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LEGGE 3 agosto 1998, n. 296

Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 4-9-1998
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Testo in vigore dal:  4-9-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano ai contributi dello Stato in favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, della Società "Dante Alighieri" con sede a Roma, della "Maison de l'Italie" di Parigi, dell'Associazione "Villa Vigoni" di Menaggio, del Collegio del Mondo Unito nell'Iniziativa centroeuropea, dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, dell'Istituto italolatino americano, degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO), del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e dell'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI) nonché alle erogazioni in denaro e materiale didattico per le scuole non governative all'estero, per le istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, per le manifestazioni socioculturali degli scambi giovanili in Italia e all'estero, per i corsi di formazione per docenti di lingua italiana, agli enti ed associazioni per l'assistenza delle collettività italiane all'estero e ai Comitati degli italiani all'estero.
3. Gli istituti italiani di cultura possono provvedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio relative al loro funzionamento, all'organizzazione di corsi di lingua italiana avvalendosi, per un periodo di tempo determinato, di personale in possesso di laurea in lettere con votazione non inferiore a 110/110, che abbia una buona conoscenza di una delle principali lingue straniere. Il suddetto personale è reclutato con contratto a termine, della durata massima di un anno scolastico, rinnovabile per un ulteriore anno scolastico, stipulato dal direttore dell'Istituto italiano di cultura con le modalità di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e tenuto conto della legge locale. La retribuzione di tale personale non può essere inferiore a quella corrisposta al personale docente supplente, di analoga qualifica, in servizio presso le scuole metropolitane in Italia oppure, ove più favorevole, al personale docente locale. Il reclutamento di tale personale è effettuato dagli istituti italiani di cultura, mediante appositi avvisi che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inviati alle facolà di lettere delle università italiane; gli istituti potranno anche prevedere, nei limiti delle loro disponibilità, la pubblicazione dei medesimi avvisi su organi di stampa nazionali. È riconosciuto un titolo di preferenza ai laureati che, nello Stato in cui gli istituti interessati operano, svolgano attività di dottorato presso università locali oppure svolgano attività di ricerca di comprovato valore scientifico e certificabile da istituto o dipartimento universitario, centro di ricerca, biblioteca o archivio.
4. Il personale docente delle scuole secondarie di cui al contingente previsto dall'articolo 639, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, può essere assegnato anche alle istituzioni culturali all'estero per l'insegnamento nei corsi di lingua italiana, con il trattamento economico previsto per il personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero. Può essere destinato alle istituzioni culturali italiane all'estero il personale inserito nelle graduatorie permanenti per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, compreso quello proveniente dai corsi di cui all'articolo 636 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, formate ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo per il personale della scuola all'estero sottoscritto l'11 dicembre 1996.
5. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnicoamministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;".
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in 1.800 milioni di lire annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Flick

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:
"40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonché degli enti nazionali per la gestione dei parchi.
42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.
43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362".
- Il testo dell'art. 1 della legge 31 marzo 1998, n. 71 (Concessione di un contributo all'Accademia di diritto internazionale dell'Aja), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 1. - 1. È autorizzata la concessione di un contributo all'Accademia di diritto internazionale dell'Aja, nella misura di lire 50 milioni annue a decorrere dal 1997.
2. (Abrogato)".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero), è il seguente:
"2. Per ulteriori, specifiche esigenze gli istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci".
- Il testo degli articoli 639, commi 1 e 3, e 636 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è il seguente:
"Art. 639 (Contingenti del personale da destinare all'estero). 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui all'art. 640, comma 2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui all'art. 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorità diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall'art. 597. Nel medesimo decreto è fissato altresi il limite massimo di spesa.
2. (Omissis).
3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.400 unità".
"Art. 636 (Iniziative scolatistche e attività di assistenza scolastica). 1. Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica previste dall'art. 625, comma 3, istituisce:
a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;
b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media;
c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e media;
d) scuole materne e nidi di infanzia;
e) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani non finalizzati al rilascio di titoli di studio.
2. I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire, all'estero, di provvidenze scolastiche ed integrative della scuola, per quanto possibile analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, trasporti e preinterdoposcuola".
- Il testo dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e successive modificazioni, così come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 72 (Trattati e accordi internazionali). Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:
1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnicoamministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord- Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;
3) alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa;
4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore a lire cinquecentomila; per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa".