Regione Toscana
norma

 
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NIGER  
ACCORDO 9 febbraio 2010
  In materia di sicurezza  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:2010-02-09;nir-1


   
  Articolo 1   
  1.  Le Parti Contraenti si impegnano a collaborare, a livello dei rispettivi uffici competenti, in conformità alle legislazioni nazionali, per contrastare e combattere la criminalitànelle sue varie forme.
 
  2.  Il presente Accordo non riguarda gli aspetti attinenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.
 
 
  Articolo 2   
  1.  Per l'esecuzione del presente Accordo, le Parti designano, per la Repubblica Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, e, per la Repubblica del Niger, la Direzione Generale della Polizia Nazionale.
 
  2.  Per conferire impulso alla cooperazione, per valutare l'attività svolta congiuntamente ed individuare gli obiettivi da raggiungere, le Parti Contraenti concordano di effettuare consultazioni periodiche tra i rappresentanti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per la Repubblica Italiana, e della Direzione Generale della Polizia Nazionale, per la Repubblica dei Niger.
 
 
  Articolo 3   
  1.  Le Parti s i impegnano a favorire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali come strumento indispensabile ad una azione concertata contro la criminalità.
 
 
  Articolo 4   
  1.  Le due Parti concorderanno le modalita' necessarie per consentire il rapido scambio delle informazioni inerenti la lotta contro la criminalità nelle sue varie forme.
 
  2.  A tal fine, le Parti Contraenti individueranno e si comunicheranno i rispettivi Punti di contatto.
 
 
  Articolo 5   
  1.  Le due Parti, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, concordano che la collaborazione per il contrasto alla produzione e al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, precursori e sostanze chimiche di base si effettuerà attraverso:
   a) lo scambio di informazioni di carattere operativo finalizzato all'identificazione e localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attività collegate allo specifico traffico illecito, località e metodi di produzione, canali e mezzi utilizzati dai trafficanti e tecniche di occultamento. Lo scambio di informazioni riguardera', altresì, i nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori, materie prime e piante originali, le tendenze di mercato, tecniche ed esperienze di indagine e prevenzione dei crimini connessi con il traffico di droga, compreso il controllo alle frontiere;
   b) programmazione di corsi di addestramento professionale di esperti e di operatori di polizia, scambio di esperienze e metodi di addestramento e impiego di unità cinofile antidroga;
   c) scambio di esperienze e misure adottate per prevenire l'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope.
 
  2.  Le due Parti, qualora previsto dalle rispettive legislazioni nazionali, si impegnano ad utilizzare la tecnica delle "consegne controllate".
 
 
  Articolo 6   
  1.  Le due Parti concordano che, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli Accordi internazionali, la collaborazione per la lotta al terrorismo si effettuerà attraverso:
   a) lo scambio rapido di informazioni dettagliate concernenti le tecniche, i modus operandi, le attività criminali e le strutture comunque ascrivibili alle organizzazioni terroristiche operanti sul territorio dei rispettivi Paesi, nonchè i singoli soggetti sospettati di appartenervi;
   b) lo scambio di informazioni in ordine ai canali di finanziamento utilizzati dalle organizzazioni terroristiche, alle eventuali modalità di reimpiego dei capitali ed ai collegamenti transnazionali, ivi compresa l'individuazione di persone fisiche e giuridiche comunque collegate alle organizzazioni medesime ed inserite in tali circuiti finanziari;
   c) lo scambio di esperienze, anche attraverso la programmazione nei due Paesi di seminari corsi di addestramento comuni.
 
 
  Articolo 7   
  1.  Le Parti Contraenti decidono che, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, la collaborazione per il contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani ed ai reati ad esse connessi si effettuerà attraverso:
   a) lo scambio di informazioni e dati relativi a: flussi di immigrazione clandestina; modalità di viaggio e itinerari utilizzati; produzione e uso di documenti di viaggio e visti falsi; attività, composizione, metodi e strategie delle organizzazioni e dei gruppi criminali dediti al favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani;
   b) lo scambio di esperienze nella gestione dei flussi migratori e dell'applicazione delle disposizioni nazionali per il controllo dei transiti alle frontiere e delle presenze degli stranieri nei rispettivi territori, nonchè lo scambio di modelli di documenti di viaggio, visti, nonchè impronte di timbri;
   c) l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione specialistica.
 
 
  Articolo 8   
  1.  Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli precedenti, le Parti Contraenti concordano che, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, la collaborazione in materia di lotta alla criminalità organizzata si effettuerà attraverso lo scambio di informazioni operative in ordine alle attività illecite gestite dalla criminalità organizzata, riguardanti in particolare:
   il traffico illecito di armi, munizioni, materiale esplosivo e nucleare;
   i reati ambientali, ivi compreso il traffico di sostanze tossiche e radioattive;
   il traffico di autoveicoli rubati;
   il traffico illecito di opere d'arte e di antiquariato, di opere culturali e storiche, di metalli preziosi e di altri materiali;
   il riciclaggio di denaro e di altri beni di provenienza criminale;
   la falsificazione di carta moneta, valori, marchi e brevetti industriali;
   la falsificazione di passaporti, visti ed altri documenti ed il loro relativo uso;
   l'induzione e costrizione delle donne e dei minori alla prostituzione ed altre illecite attività sessuali;
   i reati commessi con utilizzo di mezzi di pagamento plastificati a caratteristica transnazionale;
   i reati informatici e altri reati commessi attraverso l'uso di Internet e di altri mezzi di comunicazione.
 
 
  Articolo 9   
  1.  Le Parti Contraenti decidono che la collaborazione in tema di lotta contro la criminalità venga estesa alla ricerca, tramite i canali Interpol, di persone sospette e latitanti responsabili di fatti delittuosi.
 
  2.  Le Parti Contraenti rafforzeranno e amplieranno la collaborazione tra gli Uffici centrali dell'Interpol dei due Paesi.
 
 
  Articolo 10   
  1.  Tutte le richieste di informazioni previste dal presente Accordo dovranno contenere una sintetica esposizione degli elementi che le motivano.
 
 
  Articolo 11   
  1.  Le Parti Contraenti concordano che i dati personali e sensibili, trasmessi nell'ambito del presente Accordo, devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo, in conformita' alle norme previste dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani.
 
  2.  I dati personali possono essere ritrasmessi, sempre per gli scopi del presente Accordo, ad altre persone od istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li ha comunicati.
 
 
  Articolo 12   
  1.  Ciascuna Parte Contraente puo' respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nel presente Accordo, qualora ritenga che le medesime possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza oppure siano in contrasto con la legislazione nazionale.
 
  2.  In tal caso, la Parte Contraente richiesta si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte Contraente richiedente il diniego, specificandone i motivi.
 
 
  Articolo 13   
  1.  Le controversie sull'interpretazione, sull'applicazione o sull'esecuzione del presente Accordo saranno risolte attraverso i canali diplomatici.
 
 
  Articolo 14   
  1.  Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, sottoscritti dalle Parti Contraenti.
 
 
  Articolo 15   
  1.  Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti Contraenti si comunicano ufficialmente l'espletamento delle rispettive procedure interne previste in materia e rimarrà in vigore per un periodo illimitato, salvo denuncia effettuata da una delle Parti Contraenti con un preavviso scritto, per via diplomatica, di almeno sei mesi.
 

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
 

Fatto a Niamey il 9 febbraio 2011,