Regione Toscana
norma

 
REPUBBLICA ITALIANA - AUSTRALIA  
ACCORDO 23 aprile 1986
  In materia di sicurezza sociale  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:1986-04-23;nir-1

 

La Repubblica italiana e l'Australia, intendendo rafforzare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi, e desiderando coordinare il funzionamento dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale e favorire, a condizioni di equità, l'ammissione delle persone che si trasferiscono dall'uno all'altro dei due Stati alle prestazioni di sicurezza sociale previste dai rispettivi ordinamenti, hanno convenuto quanto segue:

Parte I - Definizioni e ambito di applicazione

Art. 1 - (Definizioni)

1. Nel presente Accordo, salvo quanto diversamente risulti dal contesto:

a) per «prestazione australiana» si intende una prestazione tra quelle indicate nell'articolo 2 in relazione all'Australia;

b) per «prestazione» si intende una prestazione italiana o australiana;

c) per «autorità competente» si intende, per quanto riguarda l'Australia, il Segretario del Dipartimento di Sicurezza Sociale, ovvero un suo rappresentante autorizzato, e, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) per «persone a carico» si intendono, per quanto riguarda l'Italia, le persone che rientrano nella categoria di familiari di un assicurato, o di un pensionato, ai sensi delle leggi di sicurezza sociale italiane e che, da dette leggi, sono riconosciute quali persone a carico di tale assicurato o pensionato;

e) per «istituzione», in relazione ad una Parte contraente, si intende un'istituzione che, a prescindere dall'autorità competente, sia responsabile dell'applicazione del presente Accordo nei confronti di detta Parte contraente, comespecificato nelle successive intese amministrative concluse ai sensi dell'articolo 19;

f) per «prestazione italiana» si intende una prestazione dovuta ai ensi delle leggi di sicurezza sociale italiane;

g) per «integrazione italiana» si intende un'integrazione corrisposta al fine di portare l'ammontare di una prestazione dovuta ad una persona in base alla contribuzione accreditata, all'ammontare minimo previsto per tale prestazione dalle leggi di sicurezza sociale italiane;

h) per «mese» si intende un mese di calendario;

i) per «periodo di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa» si intende, in relazione ad una persona, il periodo, o l'insieme di periodi, durante i quali tale persona era residente in Australia, con esclusione di qualsiasi periodo:

a) durante il quale tale persona non aveva ancora compiuto il 16° anno di età; o

b) dopo che tale persona, se donna, aveva raggiunto il 60° anno di età e, se uomo, il 65° anno di età, e con l'esclusione dei periodi assimilabili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), a periodi di residenza di tale persona in Australia;

j) per «periodo di contribuzione accreditata», in relazione ad una persona, si intende un periodo, o il totale di due o più periodi di contribuzione utile per acquisire il diritto ad una prestazione, nonchè tutti i periodi considerati, in relazione a detta persona, come periodi di contribuzione ai sensi delle leggi di sicurezza sociale italiane. Tale periodo non include i periodi assimilabili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), a periodi di contribuzione accreditata in Italia;

k) per "periodo di residenza in Australia", in relazione ad una persona, si intende un periodo, o il totale di due o più periodi, compiuto in qualsiasi momento, durante il quale tale persona era residente in Australia ai sensi delle leggi di sicurezza sociale australiane. Tale periodo non include i periodi assimilabili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), a periodi di residenza di tale persona in Australia;

l) per «leggi di sicurezza sociale australiane» si intendono la legge di sicurezza sociale dell'Australia del 1947 e relativi emendamenti introdotti dalle leggi emanate dall'Australia al fine di dare attuazione ad un accordo di sicurezza sociale;

m) per «leggi di sicurezza sociale italiane» si intendono le leggi italiane incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo, in virtù dell'articolo 2;

n) per «pensione per l'assistenza personale al coniuge inabile» si intende una prestazione erogabile al marito in base alle norme australiane incluse nel campo di applicazione del presente Accordo;

o) per «superstiti» si intendono, per quanto riguarda l'Italia, le persone che in base alle leggi di sicurezza sociale italiane rientrano nella categoria di familiari di un assicurato, o di un pensionato, deceduti, e che da tali leggi sono riconosciute come superstiti di tale assicurato o pensionato;

p) per «vedova» si intende, per quanto riguarda l'Australia, una vedova de jure; e

q) per «anno» si intende un periodo di 365 giorni, o di 366 giorni se tale periodo include il 29 febbraio.

2. Nel presente Accordo ogni riferimento a pensioni aggiuntive ed a supplementi per minori a carico, si riferisce ad una maggiorazione dell'ammontare delle prestazioni elencate nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a vi), che sia corrisposta ai sensi delle norme australiane relative all'affidamento, alla tutela, ed alla cura dei minori, incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo.

3. Nell'applicazione del presente Accordo da parte di ciascuna delle Parti contraenti, ogni termine non definito nell'Accordo stesso avrà, salvo quando diversamente risulti dal contesto, il significato ad esso attribuito dalle norme di detta Parte contraente incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo in virtù dell'articolo 2.

Art. 2 - (Ambito di applicazione normativo)

1. Le seguenti norme sono incluse nell'ambito di applicazione dell'Accordo:

a) per quanto riguarda l'Australia: la Legge di sicurezza sociale del 1947, come modificata alla data della firma del presente Accordo, ed ogni norma che successivamente modifichi, integri o sostituisca tale legge, nella misura in cui tale legge e tali norme regolano e si riferiscono a materie relative alle seguenti prestazioni:

i) le pensioni di vecchiaia;

ii) le pensioni di invalidità;

iii) le pensioni alle vedove;

iv) le pensioni alle mogli;

v) le pensioni agli orfani di entrambi i genitori;

vi) le pensioni per l'assistenza personale al coniuge inabile;

vii) le pensioni aggiuntive ed i supplementi per i minori a carico;

e b) per quanto riguarda l'Italia: le leggi in vigore alla data della firma del presente Accordo ed ogni legge che, successivamente, modifichi, integri o sostituisca tali leggi, e che riguardi l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le assicurazioni speciali per i lavoratori autonomi e altre categorie di lavoratori; gli assegni familiari, l'assicurazione contro la disoccupazione, ed in particolare le seguenti prestazioni:

i) le pensioni di vecchiaia;

ii) le pensioni di anzianità;

iii) le pensioni anticipate;

iv) gli assegni di invalidità;

v) le pensioni di inabilità;

vi) gli assegni privilegiati di invalidità;

vii) le pensioni privilegiate di inabilità;

viii) l'assegno per l'assistenza personale al pensionato per inabilità;

ix) le pensioni ai superstiti;

x) gli assegni familiari per le persone a carico di pensionati;

xi) l'indennità di disoccupazione.

2. Salvo quanto previsto al paragrafo 1, le norme incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo non comprenderanno le leggi emanate, sia prima che dopo la data della firma del presente Accordo, al fine di dare attuazione ad ogni accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale stipulato da una Parte contraente.

3. Le Autorità competenti delle Parti contraenti si notificheranno reciprocamente le norme che modifichino, integrino o sostituiscano le norme incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo, appena dette norme siano state emanate.

Art. 3 - (Ambito di applicazione personale)

Salvo quanto diversamente previsto agli articoli 4 e 20, il presente Accordo si applica alle persone che si trasferiscono dall'uno all'altro Stato contraente e che sono o sono state residenti in Australia, o possono far valere periodi di contribuzione in base alle leggi di sicurezza sociale italiane, nonchè, quando previsto, ai familiari a carico o ai superstiti di tali persone.

Art. 4 - (Parità di trattamento)

1. I cittadini di ciascuna delle parti contraenti godranno della parità di trattamento nell'applicazione delle leggi di sicurezza sociale rispettivamente dell'Australia e dell'Italia. In ogni caso in cui il diritto ad una prestazione dovuta in base a tali leggi da una Parte contraente dipende, in tutto o in parte, dal possesso della cittadinanza di tale Parte contraente, una persona che sia cittadino dell'altra Parte contraente sarà considerata, ai fini del riconoscimento del diritto a tale prestazione quale cittadino della prima Parte contraente.

2. Alle persone cui si applica il presente Accordo, ciascuna delle Parti contraenti assicura la parità di trattamento in relazione ai diritti ed obblighi che derivano a ciascuna di esse dal presente Accordo.

Parte II -m Residenza o presenza fuori dell'Australia ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni australiane

Art. 5 - (Residenza o presenza in Italia)

Qualora una persona, a prescindere dalla residenza e dalla presenza fisica in Australia, abbia diritto ad una prestazione australiana in virtù delle leggi di sicurezza sociale australiane, o del presente Accordo, e alla data in cui presenta domanda per detta prestazione, sia:

a) residente in Australia e fisicamente presente in Italia;

b) residente in Italia e fisicamente presente in Australia; oppure

c) residente e fisicamente presente in Italia, tale persona sarà considerata, ai fini di tale domanda, come se fosse residente e fisicamente presente in Australia alla data suddetta.

Art. 6 - (Residenza e presenza in un altro Stato)

Una persona residente in Australia o in Italia, oppure in un altro Stato con il quale l'Australia abbia stipulato un accordo in materia di sicurezza sociale, e che sia fisicamente presente in tale altro Stato può, qualora detto accordo includa delle disposizioni per la collaborazione nell'istruttoria e nella determinazione delle domande di prestazione, presentare in tale altro Stato una domanda per una prestazione australiana; ai fini di tale domanda detta persona sarà considerata come se fosse residente e fisicamente presente in Australia alla data di presentazione della domanda.

Parte III - Totalizzazione e prestazioni in prorata

Art. 7 - (Totalizzazione dei periodi di residenza e dei periodi di contribuzione)

1. Qualora una persona cui si applica il presente Accordo possa far valere:

a) un periodo di residenza in Australia che sia:

i) inferiore al periodo richiesto dalle leggi di sicurezza sociale australiane per aver titolo ad una prestazione australiana in base alla residenza; e

ii) che sia pari o maggiore del periodo minimo previsto per tale persona dalle disposizioni del successivo paragrafo 4;

oppure b) un periodo di contribuzione accreditata che sia:

i) inferiore al periodo richiesto dalle leggi di sicurezza sociale italiane per aver titolo ad una prestazione italiana in base alla contribuzione accreditata; e

ii) che sia pari o maggiore del periodo minimo previsto per tale prestazione dalle disposizioni del successivo paragrafo 5 e possa, inoltre, far valere un periodo di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa e un periodo di contribuzione acccreditata in Italia, che, cumulati, siano pari o maggiori del periodo minimo richiesto per detta prestazione dalle norme incluse nell?ambito di applicazione del presente Accordo con riferimento alla Parte contraente cui spetterebbe erogare detta prestazione;

c) ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione australiana il periodo di contribuzione accreditata menzionato da ultimo sarà considerato come periodo durante il quale tale persona era residente in Australia; e

d) ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione italiana detto periodo di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa sarà considerato come un periodo di contribuzione accreditata in Italia.

2. Qualora una persona cui si applica il precedente paragrafo 1:

a) abbia risieduto ininterrottamente in Australia per un periodo inferiore al minimo di residenza continua necessario a tale persona per conseguire, in base alle leggi di sicurezza sociale australiane, il diritto ad una prestazione australiana; e

b) possa far valere un periodo di contribuzione accreditata in due o più periodi separati che eccedano, in totale, il periodo minimo di cui alla precedente lettera a); il totale dei periodi di contribuzione accreditata sarà considerato come un periodo continuo e, in base al precedente paragrafo 1 lettera c), come un periodo, equivalente a questo totale, durante il quale detta persona ha risieduto ininterrottamente in Australia.

3. Qualora un periodo di residenza in Australia ed un periodo di contribuzione accreditata in Italia coincidano, i periodi che si sovrappongono saranno presi in considerazione, ai fini del presente articolo, una sola volta da ciascuna delle Parti contraenti con le seguenti modalità:

a) per una prestazione australiana: come periodo di residenza in Australia; e

b) per una prestazione italiana: come periodo di contribuzione accreditata in Italia.

4. Il periodo minimo di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa da prendersi in considerazione ai fini del precedente paragrafo 1 è stabilito come segue:

a) ai fini di una prestazione australiana pagabile ad una persona fuori dell'Australia: 1 anno di residenza, di cui almeno 6 mesi di residenza continua; e

b) ai fini di una prestazione australiana pagabile ad una persona in Australia: non è richiesto alcun periodo minimo.

5. Il periodo minimo di contribuzione accreditata in Italia, da prendersi in considerazione ai fini del precedente paragrafo 1, è stabilito come segue:

a) per la pensione di vecchiaia: 1 anno;

b) per la pensione anticipata: 1 anno;

c) per la pensione di anzianità: 15 anni;

d) per l'assegno di invalidità: 1 anno;

e) per la pensione di inabilità: 1 anno;

f) per l'assegno privilegiato di invalidità: 1 anno;

g) per la pensione privilegiata di inabilità: 1 anno; e

h) per la pensione ai superstiti: 1 anno.

6. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalle leggi di sicurezza sociale italiane, i periodi di contribuzione accreditata in Italia in favore di una persona, saranno totalizzati, ove necessario, con periodi di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa di tale persona, a condizione che i citati periodi di contribuzione non siano, nel complesso, inferiori ad un anno.

Art. 8 - (Prestazioni australiane in prorata)

1. Qualora una prestazione australiana, ad eccezione della pensione all'orfano di entrambi i genitori, sia dovuta in virtù del presente Accordo:

a) ad una persona che si trovi fuori dall'Australia: la quota parte di tale prestazione sarà calcolata, tenuto conto dei successivi paragrafi 2 e 9, in base alla seguente formula: PQ A= 300 laddove: A - indica l'ammontare della prestazione dovuta; Q - indica, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5, il numero non superiore a 300, di mesi completi, più uno, di residenza in Australia cumulati durante l?arco della vita lavorativa da detta persona; P - rappresenta l'ammontare della prestazione australiana dovuta a tale persona se:

i) vive in Australia ed ha titolo a tale prestazione in base alle leggi di sicurezza sociale australiane;

ii) qualsiasi importo pagato a tale persona quale integrazione italiana non è considerato come reddito nella determinazione di detto ammontare; e

iii) l'ammontare della prestazione italiana considerata come reddito ai fini suddetti è calcolato nel modo seguente: Q Y= xl 300 laddove: Y - rappresenta l'ammontare della prestazione italiana da prendere in considerazione; Q - rappresenta lo stesso valore indicato precedentemente in questa lettera a); e I - rappresenta l'ammontare della prestazione italiana dovuta a detta persona al netto dell'integrazione italiana;

b) ad una persona che si trovi in Australia: la quota parte di tale prestazione sarà calcolata, tenuto conto del successivo paragrafo 6, non prendendo in considerazione nella valutazione del reddito la prestazione italiana, inclusa la eventuale integrazione italiana cui tale persona abbia diritto, e deducendo l'ammontare di detta prestazione italiana comprensiva dell'integrazione, dall'ammontare della prestazione australiana che sarebbe altrimenti dovuta a detta persona.

2. L'ammontare menzionato nel precedente paragrafo 1, lettera a), in relazione al simbolo A, non dovrà superare l'ammontare che sarebbe dovuto a tale persona, se fosse in Australia e se avesse maturato i requisiti di residenza richiesti dalle leggi di sicurezza sociale australiane.

3. Qualora l'ammontare di una prestazione, calcolato in base al paragrafo 1, lettera b), risulti inferiore all'ammontare della prestazione che spetterebbe, in base al paragrafo 1, lettera a) ad una persona che si trovi fuori dell'Australia, il primo ammontare sarà maggiorato sino a concorrenza del secondo.

4. Ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo 3, il confronto tra gli ammontari delle prestazioni calcolati, in base al paragrafo 1, lettere a) e b) dovrà essere effettuato: a) alla data del primo giorno di pagamento delle pensioni successivo alla data di presentazione della domanda per quella prestazione; e b) alla ricorrenza annuale di quel giorno di pagamento delle pensioni, e per tutto il periodo durante il quale tale persona ha diritto alla prestazione, impiegando, come valore del simbolo Q di cui al paragrafo 1, lettera a), il numero dei mesi completi, più uno, di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa di detta persona, cumulati alla data in cui il confronto viene effettuato.

5. Qualora si tratti di una persona e del suo coniuge, o di una vedova, il valore da attribuire al simbolo Q ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo 1, lettera a), in relazione ad una domanda presentata da tale persona, o singolarmente da questa e dal coniuge, ovvero da parte di una vedova, sarà determinato in base alle disposizioni delle leggi di sicurezza sociale australiane che specificano i periodi di residenza, considerati per il calcolo delle prestazioni australiane pagabili a persone che si trovino fuori dell'Australia.

6. Ai fini del precedente paragrafo 1, lettera b), qualora: a) l'uno o l'altro dei coniugi o entrambi abbiano diritto a ricevere una prestazione italiana; oppure b) una persona abbia diritto a ricevere una maggiorazione della prestazione italiana, dovutagli per l'altro coniuge, il totale delle prestazioni italiane spettanti ai coniugi dovrà essere suddiviso in parti uguali tra di essi e non dovrà essere preso in considerazione nel computo dei rispettivi redditi: l'ammontare così suddiviso dovrà essere dedotto dall'ammontare della prestazione australiana che sarebbe altrimenti dovuta a ciascuno di essi.

7. Il termine coniuge, di cui al precedente paragrafo 6, si riferisce non soltanto al coniuge de jure ma anche al coniuge de facto, nell'accezione di questo termine accolta dalle leggi di sicurezza sociale australiane.

8. Il paragrafo 1, lettera a) non sarà applicato a: a) una persona che in base al presente Accordo matura il diritto ad una pensione di invalidità perchè è diventato permanentemente incapace al lavoro, o permanentemente cieco mentre si trovava in Australia o durante un'assenza temporanea dall'Australia; b) una vedova che in base al presente Accordo matura il diritto ad una pensione alle vedove a seguito della morte del coniuge avvenuta in Australia, o durante un'assenza temporanea dall'Australia, mentre la vedova ed il coniuge erano residenti permanenti in Australia; o c) una persona che durante un'assenza dall'Australia che sia iniziata prima del 1° gennaio 1996: i) matura il diritto in base al presente Accordo a ricevere una prestazione australiana; ii) era residente in Australia, o residente, ma fisicamente assente, alla data dell'8 maggio 1985;e iii) inizia a ricevere tale prestazione prima del 1° gennaio 1996.

9. Una prestazione australiana che sia dovuta in base al presente Accordo ad una persona che: a) era residente in Australia, o residente, ma fisicamente assente, alla data dell'8 maggio 1985; e b) inizia a ricevere detta prestazione prima del 1° gennaio 1996; sarà corrisposta, durante una assenza di tale persona dall'Australia, che inizi prima del 1° gennaio 1996, nell?ammontare calcolato secondo il paragrafo 1, lettera b), ed il paragrafo 3.

Art. 9 - (Prestazioni italiane in prorata)

1. La quota parte di una prestazione dovuta ad una persona in virtù dell'articolo 7 sarà calcolata nel modo seguente:

a) la prestazione teorica cui tale persona avrebbe diritto sarà determinata come se il periodo di contribuzione accreditata in Italia ed il periodo di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), compiuti fino alla data di decorrenza presunta della prestazione, fossero stati entrambi compiuti in base alle leggi di sicurezza sociale italiane; e b) l'ammontare della prestazione effettivamente dovuta sarà quell'ammontare che sta, rispetto all'ammontare di cui alla precedente lettera a), nello stesso rapporto esistente tra il periodo di contribuzione accreditata e il totale risultante dalla somma del periodo di contribuzione accreditata e del periodo di residenza compiuto in Australia da tale persona durante l'arco della vita lavorativa.

2. Qualora il totale dei periodi, di cui al precedente paragrafo 1, lettera b), superi il periodo massimo previsto dalle leggi di sicurezza sociale italiane per il conseguimento del diritto alla prestazione più elevata, ai fini del calcolo di cui al precedente paragrafo 1 si prenderà in considerazione tale periodo massimo in luogo di detto totale dei periodi.

3. Ai fini del calcolo, ai sensi del precedente paragrafo 1, di una prestazione dovuta ad una persona, si terrà conto unicamente del salario di detta persona soggetto a contribuzione in base alle leggi di sicurezza sociale italiane.

Parte IV - Disposizioni riguardanti le prestazioni

Art. 10 - (Pagamento di quote aggiuntive e integrative)

Qualora una prestazione diretta o derivata sia dovuta da una Parte contraente ad una persona in virtù del presente Accordo, sarà anche dovuta qualsiasi quota integrativa od aggiuntiva pagabile a detta persona se essa ha diritto a tale quota integrativa od aggiuntiva in base alle leggi di sicurezza sociale di tale Parte contraente.

Art. 11 - (Indennità di disoccupazione)

Ai fini del conseguimento del diritto all?indennità di disoccupazione da parte di un cittadino australiano, o italiano, in base alle leggi di sicurezza sociale italiane, i periodi di lavoro svolto in Australia, ad esclusione dei periodi di lavoro autonomo, saranno totalizzati con i periodi di contribuzione accreditata in Italia, a condizione che questi ultimi periodi siano complessivamente non inferiori ad un anno.

Art. 12 - (Pensione all'orfano di entrambi i genitori)

La pensione dovuta in base alle leggi di sicurezza sociale australiane per un minore rimasto orfano di entrambi i genitori mentre era residente in Australia sarà corrisposta, durante la residenza dell'orfano in Italia, secondo le modalità previste da dette leggi, alla persona cui è affidato e che ne ha la tutela e la cura.

Art. 13 - (Assegni familiari)

Gli assegni familiari dovuti in base alle leggi di sicurezza sociale italiane: a) sono corrisposti in virtù del presente Accordo, ai cittadini australiani o italiani residenti in Australia che siano titolari di una prestazione italiana dovuta ai sensi delle leggi di sicurezza sociale italiane; e b) non precluderanno il pagamento degli assegni familiari previsti dalle leggi di sicurezza sociale australiane, ivi comprese le modifiche o gli adattamenti introdotti da leggi che danno attuazione ad un accordo di sicurezza sociale concluso con un altro paese, e ai fini della reciprocità prevista dal presente Accordo, sono assimilati alle seguenti prestazioni australiane: c) pensioni alle mogli; d) pensioni per l'assistenza personale al coniuge inabile; e e) pensioni aggiuntive e supplementi per i minori a carico.

Art. 14 - (Pensione alla moglie e per l'assistenza personale al coniuge inabile)

La persona che riceve dall'Australia una pensione alla moglie, o per l'assistenza personale al coniuge inabile, in virtù del fatto che all'altro coniuge è corrisposta in base al presente Accordo una prestazione australiana, sarà considerata ai fini del presente Accordo, e in particolare dell'articolo 8, paragrafo 6, come avente diritto a detta pensione in virtù del presente Accordo.

Parte V - Disposizioni varie.

Art. 15 - (Presentazione delle domande)

1. La domanda per una prestazione dovuta in virtù del presente Accordo, o altrimenti, può essere presentata in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dell'Accordo:

a) nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti, in conformità alle disposizioni amministrative di cui all'articolo 19, oppure

b) in un altro Stato, se tale Stato rientra tra quelli cui fa riferimento l'articolo 6.

2. Qualora una domanda di prestazione ad una Parte contraente venga presentata nel territorio dell'altra Parte contraente, oppure in un altro Stato, in conformità al paragrafo 1, la data di presentazione sarà considerata come data utile a tutti i fini riguardanti tale domanda.

Art. 16 - (Istruttoria delle domande)

1. Per determinare il diritto di una persona ad una prestazione, in virtù del presente Accordo, saranno presi in considerazione:

a) il periodo di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa e il periodo di contribuzione accreditata; e

b) tutti gli eventi rilevanti per determinare tale diritto. I suddetti periodi ed eventi saranno presi in considerazione, ai fini del presente Accordo, nella misura in cui si riferiscono a tale persona e indipendentemente dal fatto che siano stati compiuti o si siano verificati prima o dopo l?entrata in vigore dell'Accordo.

2. La data a partire dalla quale una prestazione dovrà essere corrisposta, in virtù del presente Accordo, sarà determinata in conformità alle leggi di sicurezza sociale della Parte contraente interessata, ma in nessun caso tale data potrà essere anteriore alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso.

3.1 Qualora:

a) una domanda per una prestazione a carico di una Parte contraente sia stata presentata ai sensi del presente Accordo, o altrimenti; e

b) vi siano motivi ragionevoli per ritenere che il richiedente possa aver diritto, in virtù del presente Accordo, o altrimenti, anche ad una prestazione a carico dell'altra Parte contraente (definita nel presente articolo «prestazione presunta») che, se pagata, inciderebbe sull'ammontare dovuto per detta prestazione, la domanda potrà essere istruita dalla prima Parte come se la prestazione presunta fosse effettivamente corrisposta al richiedente.

3.2 Qualora una domanda di prestazione venga istruita ed accolta in conformità con il precedente punto 3.1 e si accerti successivamente che l'ammontare della prestazione presunta per quella persona non è stato di fatto corrisposto, quanto non computato nella prestazione dovrà essere reintegrato con effetto retroattivo.

3.3 Il termine «prestazione», in questo paragrafo e nel successivo paragrafo 4, comprende anche prestazioni diverse da quelle indicate all'articolo 2.

4. Qualora:

a) si possa ritenere che un avente diritto al pagamento di una prestazione dovuta da una Parte contraente possa, altresì, aver diritto al pagamento di una prestazione a carico dell'altra Parte contraente, sia in virtù del presente Accordo che altrimenti;

b) la prestazione eventualmente dovuta dall'altra Parte contraente possa incidere sull?ammontare della prestazione dovuta dalla prima Parte contraente; e

c) l'ammontare che potrebbe essere dovuto, sia in virtù del presente Accordo che altrimenti, dall'altra Parte contraente in relazione a detta prestazione possa ragionevolmente comprendere un saldo per arretrati della stessa prestazione, in tal caso

d) l'altra Parte contraente, se richiesta dalla prima Parte contraente, dovrà versare l'ammontare di tali arretrati alla Parte contraente; e

e) la prima Parte contraente potrà dedurre dall'ammontare di tali arretrati la somma da essa corrisposta in eccesso, versando il saldo all'interessato.

Art. 17 - (Esclusione dell'integrazione italiana dall'accertamento australiano sul reddito)

Qualora una persona riceva una prestazione in virtù delle leggi di sicurezza sociale australiane, ivi comprese le leggi emanate allo scopo di dare applicazione ad un accordo di sicurezza sociale diverso dal presente Accordo, e riceva anche una prestazione italiana che include una integrazione italiana, tale integrazione non sarà considerata come reddito ai fini delle leggi di sicurezza sociale australiane.

Art. 18 - (Trasferibilità delle prestazioni)

1. Qualora una prestazione sia dovuta da una Parte contraente in virtù del presente Accordo tale prestazione sarà corrisposta sia nei territori delle Parti contraenti, sia al di fuori di essi.

2. Il pagamento di una prestazione dovuta da una Parte contraente è regolato, tenuto conto di quanto disposto al successivo paragrafo 3, dalle disposizioni del presente Accordo e dalle norme incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo con riferimento a detta Parte contraente.

3. Le norme di cui al precedente paragrafo 2, se riferite all'Australia, non comprendono le disposizioni che precludono il pagamento di prestazioni al di fuori dell'Australia.

4. Una prestazione dovuta da una Parte contraente in virtù del presente Accordo sarà corrisposta da tale Parte contraente al beneficiario, sia sul territorio dell'altra Parte contraente sia in un territorio diverso da quello di entrambe le Parti contraenti senza decurtazioni per spese ed oneri amministrativi.

Art. 19 - (Disposizioni amministrative ed assistenza reciproca)

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti adotteranno le disposizioni amministrative necessarie per dare attuazione al presente Accordo o in relazione alle questioni che sorgono dall'applicazione delle rispettive leggi di sicurezza sociale e, ove tali disposizioni debbano essere adottate di comune accordo, collaboreranno fra di loro, sia per le questioni dipendenti dal funzionamento di entrambi i sistemi di sicurezza sociale che per quelle dipendenti dal funzionamento di ciascuno di essi.

2. Le autorità competenti di ciascuna delle Parti contraenti, su richiesta dell'altra Parte contraente, si presteranno reciproca assistenza ai fini dell'applicazione degli accordi di sicurezza cosiale conclusi da una Parte contraente con altri Stati.

Art. 20 - (Scambio di informazioni)

1. Le autorità competenti e le istituzioni delle Parti contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per il funzionamento del presente Accordo o per l'applicazione delle leggi di sicurezza sociale delle Parti contraenti, relativamente a questioni che insorgano nell'ambito del presente Accordo o delle suddette leggi.

2. Le autorità competenti e le istituzioni delle Parti contraenti potranno eventualmente scambiarsi informazioni del genere previsto al precedente paragrafo 1 in relazione a persone che abbiano presentato domanda, o che ricevano una prestazione, e che non siano incluse nell'ambito di applicazione personale di cui all'articolo 3.

3. Le informazioni ricevute dall'autorità competente o da una istituzione di una Parte contraente, ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2, avranno lo stesso grado di riservatezza riconosciuto alle informazioni ottenute in base alle leggi di sicurezza sociale di tale Parte contraente. Esse saranno rivelate unicamente alle persone, o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) che si occupano di questioni, ivi compresa la decisione di ricorsi, che potrebbero insorgere in base alle disposizioni del presente Accordo, o alle leggi di sicurezza sociale delle Parti contraenti, e potranno essere utilizzate unicamente per tali scopi.

4. In nessun caso le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3 potranno essere interpretate ed applicate nel senso che impongano all'autorità competente o all'istituzione di una Parte contraente l'obbligo di: a) mettere in atto misure amministrative che costituiscano una deroga alle leggi ovvero alla prassi amministrativa di questa o dell'altra Parte contraente; oppure b) fornire particolari che non siano ottenibili in base alle leggi o seguendo la normale prassi amministrativa di questa o dell'altra Parte contraente.

5. Salvo che esistano motivi ragionevoli per ritenere il contrario, tutte le informazioni ricevute da una autorità competente o da una istituzione da parte dell'autorità competente o dell'istituzione dell'altra Parte contraente saranno accettate come valide e veritiere.

6. Una Parte contraente non dovrà richiedere alcun compenso all'altra Parte contraente per servizi di natura amministrativa, compresi i servizi da essa resi in base all'articolo 19 all'altra Parte contraente in conformità al presente Accordo, ma l'altra Parte contraente dovrà far fronte a qualsiasi spesa od onere ragionevole che derivi da tali servizi e che debba essere liquidato ad un'altra persona od organizzazione.

Art. 21 - (Ricorsi)

1. Chiunque sia interessato da una determinazione, direttiva, decisione od approvazione, adottata od emanata dall'autorità competente o dall'istituzione di una Parte contraente in relazione ad una questione dipendente dal presente Accordo, avrà diritto ad esperire presso gli organi giudiziari ed amministrativi di tale Parte contraente i ricorsi previsti dalle leggi di questa nei riguardi di detta determinazione, direttiva, decisione od approvazione.

2. I documenti relativi ai ricorsi presentati agli organi amministrativi di una Parte contraente, costituiti in base alle legge o norme amministrative, ai fini previsti dalle leggi di sicurezza sociale di detta Parte contraente, possono essere presentati nel territorio dell'altra Parte contraente in conformità alle disposizioni amministrative concordate in base all'articolo 19; i documenti in tal modo verranno considerati come debitamente ai sensi delle suddette leggi.

3. La data in cui un documento viene presentato nel territorio di una delle Parti contraenti, in conformità con il precedente paragrafo 2, farà fede ai fini della presentazione di tale documento nei termini stabiliti dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte contraente che tratterà il ricorso in questione.

Art. 22 - (Revisione dell'Accordo)

1. Le Parti contraenti possono concordare in qualunque momento di sottoporre a revisione una qualsiasi disposizione del presente Accordo.

2. Le Parti contraenti nominano dei rappresentanti che si riuniscono, come comitato di esperti, una volta all'anno per i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo al fine di esaminare, riferendone alle autorità competenti, il funzionamento e l?efficacia dell'Accordo stesso, tenendo conto dell'esperienza operativa e della pratica acquisite nei rispettivi Stati, nei rapporti reciproci, e nei rapporti tra essi e gli altri Stati con i quali hanno stipulato accordi in materia di sicurezza sociale.

3. Dopo i primi quattro anni dall?entrata in vigore, le Parti contraenti si consulteranno sulle misure necessarie ai fini della revisione del presente Accordo e del suo funzionamento.

4. Le disposizioni amministrative da adottare ai sensi dell'articolo 19 dovranno stabilire le direttive relative ai compiti e alle modalità di funzionamento del comitato di esperti, di cui al precedente paragrafo 2.

5. (1) in particolare, qualora una Parte contraente adotti norme che modificano, integrano o sostituiscono le norme incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo con riferimento a detta Parte contraente, le Parti contraenti, se una di esse lo richiede, si consulteranno in merito ad ogni questione che possa insorgere in relazione a dette norme, e con riferimento alla prosecuzione dell'applicazione del presente Accordo o a suoi eventuali emendamenti. (2) Ai fini delle consultazioni previste al precedente punto (1), le Parti contraenti potranno richiedere al Comitato degli esperti, di cui al precedente paragrafo 2, di riunirsi e di riferire in merito alle questioni che le Parti contraenti demandino all'esame del Comitato stesso.

Parte VI - Disposizioni finali Art. 23 - (Entrata in vigore)

1. Il presente Accordo sarà ratificato da entrambe le Parti contraenti in conformità con le rispettive procedure ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.

2. L'Accordo sulla trasferibilità delle pensioni concluso tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Commonwealth d'Australia il 2 novembre 1972 cesserà di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 24 - (Cessazione)

1. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, il presente Accordo rimarrà in vigore fino alla scadenza di un periodo di 12 mesi che decorrerà dalla data in cui una delle Parti contraenti riceverà, per via diplomatica, notifica dell'intenzione dell'altra Parte contraente di denunciare l'Accordo.

2. Nel caso in cui il presente Accordo venga denunciato in conformità con il precedente paragrafo 1, continuerà ad avere efficacia nei confronti di tutte le persone che, in virtù di esso: a) ricevono delle prestazioni alla data di cessazione dell'efficacia dell'Accordo; o b) hanno presentato una domanda per ottenere delle prestazioni prima della scadenza del termine previsto in detto paragrafo ed hanno diritto a ricevere tali prestazioni.

In fede di che, i sottoscritti, muniti di pieni poteri, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il ventitrè aprile 1986, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, facendo entrambi i testi ugualmente fede.