Art. 1
1.
E' cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2.
E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Art. 2
1.
Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
2.
Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma puo' dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non puo' essere dichiarata, purchè sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.
Art. 3
1.
Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2.
La disposizione del
comma 1
si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
4.
Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.
Art. 4
1.
Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età , risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2.
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
Art. 5
1.
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
[1]
Art. 6
1.
Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'
articolo 5
:
a)
la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I , capi I, II e III, del
codice penale
;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2.
Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al
comma 1, lettera b)
.
3.
La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4.
L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1,
 lettera a)
 e
 lettera b)
, primo periodo, nonchè per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo
comma 1, lettera b)
, secondo periodo.
Art. 7
2.
Si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 3
della legge 12 gennaio 1991, n. 13 .
Art. 8
1.
Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'
articolo 7
ove sussistano le cause ostative previste nell'
articolo 6
. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta puo' essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento .
2.
L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.
[4]
Art. 9
1.
La cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica , sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
a)
allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall' articolo 4, comma 1,
lettera c)
;
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2.
Con decreto del Presidente della Repubblica , sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza puo' essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Art. 10
1.
Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
Art. 11
1.
Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma puo' ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.
Art. 12
1.
Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano puo' rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.
2.
Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.
Art. 13
1.
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e)
se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'
articolo 12, comma 1
.
3.
Nei casi indicati al comma 1,
lettera c)
,
d)
ed
e)
, il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione puo' intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.
Art. 14
1.
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
Art. 15
1.
L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'
articolo 13, comma 3
, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.
Art. 16
1.
L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.
2.
Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.
Art. 17
(1)
(2)
1.
Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli
articoli 8
e
12
della legge 13 giugno 1912, n. 555 , o per non aver reso l'opzione prevista dall'
articolo 5
della legge 21 aprile 1983, n. 123 , la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17- bis
1.
Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:
b)
alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla
lettera a).
[16]
Art. 17- ter
1.
Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'
articolo 17-bis
è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.
2.
Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla
lettera a)
del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo
comma 1
dell'articolo 17-bis.
3.
Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla
lettera b)
del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque allegata la seguente documentazione:
a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;
b)
la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla
lettera a)
del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo
comma 1
dell'articolo 17-bis;
c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante".
[17]
Art. 19
1.
Restano salve le disposizioni della
legge 9 gennaio 1956, n. 27
, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell' articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Art. 20
1.
Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.
Art. 21
1.
Ai sensi e con le modalità di cui all'
articolo 9
, la cittadinanza italiana puo' essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della
legge 4 maggio 1983, n. 184
, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.
Art. 23
1.
Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.
2.
Le dichiarazioni di cui al
comma 1
, nonchè gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.
Art. 25
1.
Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica , udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Art. 26
1.
Sono abrogati la
legge 13 giugno 1912, n. 555
, la
legge 31 gennaio 1926, n. 108
, il
regio decreto-legge 1⺠dicembre 1934, n.1997
, convertito dalla
legge 4 aprile 1935, n. 517
, l'
articolo 143- ter del codice civile
, la
legge 21 aprile 1983, n. 123
, l'
articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184
, la
legge 15 maggio 1986, n. 180
, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
3.
Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
Art. 27
1.
La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Data a Roma, addì 5 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI