Regione Toscana
norma

 
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - REPUBBLICA DI MACEDONIA  
ACCORDO 15 luglio 1997
  Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica di Macedonia per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida (Entrato in vigore il 23 gennaio 1998).  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:1997-07-15;nir-1

 

L'Ambasciata della Repubblica di Macedonia a Roma presenta i complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e, con riferimento al riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, al fine dì tutelare la sicurezza dei trasporti stradali ed agevolare il traffico stradale nei rispettivi territori, ha l'onore di proporre che il Governo macedone ed il Governo Italiano - quali Parti Contraenti - convengano quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, quelle patenti non provvisorie che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente secondo la propria normativa interna, a favore di persone residenti sul proprio territorio.

Articolo 2

Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti può guidare nel territorio dell'altra Parte i veicoli di quelle categorie per le quali la patente è valida nel Paese di emissione.

Articolo 3

La patente emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità trascorso un anno dal trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 4

Nell'interpretazione degli articoli 1 e 3 del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 5

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti fissa la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici (nonche senza dover far tradurre la sua patente) salvo situazioni particolari. La disposizione del presente articolo non riguarda le normative interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie per guida. Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste delle norme interne dei due Stati, relative ai neopatentati con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui chiede la conversione.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base dell'allegato al presente Accordo. L'allegato può essere modificato dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno scambio di Note. Le Autorità competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti: a) per la Parte Macedone il Ministero degli Interni b) per la Parte Italiana il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Articolo 7

Nel corso del cambio della patente le autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano la patente da cambiare e la restituiscono alle autorità dell'altra Parte Contraente.

Articolo 8

L'autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione può chiedere informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validità e l'autenticità della patente. Tale richiesta sarà inoltrata, ove necessiti, per il tramite delle Autorità diplomatiche.

Articolo 9

L'Autorità competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte circa la validità della patente qualora vengano rilevate differenze nei dati.

Articolo 10

Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informàno reciprocamente sulle autorità centrali, alle quali dovranno essere inviate le patenti ritirate.

Articolo 11

La disposizione di cui all'art. 5, primo comma, si applica esclusivamente a quelle patenti di guida conseguite prima dell'acquisizione della residenza nel territorio dell'altra Parte Contraente. Qualora codesto Ministero concordi con quanto precede, l' Ambasciata della Repubblica di Macedonia ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, con allegate tre tabelle di equipollenza, assieme alla Nota Verbale di codesto Ministero di eguale tenore, costituiscano un Accordo tra il Governo macedone ed il Governo italiano che entrerà in vigore 60 giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente che sono stati effettuati gli adempimenti all'uopo previsti dai rispettivi ordinamenti.

Detto Accordo, che potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso attraverso la via diplomatica, avrà durata indeterminata e potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia. L'Ambasciata della Repubblica di Macedonia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri gli atti della sua più alta considerazione.



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

1A TABELLA DI EQUIPOLLENZA

STATO MACEDONE STATO ITALIANO
AA
BB
CC
DD

N.B. Le categorie B, C e D italiana comprendono rispettivamente le categorie B1, C1 e D1.