.  In vigore dal 11/01/2017

[234] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253.  In vigore dal 11/01/2017