stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 gennaio 1978, n. 1

Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
Testo in vigore dal:  15-1-1978

Art. 20

Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui


I mutui concessi per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.
Il rappresentante dell'ente mutuatario è responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale è stato concesso il mutuo ed è stata inoltrata la domanda di somministrazione.