Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - COMITATO POPOLARE GENERALE PER LA SALUTE E L'AMBIENTE DELLA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA  
ACCORDO 9 dicembre 2010
  Cooperazione nel campo della salute e delle scienze mediche  
 


 
  urn:nir:ministero.salute:accordo:2010-12-09;nir-1

 

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e il Comitato Popolare Generale per la Salute e l'Ambiente nella Grande Giamahiria (in seguito denominati "le Parti" )

VISTO il Memorandum d'Intesa tra il Ministero della Sanità della Repubblica Italiana e il Comitato Popolare Generale per la Sanità e la Previdenza Sociale della Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista nel campo della salute e delle scienze mediche firmato a Roma il 17 settembre 1999;

VISTO l Accordo di Cooperazione Culturale, Scientifica e Tecnologica firmato a Tripoli tra la Grande Giamahiria e la Repubblica Italiana il 5 giugno 2003 in particolare l'articolo 13 relativo alla cooperazione scientifica e tecnologica, in cui vengono indicati fra i settori prioritari, la medicina, la sanità e le biotecnologie;

VISTO il Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione tra la Grande Giamahiria e la Repubblica Italiana sottoscritto a Bengasi il 30 agosto 2008, in particolare l articolo 15 relativo alla cooperazione negli ambiti scientifici;

CONSIDERATO che il Trattato di cui al paragrafo precedente, costituisce il principale strumento di riferimento per lo sviluppo delle relazioni bilaterali, come indicato nell'articolo 23, ed il reciproco desiderio delle Parti di rinnovare il Memorandum d'Intesa nel campo della salute e le scienze mediche;

ANIMATI dalla reciproca volontà di sviluppare una cooperazione fruttuosa nei settori di propria competenza che tenga conto dell'esperienza maturata congiuntamente

CONVENGONO quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti si adoperano per promuovere la cooperazione nel campo della salute e delle scienze mediche partendo dai principi di parità e uguaglianza.

Fra i settori dalla cooperazione, che saranno stabiliti congiuntamente, tenendo in considerazione gli interessi delle Parti e previa la loro approvazione, sono compresi:

- rafforzamento dei servizi sanitari;

- programma di prevenzione per le malattie trasmissibili e non trasmissibili e allerta rapido;

- banche del sangue e laboratori medici;

- tumori;

- trapianti d'organi e di cellule staminali;

- cardiochirurgia;

- chirurgia maxillo-facciale;

- formazione e aggiornamento professionale;

- politiche farmaceutiche;

- gestione e direzione di alcuni ospedali;

- cura di pazienti libici in Italia sulla base di protocolli previamente concordati e ispirati al principio di uguaglianza;

- collaborazione nel settore della riabilitazione e delle protesi;

- formazione del personale sanitario (medico, infermieristico, tecnico);

- realizzazione di workshop scientifici.

ARTICOLO 2

Le Parti si adoperano nel modo migliore per favorire:

- lo scambio di informazioni e documentazione in materia di salute in settori di I interesse comune;

- lo scambio di informazioni sulle opportunità di formazione per il personale sanitario e lo sviluppo di programmi di formazione congiunti;

- lo scambio di specialisti per motivi di formazione e consultazione come specificato nei piani di azione della cooperazione indicati agli articoli 5 e 7 di questo Memorandum d' Intesa;

- i contatti diretti e i gemellaggi tra istituti e organismi nei due paesi;

- lo scambio di informazioni sulle nuove apparecchiature, prodotti farmaceutici e sviluppi tecnologici nel campo della salute e delle scienze mediche;

- la collaborazione per il trattamento di casi clinici difficili, nei settori stabiliti di comune accordo, in base ad accordi stabiliti a priori;

- altre forme di cooperazione nel campo della salute e delle scienze mediche congiuntamente concordate.

ARTICOLO 3

Le parti, a richiesta, si scambiano informazioni su seminari, conferenze, congressi scientifici e simposi a carattere internazionale, che trattano aspetti di salute e scienze mediche, che avranno luogo nei loro rispettivi Paesi e il materiale pubblicato in occasione di tali attività.

ARTICOLO 4

Le Parti esamineranno la possibilità di riconoscere i titoli formativi conseguiti nei due Paesi, sulla base del singolo caso, tenendo conto degli obblighi derivanti dal l'appartenenza a organismi sopranazionali.

ARTICOLO 5

Per dare esecuzione al presente Memorandum d'Intesa, le Parti potranno adottare piani di azione della cooperazione in materia di salute e scienze mediche, contenenti le attività da svolgere.

ARTICOLO 6

L'attuazione del presente Memorandum d'Intesa e tutte le attività intraprese in conformità ad esso, saranno soggetto alla rispettiva legislazione delle Parti.

Le attività prevista dal presente Memorandum d'Intesa saranno svolte compatibilmente con i finanziamenti disponibili nei bilanci delle due Parti.

Ciascuna Parte si farà carico di tutte le spese necessarie per le visite dei propri rappresentanti nel Paese ospite,

ARTICOLO 7

Le parti istituiranno una commissione congiunta di monitoraggio e coordinamento, finalizzato sia alla valutazione delle priorità nel quadro della cooperazione, anche tramite l'elaborazione di piani di azione della cooperazione in materia di salute e di scienze mediche, sia a tenere periodicamente informati il Ministero della Salute italiano e il Comitato Popolare Generale per la Salute e l'Ambiente libico sugli sviluppi della cooperazione stessa. La commissione sarà costituita da almeno tre membri, escluso il Presidente, per ogni Parte e sarà guidata per ciascuna Parte, da un funzionario di alto livello. Tale Commissione si riunirà alternativamente non più di una volta ogni sei mesi e potrà essere affiancata da esperti nelle diverse discipline, designati da entrambe le Parti.

ARTICOLO 8

Il presente Memorandum d'Intesa produrrà i suoi effetti dalla data della firma.

Il Memorandum d'Intesa rimarrà efficace per un periodo di cinque (5) anni, salvo l'espressa rinuncia di una delle Parti che vorrà essere preventivamente notificata all'altra Parte alme o tre mesi dalla scadenza.

ARTICOLO 9

Il presente Memorandum d'Intesa può essere modificato con il consenso reciproco delle Parti.

Ogni modifica del Memorandum d'Intesa entrerà in vigore nelle formule all'uopo ritenute necessarie.

REDATTO e FIRMATO a Roma il 09/12/2010, in due copie originali, in lingua italiana, araba ed inglese, tutti i tre testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze di interpretazione, il testo in lingua inglese avrà valore dirimente.

Per la Repubblica italiana, il Ministro della Salute: Ferruccio Fazio

Per la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista: Mohamed Mahmud El Hejazy