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LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)
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Testo in vigore dal:  31-12-2019
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Composizione)


Il Consiglio di Stato è composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge.
Il Consiglio di Stato si divide in
((sette))
sezioni con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Ciascuna sezione consultiva è composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove consiglieri;
((ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti))
, di cui uno titolare, e da almeno dodici consiglieri.
Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno quattro consiglieri.
Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonché la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.