Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 7 settembre 2006, n. 25
  Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004  - risposta istanza di interpello in materia di assunzione ai sensi dell' art 40, comma 21, D.P.R. n. 394/1999  , come modificato dal D.P.R. n. 334/2004  (infermieri professionali extraUE residenti ancora all'estero).  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.previdenza.sociale:circolare:2006-09-07;25


 

Con l'istanza di interpello in oggetto si chiede se una Azienda Sanitaria Locale possa procedere ad assumere direttamente infermieri extracomunitari ai sensi dell' art. 40, comma 21, del D.P.R. n. 394/1999  - così come modificato dal D.P.R. n. 334/2004  - e quale sia la "specifica procedura" da seguire per l'assunzione a tempo indeterminato, domandando se la stessa possa coincidere con un pubblico concorso. Si domanda inoltre se l'ingresso "fuori quota" degli infermieri extraUE, ai sensi dell' art. 27 del TU  , possa ritenersi già operante.

Il quesito muove, anzitutto, dall'esigenza di chiarire l'effettiva portata delle previsioni normative contenute nell' art. 27, comma 1, lett. r-bis), del D.Lgs. n. 286/1998  (TU in materia di immigrazione), come modificato dalla L. n. 189/2002  (cd. "Legge Bossi-Fini"), alla luce delle indicazioni regolamentari di cui all' art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 394/1999  , nel testo modificato dal D.P.R. n. 334/2004  , con specifico riguardo alla assunzione degli infermieri professionali extracomunitari da parte delle strutture sanitarie pubbliche.

La norma citata stabilisce espressamente, in effetti, che "le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura".

La questione risulta già affrontata e risolta dal Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 196/04 del 28 settembre 2004.

Come rilevato nel menzionato parere, infatti, l'accesso al pubblico impiego deve seguire, necessariamente, in ogni caso, le previsioni dell' art. 51 della Costituzione  , nonché quelle di cui all' art. 2 del D.P.R. n. 3/1957  e all' art. 2 del D.P.R. n. 487/1994  , che prevedono il possesso da parte del soggetto che si propone per una procedura selettiva ai fini dell'assunzione in ruolo presso una pubblica amministrazione, del requisito insostituibile della "cittadinanza italiana". Il D.Lgs. n. 286/1998  , secondo il parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 189/2002  , non è formulato in modo da far ritenere di aver voluto modificare i requisiti generali per l'accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Il predetto parere conclude, dunque, data l'intangibilità del principio di rango costituzionale sopra richiamato, che gli extracomunitari in possesso della qualifica di infermieri professionali potranno essere assunti con contratto di lavoro subordinato anche a tempo indeterminato dai datori di lavoro privati, mentre soltanto a tempo determinato (quindi non in organico) presso le strutture pubbliche. Sul punto, d'altronde, deve ritenersi ancora perfettamente confacente quanto affermato nella circolare n. 1259 del 14 aprile 2000 dell'allora Ministero della Sanità, circa il fatto che le aziende sanitarie e le altre istituzioni e strutture pubbliche della sanità non possono procedere ad assumere "in ruolo" i cittadini stranieri extracomunitari, in quanto tale assunzione è costituzionalmente riservata si soli cittadini italiani, non incidendo la L. n. 189/2002  sui requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego.

Infine, per ciò che concerne la seconda questione, relativa ai tempi di attuazione delle autorizzazioni all'ingresso nei casi particolari di cui all' art. 27 del TU  , si ribadisce l'immediata operatività della disposizione normativa richiamata.

 

IL DIRETTORE GENERALE: Mario Notaro