Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 6 maggio 2000, n. 300/C
  OGGETTO: Modalità di rilascio dei visti e dei permessi in frontiera.  
 


 
  urn:nir:ministro.interno:circolare:2000-05-06;300-c

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI

AI SETTORI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI AGLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA C/O GLI SCALI MARITTIMI - LORO SEDI

AGLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA C/O GLI SCALI MARITTIMI ED AEREI - LORO SEDI

AGLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA C/O GLI SCALI AEREI - LORO SEDI


 

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo 286/98  recante le disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero nonché del relativo Regolamento di attuazione è in atto a cura del Ministero degli Affari Esteri la rielaborazione della circolare che disciplina le norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri in Italia e nello Spazio Schengen ( Circolare n. 8 del 17.9.1997  ) al fine di rendere omogenee le prassi procedurali alle nuove prescrizioni normative.

In tale contesto nelle more dell'emanazione del documento in parola si ritiene necessario specificare le procedure cui dovranno attenersi codesti Uffici all'atto del rilascio dei visti in frontiera.

Tale esigenza deriva inoltre dall'esperienza acquisita negli ultimi anni nel corso dei quali sono emersi dubbi interpretativi con conseguente difforme applicazione della citata circolare nella parte relativa al rilascio dei visti in frontiera

a) Visti in frontiera

Premesso che permane. quale presupposto del rilascio dei visti in frontiera. il principio della eccezionalità nonché l'indicazione delle categorie di destinatari dei predetti, così come riferito alle pagine 59 e seguenti della circolare n.8 del Ministero degli Affari Esteri. si ritiene opportuno precisare che a seguito dell'emanazione dell'articolo del Regolamento n. 349/99  . la durata massima dei visti dovrà essere pari rispettivamente a 10 giorni per quelli d'ingresso ed a 5 giorni per i visti di transito.

Di concerto con i competenti Enti, inoltre sono state riesaminate le procedure relative alle consultazioni preventive delle Autorità nazionali per la Sicurezza nei casi del rilascio dei visti nei confronti degli stranieri appartenenti ai Paesi di cui all'allegato 5A (l'allegato 5b non rileva ai fini del rilascio dei visti in frontiera). Stante la ristrettezza dei tempi entro i quali poter rilasciare i visti in frontiera che non consente la preventiva consultazione delle Autorità Centrali per la sicurezza degli altri Stati Schengen si è concordato sulla necessità che nei confronti degli stranieri. cittadini dei Paesi indicati nel predetto allegato siano rilasciati. di norma solo VTL. Il rilascio del visto in parola dovrà essere preceduto da una specifica consultazione del Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera- Divisione 4^ nei casi di Paesi iscritti in detto elenco colonna italiana. La consultazione dovrà essere attivata solo per gli stranieri maggiorenni ai sensi della normativi italiana. nonché nei confronti dei minori di età superiore ad anni 14.

Al principio generale così enunciato (solo VTL) non può derogarsi neanche nei casi in cui il richiedente il visto prospetti la sola esistenza di transitare attraverso il territorio di altri Stati Schengen poiché ciò presupporrebbe comunque la preventiva consultazione delle Autorità Nazionali degli altri Stati Schengen che, come rappresentato non è praticabile. Ne è ipotizzabile altresì, il rilascio del VTL valido per più Paesi perché, sebbene tale autorizzazione sia contemplata nella I.C.C. (all. 12. esempio 11) tale procedura non risulta allo stato attuale adottata da alcuno Stato Schengen.

Uniche eccezioni alla regola del rilascio del VTL sono rappresentate dalla possibilità del rilascio di un VSU, previa autorizzazione della citata Divisione, ai cittadini appartenenti ad uno Stato per il quale soltanto l'Italia richiede la consultazione; tale ipotesi attualmente si concretizza per i cittadini del Vietnam e dello Sry-Lanka.

Restano invariate le procedure per il rilascio dei visti in frontiera, nei confronti di stranieri appartenenti ai Paesi non inseriti nel cennato allegato ai quali, infatti, può essere concesso un VSU, quando le circostanze lo richiedono.

b) Permessi in frontiera

I permessi in parola (autorizzazioni della durata di 48 ore e permessi per i marittimi e croceristi validi solo per le ore diurne) si sostanziano in autorizzazioni all'ingresso in T.N. per periodi molto brevi per i quali tuttavia è doveroso adottare specifiche cautele.

Nel richiamare i presupposti per il rilascio contemplati alle pagg. 61 e 62 della Circolare n. 8 al riguardo si attira l'attenzione sulla necessità che il destinatario sia in possesso di documento riconosciuto valido per l'ingresso in territorio nazionale ai sensi dell'inventario dei documenti di viaggio di cui alla edizione della I.C.C. l6.12.1998 e successivi aggiornamenti), allo scopo di non consentire di fatto l'ingresso in T.N. di cittadini di Paesi cosiddetti "sensibili" senza il prescritto vaglio delle Autorità Nazionali per la Sicurezza si attira l'attenzione sulla inopportunità di rilasciare detti permessi a cittadini appartenenti ai Paesi elencati nell'ALL. 5A della I.C.C., ad eccezione di casi del tutto particolari quali ad esempio un numero consistente di croceristi oppure la particolare urgenza per delegazioni al seguito di personalità ad alto rischio, ecc., (al riguardo si richiama la circolare telegrafica (N. 300/B/42051/4.24.1 del 29.10.1997).

Ciò premesso codesti Uffici avranno cura di inoltrare. esclusivamente al predetto Servizio. al fax n. 06 - 46539994, la comunicazione relativa al rilascio di tali permessi limitatamente ai cittadini appartenenti ai Paesi inseriti all'ALL. 5A colonna italiana della I.C.C., comprensiva delle generalità dei beneficiari e degli inderogabili motivi che hanno determinato il rilascio del permesso in luogo del visto.

Nell'allegare uno specchio riepilogativo del le procedure suesposte e nel sottolineare la necessità di garantire la massima diffusione tra il personale addetto ai controlli di frontiera, si resta in attesa di ricevere un cenno di assicurazione.

Le Zone di Polizia di Frontiera sono pregate di estendere il contenuto della presente ai presidi delle altre Forze di Polizia. cui sono attribuite le funzioni di frontiera. presenti nei territori di rispettiva competenza.


 

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