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LEGGE 21 luglio 2000, n. 205

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa.

note: Entrata in vigore della legge: 10-8-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/2019)
Testo in vigore dal:  16-9-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Disposizioni generali sul processo cautelare
1.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
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4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.