Regione Toscana
norma

 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
CIRCOLARE 8 gennaio 2008, n. 1
  OGGETTO: Comunicazioni obbligatorie di cui all' articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 510 del 1996  , come sostituito dal comma 1180 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006  .  
 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri:circolare:2008-01-08;1

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale - Roma

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo - Loro sedi

Al Consiglio di Stato Ufficio del Segretario generale - Roma

Alla Corte dei Conti Ufficio del Segretario generale - Roma

All'Avvocatura generale dello Stato Ufficio del Segretario generale - Roma

Alle Agenzie - Loro sedi

All'ARAN - Roma

Agli Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti) - Loro sedi

Agli Enti pubblici (ex art. 70 del D.Lgs n. 165/01  ) (tramite i Ministeri vigilanti) - Loro sedi

Agli Enti di ricerca (tramite i Ministeri vigilanti) - Loro sedi

Alle Istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'Università e della ricerca) - Loro sedi

Alle Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato (tramite il Ministero dello Sviluppo Economico) - Loro sedi

Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Roma

Alle Regioni - Loro sedi

Alle Autonomie locali (Tramite le Regioni e le Province) - Loro sedi

Agli Enti del Servizio sanitario nazionale (Tramite le Regioni)


 

Premessa

Con la presente nota circolare si forniscono le indicazioni utili alle pubbliche amministrazioni per l'adempimento delle prescrizioni di legge in tema di comunicazioni obbligatorie, tenuto conto delle numerose richieste di chiarimento finora pervenute e delle risultanze della collaborazione avviata sul tema con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I commi da 1180 a 1185 dell'articolo unico della legge finanziaria per l'anno 2007 sono intervenuti a ridisegnare il sistema, già delineato dall' articolo 9-bis del decreto legge n. 510 del 1996  , delle comunicazioni obbligatorie per i datori di lavoro, privati e pubblici, relative ai rapporti di lavoro da essi instaurati, da effettuarsi nei confronti del Servizio competente nel cui ambito territoriale ha sede il datore di lavoro, cioè i Centri per l'impiego individuati dall' articolo 1, comma 2, lett. g) del decreto legislativo n. 181 del 2000  .

Tali disposizioni sono, sostanzialmente, riconducibili a finalità antielusione delle norme in tema di copertura assicurativa e previdenziale, ma si prefiggono anche di realizzare un sistema capillare di monitoraggio del mercato del lavoro, compreso il settore pubblico.

Le nuove previsioni sono efficaci dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2007 e per la gestione on-line delle comunicazioni è stato predisposto un apposito decreto, previsto dal decreto legislativo n. 181 del 2000  , all' articolo 4-bis  , adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il 30 ottobre 2007, nel quale sono definiti i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro ed il trasferimento dei dati ai soggetti interessati, che assicurano l'unitarietà e l'omogeneità del Sistema informativo lavoro.

Il decreto detta anche un regime transitorio che stabilisce la decorrenza dell'obbligo di trasmissione delle comunicazioni per il tramite dei servizi informatici a partire dal 1° marzo 2008.

In tal modo sarà possibile consentire il necessario adeguamento delle procedure informatiche dei datori di lavoro e dei soggetti abilitati.

1. Contenuto delle comunicazioni

Le modifiche apportate all' articolo 9-bis del decreto legge n. 510 del 1996  dal comma 1180 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006  , prevedono che i datori di lavoro pubblici diano comunicazione al Servizio competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (Centri per l'impiego), della instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo anche in forma coordinata e continuativa, entro il giorno antecedente ad essa, mediante documentazione avente data certa di comunicazione.

Debbono, pertanto, essere oggetto di comunicazione:

- I contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

- I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;

- I contratti di formazione lavoro;

- I contratti di lavoro occasionale;

- I contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Debbono essere, inoltre, comunicati, per espressa previsione normativa, i tirocini di formazione e di orientamento ed ogni altro tipo di esperienza ad essi assimilata, nonostante non tali tipologie non costituiscano rapporto di lavoro.

Il comma 1183 ha integrato il comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000  , sono, dunque, oggetto della medesima comunicazione anche:

- la trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato

nonché:

- la proroga del termine inizialmente fissato;

- la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

- la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;

- la trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

- la trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;

- il trasferimento del lavoratore;

- il distacco del lavoratore;

- la modifica della ragione sociale del datore di lavoro;

- il trasferimento d'azienda o di ramo di essa.

Ciò premesso occorre considerare le specifiche peculiarità del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Non sorgono problemi circa le comunicazioni inerenti l'instaurazione e la cessazione dei rapporti di lavoro mentre è necessario soffermarsi sulle variazioni dei rapporti di lavoro. Conseguentemente non riguardano le pubbliche amministrazioni:

- la trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato;

- trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

- trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato.

Infatti si accede ai pubblici impieghi solo per concorso ed è vietata la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per espressa previsione dell' articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001  . Inoltre nella pubblica amministrazione non si stipulano contratti di apprendistato.

Riguardano le pubbliche amministrazioni, e pertanto debbono essere comunicate:

- le proroghe del termine inizialmente fissato nei contratti a tempo determinato;

- la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e viceversa;

- la trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.

Si applicano, infatti al lavoro pubblico, le normative comunitarie in tema di tempo determinato e parziale recepite nei decreti legislativi n. 368 del 2000  e n. 61 del 2000  .

Per i contratti di formazione lavoro, cui si accede con procedura concorsuale, si procede con una verifica della formazione effettuata alla immissione in ruolo. Pertanto tali contratti, compatibilmente con la normativa vigente in materia saranno soggetti ad una prima comunicazione relativa alla instaurazione del rapporto di lavoro e ad una successiva relativa alla cessazione se il soggetto non risulta idoneamente formato o alla trasformazione del rapporto di lavoro.

Ulteriormente occorre comunicare anche:

- il trasferimento del lavoratore;

- l'assegnazione temporanea del lavoratore.

Quindi rilevano quali fatti inerenti il rapporto di lavoro il mutamento di sede all'interno dell'organizzazione del medesimo datore di lavoro, anche temporaneo, nonché l'assegnazione temporanea presso altro datore di lavoro pubblico o privato, diversamente normata negli ordinamenti delle singole amministrazioni o nei contratti collettivi di comparto, nonché nell' articolo 23-bis  e 32  del decreto legislativo n. 165 del 2001 , relativi alla mobilità fra pubblico e privato ed il temporaneo servizio all'estero dei funzionari.

Ulteriormente sono oggetto di comunicazione alcune vicende relative ai datori di lavoro e, segnatamente:

- vicende equivalenti alla modifica della ragione sociale del datore di lavoro;

- vicende equivalenti al trasferimento d'azienda o di ramo di essa.

Ciò in quanto le pubbliche amministrazioni possono essere soggette a processi di riordino che ne possono disporre la trasformazione, la soppressione, la fusione e/o l'accorpamento.

Infine per quanto concerne alcune fattispecie tipiche del lavoro pubblico le amministrazioni si atterranno alle seguenti indicazioni.

Nei processi di mobilità in senso tecnico, cioè nelle cessioni del contratto di lavoro, disciplinate dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , l'amministrazione che cede il lavoratore comunicherà una cessazione mentre l'amministrazione che lo acquisisce comunicherà l'assunzione. Ciò indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro prosegua, ai fini della carriera del dipendente, senza soluzione di continuità e che la perdita del lavoratore sia considerata o meno cessazione per l'amministrazione cedente ai fini del rispetto delle normative sulle assunzioni.

Come noto le progressioni in carriera fra le aree o categorie costituiscono, dal punto di vista della spesa, delle nuove assunzioni, pertanto saranno conseguentemente comunicate le cessazioni e le correlate nuove assunzioni indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità agli effetti della carriera.

Le riammissioni in servizio sono comunicate come nuove assunzioni indipendentemente dagli effetti sulla ricostruzione della carriera del dipendente.

I rapporti di lavoro costituiti presso gli uffici di diretta collaborazione, di cui all' articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001  e 90  del decreto legislativo n. 267 del 2000  e alle diverse normative regionali, quali contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa sono comunicati in apposita sezione separata.

2. Pluriefficacia delle comunicazioni

Le comunicazioni sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo ( art. 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000  ).

Per quanto concerne, pertanto, gli obblighi previdenziali la comunicazione on-line deve essere effettuata relativamente alla instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro nonché per la trasformazione del rapporto di lavoro, nei termini indicati nel paragrafo successivo. Infatti l'entrata in vigore del decreto ministeriale del 30 novembre 2007 produce l'abrogazione delle norme già esistenti relativamente alla comunicazione istantanea del rapporto di lavoro (si veda l' articolo 14 del decreto legislativo n. 38 del 2000  ). I Centri per l'impiego attraverso il sistema di cooperazione applicativa trasferiranno l'informazione all'Istituto. Restano fermi, invece, tutti gli obblighi relativi alle altre comunicazioni che i datori di lavoro effettuano agli istituti di previdenza non coincidenti con l'ambito di applicazione del decreto ministeriale. E' il caso, ad esempio, della cosiddetta denuncia mensile analitica (DMA) all'INPDAP.

Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale si producono gli effetti dell'abrogazione, già prevista dal decreto legislativo n. 181 del 2000  , della disposizione relativa all'obbligo di comunicazione contestuale dell'instaurazione del rapporto di lavoro o della cessazione all'INAIL, contenuta nell' articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 38 del 2000  .

Tale obbligo risulta, infatti, assorbito dalla nuova formulazione dell' articolo 4-bis del citato decreto n. 181 del 2000  . Fino a tale data si applica il regime transitorio definito dall' articolo 1, comma 1182, della legge n. 296 del 2006  .

3. Esclusioni

Le disposizioni previste nel comma 2-bis dell'articolo 1180 della legge n. 296 del 2006  , concernenti le comunicazioni delle assunzioni dovute a casi di urgenza connessa ad esigenze produttive non si applicano in caso di rapporti in caso di rapporti di lavoro posti in essere dal Dipartimento della protezione civile a seguito di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanate previa dichiarazione dello stato di emergenza, e finalizzati al superamento del contesto critico, ai sensi di quanto disposto dall' art. 4, O.P.C.M. 3 aprile 2007, n. 3580  (Gazz. Uff. 7 aprile 2007, n. 82).

Inoltre il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147  , come convertito dalla legge 25 ottobre 2007 n. 176  , all' articolo 2, comma 4  , ha disposto in ordine alle istituzioni scolastiche. Queste ultime provvedono agli adempimenti di cui all' articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  , al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181  , e successive modificazioni, ed al primo comma dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264  , come sostituito dall' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297  , entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro.

Ulteriormente debbono ritenersi esclusi dall'obbligo di comunicazione quei contratti relativi alla remunerazione di particolari funzioni quali, ad esempio, quella di componente degli organi di revisione o servizi di controllo interno, o ad organismi collegiali, laddove, dunque, non sia ravvisabile l'esigenza di prevenire il rischio di elusione o di abuso delle normative a tutela dei lavoratori.

4. Sanzioni

L'obbligo di effettuare le comunicazioni si costituisce in capo al responsabile della gestione del personale o alla persona individuata quale responsabile del procedimento. Nelle amministrazioni che hanno articolazioni sul territorio il soggetto obbligato è la struttura presso la quale il dipendente assume servizio e, conseguentemente, si farà riferimento al responsabile del personale o al responsabile del procedimenti ivi individuato.

La mancata osservanza delle disposizioni in tema di comunicazioni obbligatorie comporta l'applicazione, al datore di lavoro, e quindi al dirigente responsabile, delle sanzioni previste nell' articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  .

Nello specifico si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato in caso di violazione degli obblighi di cui all' articolo 4-bis, commi 5   e 7,  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 , nel testo attualmente vigente.

Per l'acquisizione di ogni documentazione utile sul tema si rinvia alla nuova sezione appositamente dedicata del sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, www.lavoro.gov.it , alla voce "Comunicazioni obbligatorie on line", nonché alla nota circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 8371 del 21 dicembre 2007, nella quale sono forniti i chiarimenti relativi agli standard ed alle regole di trasmissione informatica delle comunicazioni, unitamente al documento "Modelli e regole" nel quale sono specificate in forma analitica e sistematica le regole d'uso del sistema.

Il Direttore dell'Ufficio: Francesco Verbaro