Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
CIRCOLARE 22 settembre 2011, n. 124042
  OGGETTO: Notifiche di atti in materia civile e commerciale ai sensi del Regolamento Comunitario 1393/2007 .  
 


 
  urn:nir:ministero.giustizia:circolare:2011-09-22;124042

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Roma Via Antonio Varisco, 3/5 - Roma

Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti di Appello - Loro sedi

All'Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma Viale Giulio Cesare, N. 52 - Roma


 

Con riferimento ai rapporti tra il regolamento (CE) n. 1393/2007 e le norme di diritto internazionale privato italiano in materia di notificazione di atti giudiziari all'estero, si segnala quanto segue.

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 ha introdotto in ambito comunitario disposizioni uniformi in materia di notificazioni e comunicazioni negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

L'ambito di applicazione del regolamento è determinato dall'articolo 1, par. 1, secondo cui "Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario".

L'articolo 4 del regolamento stabilisce che "gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente tra gli organi designati dall'articolo 2", cioè dall'organo competente per la trasmissione degli atti che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro (c.d. organo mittente) e l'organo competente per la ricezione degli atti provenienti da un altro Stato membro (c.d. organo ricevente).

Scopo di tale disposizione - che realizza un'armonizzazione delle regole in materia di notificazioni transnazionali nello spazio giudiziario europeo - è quello di eliminare le formalità previste dalla legislazione dei singoli Stati membri in materia di notificazione degli atti giudiziari all'estero (coerentemente con quanto stabilito nel considerando 6, secondo cui "l'efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile esigono che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri").

Ciò premesso, si deve pertanto ritenere che l'articolo 7, par. 1 del regolamento - nella parte in cui stabilisce che "L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto secondo la legge dello Stato membro richiesto" - non rinvia alle norme nazionali di diritto internazionale privato che regolano in ciascuno Stato membro la notificazione degli atti giudiziari all'estero, ma si limita a richiamare le disposizioni processuali sulla notificazione degli atti giudiziari all'interno dello Stato membro in cui la notificazione deve essere eseguita (ad es. le disposizioni sui mezzi utilizzabili per la notificazione dell'atto, quelle sul tempo delle notificazioni, ecc.).

Scopo del regolamento è cioè quello di eliminare le formalità che, in base alla legislazione di ciascuno Stato membro, devono essere eseguite in occasione della notificazione di un atto giudiziario all'estero o proveniente dall'estero.

Resta fermo il fatto che, dopo che l'atto è stato trasmesso allo Stato membro in cui esso deve essere notificato, la notifica al destinatario dell'atto è regolata dalle disposizioni che regolano la notificazione degli atti giudiziari all'interno di quello Stato.

Una diversa interpretazione dell'articolo 7, par. 1 cit. si tradurrebbe in una interpretatio abrogans del regolamento, dal momento che la notificazione degli atti giudiziari nello spazio giudiziario europeo continuerebbe ad essere regolata (mediante il meccanismo di rinvio contenuto nella norma) dalle disposizioni di diritto internazionale privato di ciascuno Stato membro.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve pertanto ritenere che l' articolo 71 della legge 31 maggio 1995, n. 218  (nella parte in cui disciplina la notificazione di atti giudiziari provenienti dall'estero, prevedendo che essa debba essere preventivamente autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione deve essere eseguita) non si applica quando l'atto da notificare proviene da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento 1393/2007 .

È utile ricordare, al riguardo, che il regolamento (CE) n. 1393/2007 si applica anche alla Danimarca ai sensi dell'articolo 3, par. 2 dell'Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale concluso con decisione 2006/326/CE del Consiglio .

 

Il Direttore Generale: Maria Teresa Saragnano