Regione Toscana
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LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3
  Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. Art. 39 (estratto)  
  Pubblicato in GU, n. 15 del 20/01/2003
  Vigente al 04/02/2003 


 
 

La Camera dei deputati ed Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


 
 
 
  Art. 39.  

(Convenzioni in materia di sicurezza)

 
  1.  Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attivita' di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.
 
  2.  La contribuzione puo' consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennita' commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.
 
  3.  Per le convenzioni di cui al comma 1  continuano ad applicarsi le disposizioni dell' articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488  .
 
  4.  L' articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232  , non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.
 
 
 
 
 
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 16 gennaio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241.  In vigore dal 15/09/2004

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241.  In vigore dal 15/09/2004