STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 18.
(Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali)
1.
Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'
articolo 4
nonche' delle risorse ordinarie gia' destinate alla spesa sociale dagli enti locali.
2.
Il Piano nazionale e' adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
, nonche' i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'
articolo 1, comma 1
, lettere a) e b), della
legge 19 novembre 1987, n. 476
, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3.
Il Piano nazionale indica:
a)
le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'
articolo 22
;
b) le priorita' di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di poverta' o di difficolta' psico-fisica;
c) le modalita' di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;
e)
gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'
articolo 3, comma 4
, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;
f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonche' gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;
h)
i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'
articolo 2, comma 3
;
i)
gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'
articolo 16, comma 4
, e dei titoli di cui all'
articolo 17
;
l)
gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'
articolo 14
;
m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;
n)
i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'
articolo 22
, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;
o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualita' della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilita' familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilita' e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonche' per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti.
4.
Il primo Piano nazionale e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5.
Il Ministro per la solidarieta' sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione da' conto altresi' dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
6.
Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al
comma 3
del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'
articolo 4
, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'
articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142
, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonche' al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.
Art. 19.
(Piano di zona)
1.
I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'
articolo 8, comma 3, lettera a)
, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unita' sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'
articolo 4
, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'
articolo 18, comma 6
, a definire il piano di zona, che individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorita' di intervento nonche' gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
b)
le modalita' organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualita' in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'
articolo 8, comma 3, lettera h)
;
c)
le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'
articolo 21
;
d) le modalita' per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
e) le modalita' per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f) le modalita' per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarieta' sociale a livello locale e con le altre risorse della comunita';
g)
le forme di concertazione con l'azienda unita' sanitaria locale e con i soggetti di cui all'
articolo 1, comma 4
.
2.
Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'
articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142
, e successive modificazioni, e' volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarieta' e di auto-aiuto, nonche' a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
b)
qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al
comma 1, lettera g)
;
c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unita' sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.
3.
All'accordo di programma di cui al
comma 2
, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al
comma 1
nonche' i soggetti di cui all'
articolo 1, comma 4
, e all'
articolo 10
, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.
Art. 20.
(Fondo nazionale per le politiche sociali)
1.
Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.
2.
Per le finalita' della presente legge il Fondo di cui al
comma 1
e' incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.
3.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.
La definizione dei livelli essenziali di cui all'
articolo 22
e' effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
5.
Con regolamento, da emanare ai sensi dell'
articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
, il Governo provvede a disciplinare modalita' e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al
comma 1
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalita' di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonche' modalita' per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;
e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.
6.
Lo schema di regolamento di cui al
comma 5
, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
, e' trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento puo' essere emanato.
7.
Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'
articolo 15
, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'
articolo 18, comma 3, lettera n)
. In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997
, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'
articolo 18, comma 3, lettera n)
. La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'
articolo 24
.
9.
Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'
articolo 24
, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.
10.
Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresi', somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.
11.
Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del
comma 9
delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al
comma 7
, il Ministro per la solidarieta' sociale, con le modalita' di cui al medesimo
comma 7
, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.
Art. 21.
(Sistema informativo dei servizi sociali)
1.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.
2.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' nominata, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione e' presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarieta' sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
3.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
, e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalita' e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'
articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59
, tenuto conto di quanto disposto dall'
articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997
, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.
4.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.
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