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GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE  
ACCORDO 22 novembre 1999
  In materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e all'immigrazione illegale.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:accordo:1999-11-22;nir-1

 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, di seguito denominati "Parti Contraenti":

- considerati gli storici legami di amicizia esistenti fra l'Italia e l'Algeria e persuasi della necessità di rinsaldarli su basi durevoli e nel rispetto degli interessi delle due Parti Contraenti;

- vivamente preoccupati della minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata internazionale per la sicurezza e la stabilità;

- persuasi della necessità di promuovere una cooperazione per lottare efficacemente contro tali fenomeni;

- nel rispetto delle convenzioni internazionali sottoscritte dai due Paesi nel settore della lotta alla in tutte le sue forme; hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Le Parti Contraenti, nel rispetto delle legislazioni nazionali, concordano di sviluppare la cooperazione in materia a di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, ai traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e all'immigrazione illegale secondo le modalità qui di seguito indicate:

a) lotta al terrorismo:

1. Scambio di informazioni sulle tecniche, sui modus operandi delle organizzazioni terroristiche, sulle loro basi e sui reati da queste commessi anche per finalità di supporto logistico e finanziario;

2. Cooperazione di polizia estesa all?identificazione ed alla ricerca di persone responsabili di fatti delittuosi previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi, ferma restando la collaborazione in ambito Interpol;

3. Scambio di informazioni e di esperienze sui metodi e le tecniche utilizzare ai fini della prevenzione e della lotta al terrorismo;

b) lotta alla criminalità organizzata internazionale:

1. Scambio di informazioni sulle organizzazioni criminali internazionali, i loro membri, i metodi, i mezzi e le attività illecite connesse in tale ambito;

2. Scambio di informazioni sulle organizzazioni dedite al trafitto di anni ed esplosivi;

3. Scambio di informazioni e di esperienze sui metodi e le tecniche utilizzate nella lotta alla criminalità Organizzata internazionale;

c) lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope:

1. Scambio di informazioni sulla produzione ed il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, conformemente alle convenzioni internazionali alle quali hanno aderito le Parti Contraenti;

2. Scambio di informazioni in tempo reale, per garantire il coordinamento delle consegne controllate. A tal fine le Parti Contraenti indicheranno i rispettivi Uffici Nazionali competenti;

3. Scambio di informazioni in materia di perizie e di analisi sulle droghe sequestrate al fine di individuare le zone di coltivazione e di produzione.

4. Scambio di informazioni sui metodi e le tecniche utilizzate nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

d) lotta all'immigrazione illegale:

1. Scambio di informazioni sui flussi di immigrazione illegale, nonché sulle organizzazioni criminali che la favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti;

3. Reciproca assistenza e cooperazione nella lotta contro l'immigrazione illegale.

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti si impegnano a cooperare:

a) nel settore della formazione e dell'addestramento, in particolare nel settore della formazione specialistica, nonché a promuovere la cooperazione tra gli Istituti di formazione di polizia dei due Paesi;

b) sullo scambio di informazioni, sulle conoscenze e l'utilizzazione dei mezzi tecnici impiegati nella lotta alla criminalità organizzata in tutte le sue forme.

Articolo 3

1. Le Parti Contraenti convengono all'occorrenza di procedere ad uno scambio di documentazione in materia di lotta contro le varie forme di criminalità, nonché di consultarsi in ordine alla cooperazione in corso nei fori internazionali a cui entrambe aderiscono.

Articolo 4

1. Le due Parti Contraenti si impegnano a superare tutti gli ostacoli per garantire la mutua assistenza e la collaborazione in materia di lotta contro la criminalità.

Articolo 5

1. Per decisione congiunta delle Parti Contraenti verranno tenute delle consultazioni periodiche per la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità Organizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e all'immigrazione illegale.

2. Le constatazioni periodiche saranno copresiedute dai rispettivi rappresentanti del Governo, che, per l'Italia, è individuato nel Ministro dell'Interno e per la Repubblica Algerina Democratica e Popolare, è individuato nel Ministro dell'interno, degli Enti Locali e dell'Ambiente e si riuniranno ogni qual volta le Parti Contraenti ritengano necessario conferire maggior impulso alla cooperazione o al fine di superare ostacoli che richiedano intese di alto livello. Periodicamente avranno luogo riunioni congiunte di alti funzionari dei Ministeri interessati o dei partecipanti alle consultazioni periodiche, per verificare l'attività svolta congiuntamente e per individuare gli obiettivi da raggiungere.

Articolo 6

1. Ciascuna Parte Contraente deve garantire la tutela della riservatezza delle informazioni scambiate, in conformità alla legislazione nazionale della Parte Contraente che le fornisce.

2. E' possibile comunicare a terzi le informazioni scambiate solo previo espresso consenso della ParteContraente che le fornisce.

Articolo 7

1. Ciascuna Parte Contraente può respingere in tutto o in parte la richiesta di assistenza o di cooperazione, oppure subordinare il suo accoglimento al rispetto di talune condizioni, qualora detta richiesta limiti l'esercizio della sovranità nazionale o compromette la sicurezza o gli interessi fondamentali dello Stato.

Articolo 8

1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli impegni assunti con altri trattati bilaterali o multilaterali stipulati dalle Parti Contraenti.

Articolo 9

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle procedure interne, ed avrà una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente può denunciare il presente Accordo per via diplomatica con un preavviso scritto di sei mesi.

2. Possono essere apportati emendamenti al presente Accordo con l'approvazione delle Parti Contraenti che entreranno in vigore pervia diplomatica.

Articolo 10

1. Le Parti Contraenti si impegnano a stabilire contatti diretti o per via diplomatica, ai fini dell'applicazione del presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Algeri il 22 novembre 1999 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e francese, tutti testi facenti realmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione o nell'applicazione del presente Accordo prevarrà il testo in lingua francese.

Per il Governo della Repubblica Italiana Il Ministro dell'Interno: Rosa Russo Jervolino

Per il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare Il Ministro degli Enti locali e dell?Ambiente: Abdelmalek Sellal