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LEGGE 12 giugno 1984, n. 222

Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
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Testo in vigore dal:  1-7-1984

Art. 6

Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio
1. L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4, quando:
a) l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
b) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.
2. I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti indicati nell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità purché:
1) la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
2) dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.