Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
CIRCOLARE 27 marzo 2006, n. 1230
  OGGETTO: Ricongiungimento familiare - Minore età.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2006-03-27;1230

Ai Sigg. Prefetti Loro Sedi


 

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute dagli Sportelli Unici relativamente alla documentazione necessaria al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare a favore di minori, si comunica quanto segue.

L' art. 6 comma 1 lett. d) del DPR 334/2004  dispone che la domanda di ricongiungimento familiare deve essere corredata dalla documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia e non contempla la necessità della presentazione dell'assenso da parte del genitore residente all'estero o di chi esercita la patria podestà.

L'atto di assenso all'espatrio è un documento afferente unicamente la possibilità, per il minore straniero, di lasciare il proprio territorio nazionale, è strettamente correlato all'utilizzo del del passaporto, ed esaurisce la sua funzione all'atto del rilascio del visto all'espatrio da parte dell'Ufficio Visti della Rappresentanza Consolare.

Si rappresenta, inoltre, che l'atto di assenso viene sottoscritto in presenza del funzionario addetto all'Ufficio Visti della Rappresentanza consolare che


 

Il Direttore Centrale Marchione